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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 10/02/2026, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2281/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18673/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3314 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1873/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato:Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 4.11.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.3314 ai fini IMU per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di S.SE VI e notificato a cura della soa Soges, nella qualità di concessionaria alla riscossioni tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.215,00 per omesso versamento del tributo per i cespiti immobiliati siti in Nominativo_1 VI alla Indirizzo_1.
Rilevava, in punto di fatto, di aver ricevuto in donazione dal padre, Sig. Nominativo_2, i seguenti immobili, ubicati tutti nel Comune di San SE VI (NA) alla Indirizzo_1 e nello specifico: 1)- la nuda proprietà dell'appartamento ad uso abitativo posto al piano terra e precisamente appartamento riportato nel
NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 2, mentre il padre si riservava il diritto di usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé a favore del coniuge Nominativo_3;
2)- la piena ed esclusiva proprietà del box auto posto al piano terra, riportato nel NCEU del Comune di San
SE VI al folio 4, part. 2542 sub 3;
3)- la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento ad uso abitativo posto al primo piano e precisamente appartamento riportato nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 6;
4)- la piena proprietà per la quota ideale pari ad ½ del locale deposito, riportato nel NCEU del Comune al folio 4, part. 2542 sub 8;
5)- la piena ed esclusiva proprietà della pertinenziale area di giardino, riportato nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 4;
6)- la piena proprietà dell'area urbana pertinenziale, piano terra, riportata nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 5; che con riferimento all'unità immobiliare posta al piano terra (di cui al punto 1 che precede) vi era carenza di legittimazione passiva da parte dell'odierno ricorrente;
viceversa con riferimento alla unità immobiliare posta al primo piano (di cui al punto 3 che precede) e alle relative pertinenze, il ricorrente non era tenuto al versamento dell'Imu, atteso che l'immobile in parola era per il medesimo abitazione principale, ove ivi risiedeva e dimorava abitualmente dal 14.11.2007.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva con riferimento all'immobile sub 1) di cui risultava solo nudo proprietario, in via subordinata, per la non debenza dell'imposta in contestazione con riferimento alla unità immobiliare posta al primo piano e alle relative pertinenze, atteso che l'immobile in parola era per il medesimo abitazione principale, ove ivi risiedeva e dimorava abitualmente dal 14.11.2007 e, in via gradata, per il difetto di motivazione dell'atto impugnato e per la non debenza delle sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non derivanti dal semplice omesso versamento della tassa dovuta, ma irrogabili solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13.1.2026 la SO.GE.S. s.p.a., nella sua qualità e nel costituirsi in giudizio, impugnando il ricorso ed evidenziando che, per l'immobile di cui al foglio 4, part. 2542 sub 2, identificato nella lista immobili di pag. 2 dell'Avviso ivi impugnato al N° 1, era espressamente specificata sotto la voce “Diritto” la dicitura
“Nuda proprietà” e, conseguentemente, come “dovuto Comune”, era indicato 0; che per quanto concerne la richiesta di esenzione IMU per essere gli altri cespiti adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le pertinenze), argomentava che per poter godere dell'esenzione IMU quale abitazione principale, era necessaria la contestuale sussistenza di due condizioni, ossia che l'immobile costituisse: A) la residenza anagrafica del Contribuente;
B) la dimora abituale del Contribuente, secondo presupposto di cui l'odierno contribuente non aveva fornito alcuna prova;
che l'istante si era difatti limitato a ritenere che quell'immobile costituisse la sua dimora abituale, senza versare in atti alcun elemento a riprova di ciò; che, anzi, come si evinceva dall'allegato certificato storico di famiglia, il contribuente nel 2019 faceva ancora parte dello stato di famiglia del padre, sig. Nominativo_2, il quale viveva con il suo nucleo familiare nell'immobile indicato nel par. 1 delle controdeduzioni, per il quale come detto figurava come usufruttuario e per il quale già usufruiva di esenzione per abitazione principale;
che pertanto non essendo il ricorrente nel 2019 uscito dallo stato di famiglia dei genitori, era possibile desumere che avesse la propria dimora abituale con la sua famiglia nell'immobile per il quale il padre non versava l'IMU avvalendosi dell'esenzione per abitazione principale;
