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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2025, n. 26192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26192 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL OT LU DU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 15/04/2025 dalla Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a LU DU OL OT, in esecuzione del mandato di cattura, emesso dall'Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26192 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 27/06/2025 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione dell'art. 718 cod. proc. pen. e mancanza di contraddittorio su un documento posto a fondamento dell'ordinanza, ossia sulla nota del Ministro della Giustizia datata 14 aprile 2025, acquisita dalla Corte territoriale dopo l'udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2025, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Violazione dell'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e motivazione mancante in punto di valutazione del pericolo di fuga. La Corte di appello ha affermato che emergeva una spiccata capacità di utilizzo di tecnologia a distanza con accessi abusivi ai sistemi informatici di polizia, così che la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non era idonea a prevenire il rischio di fuga. La menzionata Corte non avrebbe, però, considerato che nella red notice si darebbe atto che gli accessi abusivi erano avvenuti ad opera di ER IA, soggetto diverso dall'estradando, e che la disponibilità presso il domicilio di tecnologia per tenere contatti con l'esterno e di mezzi sarebbe una mera presupposizione, non essendo tali elementi emersi da alcun atto del procedimento. Peraltro, sarebbe stata omessa la considerazione che l'estradando è radicato in Italia. 3. Il 24 giugno 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso con allegata procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità indicate dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02). Può, invece, non disporsi la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che, dopo la presentazione del ricorso, la misura della custodia cautelare, applicata al ricorrente, è stata sostituita con un'altra meno afflittiva. .3 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P es)e)ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a LU DU OL OT, in esecuzione del mandato di cattura, emesso dall'Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26192 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 27/06/2025 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione dell'art. 718 cod. proc. pen. e mancanza di contraddittorio su un documento posto a fondamento dell'ordinanza, ossia sulla nota del Ministro della Giustizia datata 14 aprile 2025, acquisita dalla Corte territoriale dopo l'udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2025, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Violazione dell'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e motivazione mancante in punto di valutazione del pericolo di fuga. La Corte di appello ha affermato che emergeva una spiccata capacità di utilizzo di tecnologia a distanza con accessi abusivi ai sistemi informatici di polizia, così che la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non era idonea a prevenire il rischio di fuga. La menzionata Corte non avrebbe, però, considerato che nella red notice si darebbe atto che gli accessi abusivi erano avvenuti ad opera di ER IA, soggetto diverso dall'estradando, e che la disponibilità presso il domicilio di tecnologia per tenere contatti con l'esterno e di mezzi sarebbe una mera presupposizione, non essendo tali elementi emersi da alcun atto del procedimento. Peraltro, sarebbe stata omessa la considerazione che l'estradando è radicato in Italia. 3. Il 24 giugno 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso con allegata procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità indicate dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02). Può, invece, non disporsi la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che, dopo la presentazione del ricorso, la misura della custodia cautelare, applicata al ricorrente, è stata sostituita con un'altra meno afflittiva. .3 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P es)e)ente