Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
L'onere probatorio a carico del rivendicante può ritenersi attenuato (limitandosi perciò alla dimostrazione che il bene conteso abbia formato oggetto del titolo d'acquisto del rivendicante, e che tale titolo prevalga su quello dell'avversario), qualora chi subisce l'azione di rivendica non contesti il titolo di proprietà - proveniente da un comune dante causa - ne' direttamente, ne' attraverso la deduzione di un titolo contemporaneo o anteriore atto a contrastarlo.
Il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 244, secondo comma ,cod. proc. civ., ma rafforzato dalla previsione contenuta nell'art. 345 del cod. proc. civ. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in appello la prova testimoniale avente ad oggetto un fatto non dedotto in primo grado, a mezzo della quale si tendeva a provare l'avvenuto compimento, alla data della domanda giudiziale, della prescrizione acquisitiva ventennale a favore del richiedente a mezzo di prove frazionate nei due gradi di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. SCHERILLO IO - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAJOCCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato TERESINA MACRÌ, difesa dall'avvocato CH SARACINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9880/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 29/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.10.1996 IO TE conveniva in giudizio davanti al pretore di Torino EL SI rivendicando la proprietà della cantina, individuata con lettera B sulla planimetria allegata al Regolamento di condominio, sita nell'immobile di via S. Francesco da Paola 2 ed acquistata dall'attrice con rogito 1.12.1976.
Chiedeva che le fosse attribuito il possesso della cantina, con condanna del convenuto al risarcimento danni. Costituitosi il convenuto chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale, la dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà della cantina per usucapione.
Senza alcuna istruttoria il Pretore di Torino, con sentenza 2.2.1998, dichiarava la TE proprietaria della cantina sita al piano interrato dell'immobile di via S. Francesco da Paola 12, contraddistinta con lettera B nella planimetria del piano interrato allegata al regolamento di condominio, in forza del rogito 1.12.76 intervenuto tra LA PI e IO TE;
condannava l' SI a rilasciare la cantina da lui occupata, respingendo sia la domanda di risarcimento danni sia la riconvenzionale. Su impugnazione dell' SI, il Tribunale disposta ed espletata C.T.U. con sentenza 29.12.1999 respingeva l'appello. Affermava il Tribunale: che l'azione proposta dalla TE è una azione di rivendica, come risulta dalla stessa prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione;
che in base alla C.T.U. espletata è stato accertato che la cantina menzionata nel rogito 1.12,76 stipulato dalla TE con la sua dante causa LA PI, è locale diverso da quello sito al piano infernotti e menzionato nel rogito 27.10.76 stipulato dall' SI sempre con la PI anche se il primo locale risulta catastalmente annesso all'unità immobiliare acquistata dall' SI;
che la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà della cantina oggetto di causa per usucapione da parte dell' SI va respinta in quanto il preliminare 1-7.76 prodotto in appello dal medesimo fa generico riferimento ad una cantina sita nel piano sotterrano che non può essere automaticamente identificata con quella di cui è causa, considerata la molteplicità di cantine site al piano interrato dello stabile, per cui il suddetto preliminare non costituisce titolo astrattamente idoneo al trapasso del bene dalla PI all' SI ex art. 1146 c.c. con conseguente esclusione dell'accessio possessionis e della configurabilità di un possesso ventennale della cantina da parte dell'appellante; che il capitolo di prova articolato dall' SI in appello non è ammissibile perché, mirando a contrastare quanto ritenuto dal Pretore sulla scorta della produzione documentale e delle allegazioni del convenuto (che assumeva di far decorrere il suo possesso della cantina dal 27.10.76, data del rogito con la conseguenza che alla data di notifica della citazione (il 19.10.76) il possesso ventennale dell' SI non era ancora maturato;
mentre ove fosse stato provato che il possesso era passato alla data del preliminare il termine ventennale alla data della citazione era maturato) si pone in contrasto con il principio di infrazionabilità della prova deducibile dall'art. 244, 2^ c. c.p.c. vecchio testo;
che unendo il possesso di PI LA (19 anni dall'atto di divisione del 1957) a quello della di lei madre PI ST non contestato e risalente al 1906, risulta configurabile il possesso ventennale dell'immobile di via S. Francesco da Paola, comprensivo della cantina da parte della PI;