che, quanto ai presupposti di fatto, a pag. 2 dell'atto impugnato si rinveniva un'analitica elencazione degli immobili oggetto di tassazione e dei relativi elementi utilizzati per determinare la pretesa tributaria (dati catastali, mq, tariffa peer la parte fissa e per quella variabile ecc…), e, a seguire, alla pag. 3, un dettagliato riepilogo degli importi richiesti ex lege a titolo di sanzioni, interessi (analiticamente determinati) e spese, che avevano concorso alla quantificazione dell'importo finale dovuto;
che, quanto ai presupposti di diritto anch'essi erano stati assolti in motivazione attraverso l'indicazione alla pagina 1 dell'atto di tutte le norme e degli atti amministrativi generali fondanti l'operato del Concessionario;
che per quanto concerne la contestata applicazione delle sanzioni, la stessa di fondava su di una peculiare lettura, avallata da un orientamento minoritario della Cassazione, dell'art. 72 co. 1 del d.lgs. n. 507/1993, norma inserita al capo
III di tale d.lgs. n. 507/1993 rubricato “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, e che a solo tale tipologia di tassa faceva riferimento;
che non vi era alcuna norma che estendeva tale peculiare regime all'IMU, ed anzi come precisato anche nel ricorso, la stessa Giurisprudenza di legittimità minoritaria che la avallava la riteneva una “facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive”; che, peraltro, si trattava di una ricostruzione giurisprudenziale minoritaria, in quanto non tenente conto della circostanza che l'art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 471/1997 prevede che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, e, nel caso in esame, non si trattava di tributi iscritti a ruolo, avendo il Concessionario svolto attività accertativa in ipotesi di omesso versamento (cfr. CGT Campania n. 4154 del 09.06.2025 allegata); che si trattava di ricostruzione ad oggi anche superata, in quanto, nell'introdurre la TARI, la L. n.
147/2013, art. 1 co. da 691 a 702 non aveva più previsto la facoltà per gli enti impositori di procedere mediante iscrizione diretta a ruolo (cfr. CGT Campania n. 4023 del 03.06.2025 parimenti allegata).
Con memoria del 23.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente nonchè la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tribuaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi (ed è il caso che ci occupa), è
a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Invero le doglianze prospettate dal ricorrente sono sovrapponibili a quelle rappresentate nel ricorso afferente l'annualità precedente sulle quali questa stessa Corte ha ampiamente motivato il rigetto e di cui questo
Collegio condivide pienamente tutte le argomentazioni che qui vengono richiamate, trascritte e fatte proprie
: "Invero mette conto preliminarmente evidenziare che anche dopo la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, nonché dell'art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 87/1953, come modificato dall'art.
5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse, è stata interamente riscritta la definizione di abitazione principale, indicandola quale luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Eliminato dunque il riferimento al nucleo familiare, resta inteso che l'esenzione IMU per abitazione principale, invocata dalla odierna ricorrente, ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per quanto riguarda il verificarsi del requisito della “dimora abituale” l'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Da queste definizioni consegue che la dimora abituale è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza. Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Ciò premesso, “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta” (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017;
Cass. n. 21406/2012). Da un lato, quindi, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, nel caso di specie la titolarità del cespite in capo al contribuente, trattandosi di imposta reale, dall'altro il contribuente deve provare, laddove invochi l'esenzione di legge per essere il cespite de quo la propria abitazione principale, non solo la residenza anagrafica ma, in caso di contestazione dell'ente impositore, anche di aver effettivamente adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili. Orbene, nel caso di specie, oltre a non essere pienamente provata la residenza dell'istante nell'immobile posto al primo piano (i certificati anagrafici si riferiscono infatti genericamente al fabbricato ubicato in Indirizzo_1 e non al piano abitato, bensì alla parte 1 del registro degli atti di nascita), non risulta comuunque provato – per l'anno di imposta 2019 oggetto dell'avviso impugnato – l'altro dei due presupposti indefettibili dell'esenzione invocata, vale a dire il requisito della dimora abituale: a tal riguardo l'onere probatorio de quo non solo è stato completamente disatteso dall'istante, ma anzi la concessionaria ha prodotto certificato di stato di famiglia storico dal quale si evince che il ricorrente è ancora un membro del nucleo familiare del padre il quale sembrerebbe già godere dell'esenzione per abitazione principale posta al piano terra dello stesso stabile (dato solo genericamente contestato nella memoria di replica attorea).
