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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA US, Presidente
HI AT, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129636110000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 0128014973000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 04.07.2022, per complessivi Euro 13.315, 84, comprensivi di interessi, sanzioni e spese, relativa ad avviso di accertamento IMU n. 4081, notificato da
Roma Capitale in data 12.07.2018 per insufficiente versamento IMU, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società.
Si costituivano Roma Capitale e ER, insistendo per la legittimità del proprio operato e la ritualità e correttezza della notificazione degli atti alla società contribuente.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Riconosceva, in primo luogo, la regolarità della notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico da parte di Roma Capitale, “come da copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 787145368951 […], presso la sede legale della Ricorrente_1L.”.
Riteneva poi che l'Ente impositore avesse agito nel rispetto del termine quinquennale previsto dal comma
161 dell'art. 1 della L. 296/2006 per la notifica degli atti accertativi. La notifica veniva effettuata in data
12.07.2018, a fronte di un termine ultimo scadente al 31.12.2018.
Dichiarava infine la carenza di legittimazione passiva di ER in relazione alle questioni di merito.
Compensava le spese nei confronti di ER e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la società contribuente, deducendo:
-estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per "rottamazione-quater"della cartella di pagamento impugnata.
-in subordine, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con annullamento della cartella impugnata per vizio di notifica dell'avviso di accertamento prodromico, in violazione dell'art. 60 del D.P.R.
600/73.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati i motivi di appello dedotti in giudizio, ritiene dirimente ed assorbente la questione relativa alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per della
Cartella di pagamento impugnata.
Rileva che il giudice di prime cure ha omesso di rilevare l'adesione della contribuente alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo di Euro 10.684,48 dovuto e, conseguentemente, di dichiarare la cessata materia del contendere.
Roma capitale, su quanto dedotto da parte appellante in merito all'avvenuta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ha prestato acquiescenza, avendo la società contribuente effettivamente provveduto al versamento delle somme relative alla definizione agevolata.
Appello accolto per cessata materia del contendere.
Spese del grado compensate per mutato quadro normativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA GR EP RU
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA US, Presidente
HI AT, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129636110000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 0128014973000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 04.07.2022, per complessivi Euro 13.315, 84, comprensivi di interessi, sanzioni e spese, relativa ad avviso di accertamento IMU n. 4081, notificato da
Roma Capitale in data 12.07.2018 per insufficiente versamento IMU, divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società.
Si costituivano Roma Capitale e ER, insistendo per la legittimità del proprio operato e la ritualità e correttezza della notificazione degli atti alla società contribuente.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Riconosceva, in primo luogo, la regolarità della notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico da parte di Roma Capitale, “come da copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 787145368951 […], presso la sede legale della Ricorrente_1L.”.
Riteneva poi che l'Ente impositore avesse agito nel rispetto del termine quinquennale previsto dal comma
161 dell'art. 1 della L. 296/2006 per la notifica degli atti accertativi. La notifica veniva effettuata in data
12.07.2018, a fronte di un termine ultimo scadente al 31.12.2018.
Dichiarava infine la carenza di legittimazione passiva di ER in relazione alle questioni di merito.
Compensava le spese nei confronti di ER e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la società contribuente, deducendo:
-estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per "rottamazione-quater"della cartella di pagamento impugnata.
-in subordine, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con annullamento della cartella impugnata per vizio di notifica dell'avviso di accertamento prodromico, in violazione dell'art. 60 del D.P.R.
600/73.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati i motivi di appello dedotti in giudizio, ritiene dirimente ed assorbente la questione relativa alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per della
Cartella di pagamento impugnata.
Rileva che il giudice di prime cure ha omesso di rilevare l'adesione della contribuente alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo di Euro 10.684,48 dovuto e, conseguentemente, di dichiarare la cessata materia del contendere.
Roma capitale, su quanto dedotto da parte appellante in merito all'avvenuta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ha prestato acquiescenza, avendo la società contribuente effettivamente provveduto al versamento delle somme relative alla definizione agevolata.
Appello accolto per cessata materia del contendere.
Spese del grado compensate per mutato quadro normativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA GR EP RU