CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2026, n. 17539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17539 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di: DI MO DR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2025 della Corte di appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere LA AR;
lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17539 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MO DR Es- saadi, in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in un procedimento che lo vedeva indagato per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., per aver partecipato a un’associa- zione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di intermediazione illecita di lavoro, sfruttamento lavorativo e di favoreggiamento della permanenza nel ter- ritorio dello Stato di lavoratori irregolari, e di cui all’art. 603 bis cod. pen., per aver reclutato lavoratori che venivano impiegati in condizioni di sfruttamento e profit- tando del loro stato di bisogno;
reati, dai quali era stato definitivamente assolto, con la formula per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 28 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2023. La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il richiedente avesse dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, ha condannato il Mini- stero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 7.052,22, pari all’importo previsto per ciascun giorno di custodia in carcere (determinato, secondo il criterio aritmetico, in euro 235,82), aumentato nella misura di euro 100,00 al giorno, in ragione dei danni non patrimoniali subiti a seguito della detenzione, sia per le ripercussioni di carattere personale e fami- liare conseguenti al clamore mediatico sia per la privazione dei rapporti con i con- giunti (tra cui figli in tenera età), oltre ai relativi interessi legali e spese di lite. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di mo- tivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni ostative al diritto all’indennizzo. Si afferma che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave con affermazioni apodittiche e argomentazioni apparenti, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta assoluzione, senza svolgere il doveroso accerta- mento spettante al giudice della riparazione, nel diverso perimetro demandatogli, diretto a verificare se la condotta dell’istante, non esclusa dai giudici di merito, 3 avesse assunto una rilevanza sinergica, per dolo o colpa grave, sulla detenzione subita. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione non abbiano attribuito alcun rilievo alla accertata attività di intermediazione svolta da parte dell’DI nell’assunzione di BB e di altri soggetti non identificati, che, per la sua illega- lità (integrando la contravvenzione di cui all’art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e la sua non occasionalità, pur svolta in un breve periodo, ha senz’altro inte- grato un comportamento gravemente colposo, valevole ad ingenerare il convinci- mento di una sua contiguità con un contesto associativo volto allo sfruttamento dei lavoratori. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio di motiva- zione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione abbiano ritenuto di discostarsi dal criterio aritmetico, senza fornire adeguata motivazione, nonostante la breve durata della detenzione e il limitato clamore mediatico, avendo la notizia dell’arresto, secondo la documentazione prodotta dall’istante, avuto eco solo su quotidiani on line, limitatamente al giorno di esecuzione della misura, che solo in pochi casi citavano il nome dell’DI. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], in termini ri- presi più di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli ele- menti probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel pro- cesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'au- torità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). 4 Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...]; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). 2.1. Giova rammentare, altresì, ai fini che qui rilevano, che, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, l’orientamento di questa Corte è costante nell’af- fermare, sin dalle prime pronunce sul tema, che qualora sia stato ascritto un ille- cito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o impru- dente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rap- presentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si realizzino, con evi- dente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa. In tali casi il fatto che si co- nosca l'altrui agire trasgressivo può essere essenziale ai fini del richiedere al con- sociato di orientare il proprio comportamento sulla base di una prognosi sul pos- sibile coinvolgimento in ipotesi di intervento giudiziario. A ben vedere ciò è richie- sto perché è necessario che il soggetto possa percepire la natura colposa, macro- scopicamente colposa, del proprio comportamento, sì da potergli muovere il rim- provero che preclude alla riparazione. Tale regola trova eccezione nel caso in cui quella percezione è resa possibile dalle caratteristiche intrinseche della condotta - e sempre che già questa renda possibile ipotizzare reati per i quali è consentita la detenzione;