che conseguentemente la TE producendo il suo titolo di acquisto 1.12.7 6 e dimostrando il compimento della usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti domini dei propri danti causa, ha dato la prova del proprio diritto di proprietà sulla cantina.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l' SI al quale resiste con controricorso la TE.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente deciso su una azione di revindica che non era stata proposta, avendo la resistente chiesto solo l'attribuzione del possesso, e non della proprietà della cantina, pronunciando inoltre una condanna al rilascio della medesima mai richiesta;
2) il difetto e l'erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale erroneamente: A) affermato che la cantina contrassegnata con lettera B sarebbe stata acquistata dalla TE, nonostante l'atto notarile non fornisse dati certi in ordine alla sua identificazione ed essa fosse stata effettuata a mezzo di C.T.U. che non costituisce un mezzo di prova;
B) affermato che, con la produzione del preliminare 1.7.76, qualificato come titolo astrattamente idoneo al trapasso del bene dall'uno all'altro dei successivi possessori, l' SI avrebbe riconosciuto in capo alla dante causa PI LA la sussistenza di un valido possesso ad usucapione alla data dell'11.7.7 6, nonostante un tale riconoscimento non fosse mai avvenuto, avendo l' SI prodotto il preliminare per provare (integrandolo con prove orali) la decorrenza del possesso in capo a se medesimo, mentre la PI non aveva provato un valido titolo d'acquisto ne' aveva maturato un possesso valido ad usucapionem;
3) la violazione dell'art. 244 c.p.c. e della L. 353/90, nonché l'errore di motivazione per avere il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il capitolo di prova articolato in appello perché contrastante con il principio di infrazionabilità della prova deducibile dall'art. 244, 2^ c., c.p.c. vecchio testo, erroneamente disapplicato l'art. 345 c.p.c. omettendo di esprimersi in ordine alla (indispensabilità), ai fini della decisione, del nuovo capitolo di prova, costituente solo una rettifica del capitolo già dedotto in 1^ grado e non ammesso;
4) la violazione dell'art. 948 c.c. e dei principi generali di diritto per avere il Tribunale erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla TE mediante la sola produzione del suo atto di acquisto, così attenuando l'onere della probatio diabolica su lei gravante per il fatto che l' SI aveva proposto in via riconvenzionale l'intervenuto acquisto da parte sua, della proprietà della cantina per usucapione, senza considerare che la linea difensiva del medesimo, rispetto all'azione di rivendica si era fondata sul "possideo quia possideo" per cui la probatio diabolica restava interamente a carico della TE;
5) l'errore di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il Tribunale erroneamente affermato che un titolo originario di acquisto deriverebbe dal congiungimento della posizione della TE a quella della di lei dante causa PI LA, nonostante non sia mai stato affermato che quest'ultima abbia esercitato un possesso ultraventennale.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, non sussiste la dedotta violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., in quanto correttamente il Tribunale ha qualificato la domanda proposta dalla TE come azione di rivendica, avendo la stessa, assumendo di essere proprietaria della cantina e di non averne il possesso, agito nei confronti dell' SI che, di fatto, disponeva dell'immobile, chiedendo di conseguirne il possesso, previo riconoscimento del suo diritto. Non sussiste il vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale, infatti, attraverso la disposta C.T.U., ha potuto accertare due fatti che si sono rivelati determinanti nella lettura dei rogiti prodotti dalle parti, ai fini della individuazione della cantina acquistata dalla TE e cioè: 1) la coincidenza del locale cantina, indicato con la lettera B nella planimetria allegata al regolamento di condominio, con quello indicato con la lettera C nella piantina catastale;
2) la diversità fra il piano "interrato", indicato nel rogito 1.12.76 di acquisto della TE, ed il piano "infernotti" indicato nel rogito 27.10.76 di acquisto dell' SI.
Questo accertamento ha consentito di verificare che il locale cantina, menzionato nel rogito 27.10.76 ed ivi indicato come sito al piano infernotti, è diverso da quello indicato nel rogito 1.12.76, come sito nel piano interrato (tant'è che era prevista, nel rogito 27.10.76, la redazione di una planimetria di variazione);
conseguentemente che il locale indicato con la lettera B nel rogito 1.12.7 6, coincide con quello occupato dall' SI ed indicato nella piantina catastale con la lettera C.
