Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15286 del 2025, proposto da SA IS HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Athos Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - SUI alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 l. 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 29 settembre 2025 e per la condanna della medesima amministrazione all'esibizione ed al rilascio di copia dei documenti amministrativi ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il sig. SA IS HA ha adito questo Tribunale perché dichiari l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 l. 241/90, avanzata dallo stesso ricorrente a mezzo PEC del 29 settembre 2025, con riguardo alla documentazione inerente al procedimento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; chiede altresì il ricorrente che si accerti la sussistenza del diritto all’accesso e si condanni l’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia da parte di quest’ultima.
In data 29 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, eccependo, avverso la formazione dell’asserito silenzio-rifiuto all’accesso, che lo stato del procedimento è consultabile in qualsiasi momento alla pagina internet https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2e e, in ogni caso, di aver dato riscontro positivo all’istanza di accesso di causa in data 27 gennaio 2026.
Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile improcedibilità del ricorso sul silenzio sull’istanza di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso, in ragione dell’intervenuto riscontro all’istanza di accesso di causa, in data 27 gennaio 2026, da parte dell’Amministrazione resistente.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia e della circostanza evidenziata dall’Amministrazione, secondo la quale i documenti richiesti dal ricorrente erano comunque accessibili alla pagina internet sopra indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | IE VA |
IL SEGRETARIO