in tale ipotesi, vi è già per intero la rappresentabilità del carattere gravemente imprudente del proprio comportamento e la prevedibilità della sua interpretazione quale fatto illecito (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Mavi- glia, Rv. 258425 - 01). 2.2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, dopo aver ricordato che il giudice della cautela aveva fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle intercettazioni 5 telefoniche, da cui emergeva che l’istante avesse coadiuvato i RA OH (ritenuti a capo dell’associazione) a reperire lavoratori, ha evidenziato che tale attività, secondo quanto accertato dai giudici di merito, era consistita nell’aver aiutato l’BB (l’unico identificato) a trovare un lavoro e nel fornire a uno dei RA OH il recapito dello stesso (a cui le condizioni di lavoro erano state poi rappresentate direttamente dal coimputato) e che i contatti telefonici tra Es- saadi e i coimputati avevano riguardato solo pochi giorni, pur a fronte di un periodo monitorato di circa due anni, concludendo, quindi, che la condotta tenuta dall’istante, consistita in una mera attività di intermediazione, in assenza di ele- menti dimostrativi del dolo, ossia della consapevolezza delle condizioni di sfrutta- mento del lavoratore, escludessero un concorso causale, a titolo di dolo o colpa grave, rispetto alla detenzione subita. 2.3. Ciò precisato, il primo motivo di ricorso risulta senz’altro fondato (con conseguente assorbimento della seconda doglianza), in quanto l’ordinanza impu- gnata presenta, con tutta evidenza, una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità (innanzi esplicitati). I giudici della riparazione hanno richiamato del tutto genericamente i com- portamenti ascrivibili all’istante, così fornendo una motivazione solo apparente, venendo meno all’obbligo di indicare specificamente, in modo da dar conto dell’iter logico-giuridico seguito, i fatti concreti, non esclusi dal giudice di merito, che inte- gravano, per la rilevanza sinergica con la detenzione subita, la condotta ostativa al diritto all’indennizzo. La Corte territoriale ha sostanzialmente reiterato la valutazione probatoria spettante al giudice di merito, trascurando di verificare, nel diverso perimetro de- mandato al giudice della riparazione, se dalle richiamate intercettazioni emer- gesse, in quanto non esclusa dai giudici della cognizione, nonostante la breve du- rata dei contatti e la non compiuta identificazione di tutti i soggetti coinvolti, una condotta dell’DI di intermediazione in favore di più lavoratori e se le concrete connotazioni della stessa, per la loro intrinseca illiceità e per la natura dei rapporti intercorrenti con i coimputati, pur non essendo sufficienti per una sentenza di con- danna in relazione ai reati ascritti, fossero dimostrativi, secondo un giudizio ex ante, di una colpevole contiguità sinergicamente collegata alla detenzione subita. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, la quale dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AR EL Di SA
lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17539 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MO DR Es- saadi, in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 26 maggio 2020 al 15 giugno 2020, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in un procedimento che lo vedeva indagato per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., per aver partecipato a un’associa- zione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di intermediazione illecita di lavoro, sfruttamento lavorativo e di favoreggiamento della permanenza nel ter- ritorio dello Stato di lavoratori irregolari, e di cui all’art. 603 bis cod. pen., per aver reclutato lavoratori che venivano impiegati in condizioni di sfruttamento e profit- tando del loro stato di bisogno;
reati, dai quali era stato definitivamente assolto, con la formula per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 28 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2023. La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il richiedente avesse dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, ha condannato il Mini- stero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 7.052,22, pari all’importo previsto per ciascun giorno di custodia in carcere (determinato, secondo il criterio aritmetico, in euro 235,82), aumentato nella misura di euro 100,00 al giorno, in ragione dei danni non patrimoniali subiti a seguito della detenzione, sia per le ripercussioni di carattere personale e fami- liare conseguenti al clamore mediatico sia per la privazione dei rapporti con i con- giunti (tra cui figli in tenera età), oltre ai relativi interessi legali e spese di lite. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di mo- tivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni ostative al diritto all’indennizzo. Si afferma che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave con affermazioni apodittiche e argomentazioni apparenti, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta assoluzione, senza svolgere il doveroso accerta- mento spettante al giudice della riparazione, nel diverso perimetro demandatogli, diretto a verificare se la condotta dell’istante, non esclusa dai giudici di merito, 3 avesse assunto una rilevanza sinergica, per dolo o colpa grave, sulla detenzione subita. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione non abbiano attribuito alcun rilievo alla accertata attività di intermediazione svolta da parte dell’DI nell’assunzione di BB e di altri soggetti non identificati, che, per la sua illega- lità (integrando la contravvenzione di cui all’art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e la sua non occasionalità, pur svolta in un breve periodo, ha senz’altro inte- grato un comportamento gravemente colposo, valevole ad ingenerare il convinci- mento di una sua contiguità con un contesto associativo volto allo sfruttamento dei lavoratori. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio di motiva- zione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo. Si lamenta, in particolare, che i giudici della riparazione abbiano ritenuto di discostarsi dal criterio aritmetico, senza fornire adeguata motivazione, nonostante la breve durata della detenzione e il limitato clamore mediatico, avendo la notizia dell’arresto, secondo la documentazione prodotta dall’istante, avuto eco solo su quotidiani on line, limitatamente al giorno di esecuzione della misura, che solo in pochi casi citavano il nome dell’DI. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], in termini ri- presi più di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli ele- menti probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel pro- cesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'au- torità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). 4 Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...]; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). 2.1. Giova rammentare, altresì, ai fini che qui rilevano, che, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, l’orientamento di questa Corte è costante nell’af- fermare, sin dalle prime pronunce sul tema, che qualora sia stato ascritto un ille- cito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o impru- dente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rap- presentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si realizzino, con evi- dente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa. In tali casi il fatto che si co- nosca l'altrui agire trasgressivo può essere essenziale ai fini del richiedere al con- sociato di orientare il proprio comportamento sulla base di una prognosi sul pos- sibile coinvolgimento in ipotesi di intervento giudiziario. A ben vedere ciò è richie- sto perché è necessario che il soggetto possa percepire la natura colposa, macro- scopicamente colposa, del proprio comportamento, sì da potergli muovere il rim- provero che preclude alla riparazione. Tale regola trova eccezione nel caso in cui quella percezione è resa possibile dalle caratteristiche intrinseche della condotta - e sempre che già questa renda possibile ipotizzare reati per i quali è consentita la detenzione;
in tale ipotesi, vi è già per intero la rappresentabilità del carattere gravemente imprudente del proprio comportamento e la prevedibilità della sua interpretazione quale fatto illecito (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Mavi- glia, Rv. 258425 - 01). 2.2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, dopo aver ricordato che il giudice della cautela aveva fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle intercettazioni 5 telefoniche, da cui emergeva che l’istante avesse coadiuvato i RA OH (ritenuti a capo dell’associazione) a reperire lavoratori, ha evidenziato che tale attività, secondo quanto accertato dai giudici di merito, era consistita nell’aver aiutato l’BB (l’unico identificato) a trovare un lavoro e nel fornire a uno dei RA OH il recapito dello stesso (a cui le condizioni di lavoro erano state poi rappresentate direttamente dal coimputato) e che i contatti telefonici tra Es- saadi e i coimputati avevano riguardato solo pochi giorni, pur a fronte di un periodo monitorato di circa due anni, concludendo, quindi, che la condotta tenuta dall’istante, consistita in una mera attività di intermediazione, in assenza di ele- menti dimostrativi del dolo, ossia della consapevolezza delle condizioni di sfrutta- mento del lavoratore, escludessero un concorso causale, a titolo di dolo o colpa grave, rispetto alla detenzione subita. 2.3. Ciò precisato, il primo motivo di ricorso risulta senz’altro fondato (con conseguente assorbimento della seconda doglianza), in quanto l’ordinanza impu- gnata presenta, con tutta evidenza, una motivazione carente e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità (innanzi esplicitati). I giudici della riparazione hanno richiamato del tutto genericamente i com- portamenti ascrivibili all’istante, così fornendo una motivazione solo apparente, venendo meno all’obbligo di indicare specificamente, in modo da dar conto dell’iter logico-giuridico seguito, i fatti concreti, non esclusi dal giudice di merito, che inte- gravano, per la rilevanza sinergica con la detenzione subita, la condotta ostativa al diritto all’indennizzo. La Corte territoriale ha sostanzialmente reiterato la valutazione probatoria spettante al giudice di merito, trascurando di verificare, nel diverso perimetro de- mandato al giudice della riparazione, se dalle richiamate intercettazioni emer- gesse, in quanto non esclusa dai giudici della cognizione, nonostante la breve du- rata dei contatti e la non compiuta identificazione di tutti i soggetti coinvolti, una condotta dell’DI di intermediazione in favore di più lavoratori e se le concrete connotazioni della stessa, per la loro intrinseca illiceità e per la natura dei rapporti intercorrenti con i coimputati, pur non essendo sufficienti per una sentenza di con- danna in relazione ai reati ascritti, fossero dimostrativi, secondo un giudizio ex ante, di una colpevole contiguità sinergicamente collegata alla detenzione subita. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, la quale dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AR EL Di SA