L'individuazione del locale acquistato dalla TE, pertanto, non è stata fatta dalla C.T.U., come asserisce il ricorrente;
ma era già contenuta nel rogito di acquisto.
Quanto al profilo sub B dello stesso motivo, il Tribunale, dovendo valutare la rilevanza, ai fini di causa, del preliminare 1.7.76 prodotto in appello dall' SI e dallo stesso qualificato come titolo astrattamente idoneo al trapasso del bene da PI LA, sua dante causa, a se medesimo, ha correttamente, da un lato, una volta ritenuto che il generico riferimento ad una cantina nel piano "sotterraneo" non consentiva di identificare l'oggetto del contratto, con la cantina di cui è causa, escluso che il preliminare potesse costituire titolo astrattamente idoneo al trapasso della proprietà della cantina in favore dell' SI, e, quindi, che egli potesse unire il suo possesso a quello della sua dante causa e dei danti causa della stessa;
dall'altro lato ha desunto, dalla stessa valutazione data dall'appellante al preliminare 1.7.76, quale titolo astrattamente idoneo al trapasso in suo favore della proprietà (e quindi del possesso), che la dedotta idoneità del titolo presupponesse in chi (tale lo considerava, l'implicito riconoscimento in capo alla comune dante causa, di un valido possesso ad usucapionem, quanto meno alla data dell'1.7.76.
Pertanto, irrilevanti essendo le finalità che l' SI si riprometteva dalla produzione in giudizio del preliminare, non si ravvisa alcun vizio di motivazione nel ragionamento del Tribunale che, in sostanza, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 1146, 2^ c.c. civ. all' SI (perché il preliminare 1.7.76 aveva un oggetto diverso da quello rivendicato) non ha trascurato di rilevare che, come il riconoscimento circa la validità del titolo e del possesso della comune dante causa, effettuato dall' SI, avrebbe potuto assumere valore (ove l'oggetto del contratti fosse stato lo stesso) al fine di sommare il periodo del possesso dell' SI a quello della PI e dei suoi danti causa, onde dimostrare l'acquisto a titolo originario dell' SI;
allo stesso modo quel suo riconoscimento (circa la validità del titolo e del possesso) poteva assumere valore per dimostrare il possesso ultraventennale della PI che, contrariamente all'assunto del ricorrente, secondo quanto si evince dalla sentenza (avrebbe provato il suo titolo d'acquisto in base alla successione dalla madre che, a sua volta, aveva ricevuto il bene, nel 1906, dalla successione paterna.
Il motivo va, quindi, respinto.
Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il Tribunale per la mancata ammissione del capitolo articolato in appello, con cui si intendeva provare che l' SI aveva preso possesso della cantina da lui occupata, fin dalla data del preliminare 1.7.76, va innanzitutto precisato che alla fattispecie è applicabile l'art. 345 c.p.c. novellato, già in vigore al momento introduttivo del presente giudizio (19.10.96) e che, se è vero che l'art. 244, 2^ c. c.p.c., cui ha fatto riferimento il Tribunale per affermare il principio di infrazionabilità della prova, è stato abrogato a far data dal 18.12.94, ex art. 3 L. 493/94; è altresì vero che l'abrogazione suddetta, in armonia con il nuovo sistema delle preclusioni, ha rafforzato il principio su menzionato, comportando anche per le prove testimoniali, l'inammissibilità della prova nuova in appello, e tale deve ritenersi quella articolata dall'appellante che ha dedotto un nuovo fatto (la presa di possesso della cantina dall'1.7.76), in contrasto con quanto sostenuto in primo grado (dove aveva chiesto di provare che il suo possesso risaliva alla data di stipula del rogito 27.10.76); fatto nuovo che avrebbe consentito, ove provato di ritenere compiuta alla data di notifica della citazione introduttiva la prescrizione acquisitiva ventennale a favore dell' SI attraverso l'acquisizione di prove frazionate nei due gradi di giudizio, in contrasto, peraltro, con quanto affermato, specificamente in materia di prova dell'usucapione, da questa Corte (v. sent. 8092/90). La mancata ammissione del capitolo di prova in oggetto è, quindi, comunque corretta;
ne' può censurarsi la decisione per non avere il Tribunale dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto indispensabile alla decisione della causa l'acquisizione della suddetta prova, dal momento che è possibile ritenere indispensabile una prova, mantenendo fermo il regime delle preclusioni, sempreché il fatto che si assume essere o meno avvenuto, sia stato dedotto in primo grado, o, comunque, sia provato che la mancata deduzione, come la mancata acquisizione della prova sia dipesa da causa non imputabile alla parte che ne pretende l'ammissione; cosa, nella specie, non verificatasi.
