Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 901
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Sentenza 21 gennaio 2004

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L'onere probatorio a carico del rivendicante può ritenersi attenuato (limitandosi perciò alla dimostrazione che il bene conteso abbia formato oggetto del titolo d'acquisto del rivendicante, e che tale titolo prevalga su quello dell'avversario), qualora chi subisce l'azione di rivendica non contesti il titolo di proprietà - proveniente da un comune dante causa - ne' direttamente, ne' attraverso la deduzione di un titolo contemporaneo o anteriore atto a contrastarlo.

Il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 244, secondo comma ,cod. proc. civ., ma rafforzato dalla previsione contenuta nell'art. 345 del cod. proc. civ. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in appello la prova testimoniale avente ad oggetto un fatto non dedotto in primo grado, a mezzo della quale si tendeva a provare l'avvenuto compimento, alla data della domanda giudiziale, della prescrizione acquisitiva ventennale a favore del richiedente a mezzo di prove frazionate nei due gradi di giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 901
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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