Inoltre l'avviso di accertamento opposto, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, risulta validamente motivato recando tutte le analitiche indicazioni sui presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva
(titolo ed anno di imposta, immobili oggetto di imposizione, richiami normativi, singole voci dell'importo complessivo richiesto), cosi da assicurare il diritto di difesa del contribuente, come del resto ampiamente comprovato dallo stesso contenuto del ricorso presentato. Quanto alla subordinata eccezione relativa all'illegittima applicazione della sanzione, occorre in contrario rilevare che il mancato pagamento dell'IMU comporta l'applicazione di una sanzione automatica. La regola generale prevede che, in assenza di un ravvedimento, la sanzione pari al 30% venga applicata su ogni importo non versato. Questo significa che, quando il pagamento viene dimenticato o non effettuato, l'amministrazione comunale può avviare un accertamento formale sul debito del contribuente. Del resto l'invocato art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 471/1997 prevede che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione… è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. Sempre l'art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 471/1997, prevede che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Orbene nel caso in esame non si tratta di tributi iscritti a ruolo - avendo il Concessionario svolto attività accertativa in ipotesi di omesso versamento".
Quello Collegio, quindi, non può che adeguarsi alla decisione di cui innanzi per effetto della quale l'odierno avviso di accertamento impugnato risulta essere legittimo.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18673/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3314 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1873/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato:Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 4.11.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.3314 ai fini IMU per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di S.SE VI e notificato a cura della soa Soges, nella qualità di concessionaria alla riscossioni tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.215,00 per omesso versamento del tributo per i cespiti immobiliati siti in Nominativo_1 VI alla Indirizzo_1.
Rilevava, in punto di fatto, di aver ricevuto in donazione dal padre, Sig. Nominativo_2, i seguenti immobili, ubicati tutti nel Comune di San SE VI (NA) alla Indirizzo_1 e nello specifico: 1)- la nuda proprietà dell'appartamento ad uso abitativo posto al piano terra e precisamente appartamento riportato nel
NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 2, mentre il padre si riservava il diritto di usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé a favore del coniuge Nominativo_3;
2)- la piena ed esclusiva proprietà del box auto posto al piano terra, riportato nel NCEU del Comune di San
SE VI al folio 4, part. 2542 sub 3;
3)- la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento ad uso abitativo posto al primo piano e precisamente appartamento riportato nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 6;
4)- la piena proprietà per la quota ideale pari ad ½ del locale deposito, riportato nel NCEU del Comune al folio 4, part. 2542 sub 8;
5)- la piena ed esclusiva proprietà della pertinenziale area di giardino, riportato nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 4;
6)- la piena proprietà dell'area urbana pertinenziale, piano terra, riportata nel NCEU del Comune detto al folio 4, part. 2542 sub 5; che con riferimento all'unità immobiliare posta al piano terra (di cui al punto 1 che precede) vi era carenza di legittimazione passiva da parte dell'odierno ricorrente;