Il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
Il quarto e quinto motivo di impugnazione, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Essi vanno disattesi.
Il Tribunale, infatti, ha accolto la domanda della TE, seguendo un duplice iter argomentativo.
Da un lato ha ritenuto che nella specie, ricorresse una delle ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'onere probatorio a carico del rivendicante è attenuato;
e ciò su un duplice presupposto: uno, esplicitamente indicato, secondo cui l' SI, riconoscendo in PI LA la comune dante causa delle parti, non ha contestato la sussistenza della proprietà del bene in capo alla medesima, tanto da attribuire al preliminare 1.7.76 la natura di titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà in suo favore;
e l'altro, implicito, secondo cui l' SI, avendo dedotto di aver, comunque, acquistato la proprietà del bene per usucapione maturatasi successivamente al titolo di acquisto della rivendicante TE, non ha, anche opponendo tale nuovo titolo, contrastato l'appartenenza, del bene rivendicato, alla comune dante causa PI LA. Sulla base di tali argomentazioni, secondo il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre sentt. 5711/97; 8394/90; 13066/95), l'onere probatorio della rivendicante si limita alla dimostrazione: che il bene conteso ha formato oggetto del titolo d'acquisto della medesima, cosa che, nella specie è stata accertata;
e che tale titolo prevale su quello dell'avversario, prevalenza ritenuta dal Tribunale sul presupposto accertato che il rogito dell' SI ha ad oggetto un locale diverso da quello in contestazione.
In base ad altro iter argomentativo espresso chiaramente nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda di rivendica della TE, sull'assunto che la sua dante causa, PI LA, attraverso il cumulo dei successivi possessi, uti domini, dei propri danti causa, avrebbe provato il compimento dell'usucapione ventennale a suo favore: e ciò sul presupposto affermato dell'esistenza in capo alla PI del possesso ad usucapionem alla data dell'1.7.76 (come dall'implicito riconoscimento dell' SI di cui si è sopra detto); dell'evidente applicazione del principio ex 1143 e civ., di presunzione del possesso intermedio della stessa a decorrere dalla successione alla madre fino all'1.7.76; e dell'applicazione ex art. 1146, 1 c.c. civ., del principio della successione dell'erede nel possesso del de cuius e cioè, nella specie, della successione della PI, in qualità di erede della madre, nel possesso di quest'ultima (possesso questo che si assume non contestato), conseguito dalla medesima nel 1906 in seguito alla successione al proprio genitore, come specificamente indicato in sentenza con richiamo dei titoli successori.
Rileva il collegio che, avendo il ricorrente negato di aver mai riconosciuto il possesso ad usucapionem in capo alla PI e comunque avendo contestato che sia mai stata data la prova in giudizio della durata ultraventennale di tale possesso, la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, sopra esposta, non può essere appieno condivisa in quanto se il possesso della dante causa viene contestato, la rivendicante, come questa corte insegna (v. sent. 1925/97) non può limitarsi a dimostrare che i titoli risalgono ad un ventennio, ma deve provare che tutti i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, cosa che, nella specie, non è avvenuta, quantomeno in maniera completa. Se, pertanto, tale ultima ratio non può essere posta a sostegno della decisione assunta dal Tribunale, va pienamente condivisa la prima ratio esposta, che ha portato il Tribunale a ritenere attenuato l'onere probatorio a carico della rivendicante perché l' SI non ha contestato il titolo di proprietà della comune dante causa, nè direttamente, ne' attraverso la deduzione di un titolo contemporaneo o anteriore che lo contrastasse.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata sulla base di tale ratio decidendi di per sè sufficiente a sostenere la decisione e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della TE, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della TE spese che si liquidano in euro 91,00, oltre euro 1000/00 per onorari oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004