viceversa con riferimento alla unità immobiliare posta al primo piano (di cui al punto 3 che precede) e alle relative pertinenze, il ricorrente non era tenuto al versamento dell'Imu, atteso che l'immobile in parola era per il medesimo abitazione principale, ove ivi risiedeva e dimorava abitualmente dal 14.11.2007.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva con riferimento all'immobile sub 1) di cui risultava solo nudo proprietario, in via subordinata, per la non debenza dell'imposta in contestazione con riferimento alla unità immobiliare posta al primo piano e alle relative pertinenze, atteso che l'immobile in parola era per il medesimo abitazione principale, ove ivi risiedeva e dimorava abitualmente dal 14.11.2007 e, in via gradata, per il difetto di motivazione dell'atto impugnato e per la non debenza delle sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non derivanti dal semplice omesso versamento della tassa dovuta, ma irrogabili solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13.1.2026 la SO.GE.S. s.p.a., nella sua qualità e nel costituirsi in giudizio, impugnando il ricorso ed evidenziando che, per l'immobile di cui al foglio 4, part. 2542 sub 2, identificato nella lista immobili di pag. 2 dell'Avviso ivi impugnato al N° 1, era espressamente specificata sotto la voce “Diritto” la dicitura
“Nuda proprietà” e, conseguentemente, come “dovuto Comune”, era indicato 0; che per quanto concerne la richiesta di esenzione IMU per essere gli altri cespiti adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le pertinenze), argomentava che per poter godere dell'esenzione IMU quale abitazione principale, era necessaria la contestuale sussistenza di due condizioni, ossia che l'immobile costituisse: A) la residenza anagrafica del Contribuente;
B) la dimora abituale del Contribuente, secondo presupposto di cui l'odierno contribuente non aveva fornito alcuna prova;
che l'istante si era difatti limitato a ritenere che quell'immobile costituisse la sua dimora abituale, senza versare in atti alcun elemento a riprova di ciò; che, anzi, come si evinceva dall'allegato certificato storico di famiglia, il contribuente nel 2019 faceva ancora parte dello stato di famiglia del padre, sig. Nominativo_2, il quale viveva con il suo nucleo familiare nell'immobile indicato nel par. 1 delle controdeduzioni, per il quale come detto figurava come usufruttuario e per il quale già usufruiva di esenzione per abitazione principale;
che pertanto non essendo il ricorrente nel 2019 uscito dallo stato di famiglia dei genitori, era possibile desumere che avesse la propria dimora abituale con la sua famiglia nell'immobile per il quale il padre non versava l'IMU avvalendosi dell'esenzione per abitazione principale;
che, quanto ai presupposti di fatto, a pag. 2 dell'atto impugnato si rinveniva un'analitica elencazione degli immobili oggetto di tassazione e dei relativi elementi utilizzati per determinare la pretesa tributaria (dati catastali, mq, tariffa peer la parte fissa e per quella variabile ecc…), e, a seguire, alla pag. 3, un dettagliato riepilogo degli importi richiesti ex lege a titolo di sanzioni, interessi (analiticamente determinati) e spese, che avevano concorso alla quantificazione dell'importo finale dovuto;
che, quanto ai presupposti di diritto anch'essi erano stati assolti in motivazione attraverso l'indicazione alla pagina 1 dell'atto di tutte le norme e degli atti amministrativi generali fondanti l'operato del Concessionario;
che per quanto concerne la contestata applicazione delle sanzioni, la stessa di fondava su di una peculiare lettura, avallata da un orientamento minoritario della Cassazione, dell'art. 72 co. 1 del d.lgs. n. 507/1993, norma inserita al capo
III di tale d.lgs. n. 507/1993 rubricato “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, e che a solo tale tipologia di tassa faceva riferimento;
che non vi era alcuna norma che estendeva tale peculiare regime all'IMU, ed anzi come precisato anche nel ricorso, la stessa Giurisprudenza di legittimità minoritaria che la avallava la riteneva una “facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive”; che, peraltro, si trattava di una ricostruzione giurisprudenziale minoritaria, in quanto non tenente conto della circostanza che l'art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 471/1997 prevede che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, e, nel caso in esame, non si trattava di tributi iscritti a ruolo, avendo il Concessionario svolto attività accertativa in ipotesi di omesso versamento (cfr. CGT Campania n. 4154 del 09.06.2025 allegata); che si trattava di ricostruzione ad oggi anche superata, in quanto, nell'introdurre la TARI, la L. n.
147/2013, art. 1 co. da 691 a 702 non aveva più previsto la facoltà per gli enti impositori di procedere mediante iscrizione diretta a ruolo (cfr. CGT Campania n. 4023 del 03.06.2025 parimenti allegata).
Con memoria del 23.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente nonchè la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tribuaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi (ed è il caso che ci occupa), è
a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Invero le doglianze prospettate dal ricorrente sono sovrapponibili a quelle rappresentate nel ricorso afferente l'annualità precedente sulle quali questa stessa Corte ha ampiamente motivato il rigetto e di cui questo
Collegio condivide pienamente tutte le argomentazioni che qui vengono richiamate, trascritte e fatte proprie
: "Invero mette conto preliminarmente evidenziare che anche dopo la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, nonché dell'art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 87/1953, come modificato dall'art.
5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse, è stata interamente riscritta la definizione di abitazione principale, indicandola quale luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Eliminato dunque il riferimento al nucleo familiare, resta inteso che l'esenzione IMU per abitazione principale, invocata dalla odierna ricorrente, ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per quanto riguarda il verificarsi del requisito della “dimora abituale” l'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Da queste definizioni consegue che la dimora abituale è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza. Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Ciò premesso, “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta” (Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017;
Cass. n. 21406/2012). Da un lato, quindi, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, nel caso di specie la titolarità del cespite in capo al contribuente, trattandosi di imposta reale, dall'altro il contribuente deve provare, laddove invochi l'esenzione di legge per essere il cespite de quo la propria abitazione principale, non solo la residenza anagrafica ma, in caso di contestazione dell'ente impositore, anche di aver effettivamente adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili. Orbene, nel caso di specie, oltre a non essere pienamente provata la residenza dell'istante nell'immobile posto al primo piano (i certificati anagrafici si riferiscono infatti genericamente al fabbricato ubicato in Indirizzo_1 e non al piano abitato, bensì alla parte 1 del registro degli atti di nascita), non risulta comuunque provato – per l'anno di imposta 2019 oggetto dell'avviso impugnato – l'altro dei due presupposti indefettibili dell'esenzione invocata, vale a dire il requisito della dimora abituale: a tal riguardo l'onere probatorio de quo non solo è stato completamente disatteso dall'istante, ma anzi la concessionaria ha prodotto certificato di stato di famiglia storico dal quale si evince che il ricorrente è ancora un membro del nucleo familiare del padre il quale sembrerebbe già godere dell'esenzione per abitazione principale posta al piano terra dello stesso stabile (dato solo genericamente contestato nella memoria di replica attorea).
Inoltre l'avviso di accertamento opposto, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, risulta validamente motivato recando tutte le analitiche indicazioni sui presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva
(titolo ed anno di imposta, immobili oggetto di imposizione, richiami normativi, singole voci dell'importo complessivo richiesto), cosi da assicurare il diritto di difesa del contribuente, come del resto ampiamente comprovato dallo stesso contenuto del ricorso presentato. Quanto alla subordinata eccezione relativa all'illegittima applicazione della sanzione, occorre in contrario rilevare che il mancato pagamento dell'IMU comporta l'applicazione di una sanzione automatica. La regola generale prevede che, in assenza di un ravvedimento, la sanzione pari al 30% venga applicata su ogni importo non versato. Questo significa che, quando il pagamento viene dimenticato o non effettuato, l'amministrazione comunale può avviare un accertamento formale sul debito del contribuente. Del resto l'invocato art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 471/1997 prevede che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione… è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. Sempre l'art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 471/1997, prevede che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Orbene nel caso in esame non si tratta di tributi iscritti a ruolo - avendo il Concessionario svolto attività accertativa in ipotesi di omesso versamento".
Quello Collegio, quindi, non può che adeguarsi alla decisione di cui innanzi per effetto della quale l'odierno avviso di accertamento impugnato risulta essere legittimo.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 3.2.2026