CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34395 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento a carico di 2) GE AN nato a [...] il [...] 3) IN CO nato a [...] il [...] 4) GE LU nato a [...] il [...] 5) RÒ AR nata a [...] il [...] 6) RÒ EN nata a [...] il [...] 7) PU MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 9 febbraio 2023 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Antonino Favazzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34395 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, decidendo in sede di rinvio quale Giudice dell'appello cautelare, ha parzialmente accolto l'appello proposto da AN GE, CO IN, AR RÒ, EN RÒ, LU GE e MA PU, limitando il sequestro preventivo sino all'importo di euro 557.000 con restituzione di quanto eventualmente in eccedenza agli aventi diritto. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina deducendo tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 5 d.l. n. 167 del 1990. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nell'escludere che l'importo dovuto da AN GE per sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 167 del 1990, pari ad euro 7.762.072, non sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Tali sanzioni, infatti, si riferiscono alla mancata dichiarazione di utilità economiche detenute all'estero che, salva prova contraria, si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione. A tal fine è ininfluente il provvedimento di sgravio. 2.2 Apparenza della motivazione sul quantum della pretesa tributaria, ridotta dal Tribunale in considerazione di una serie di pronunce non definitive e sulla base di una «assertiva, immotivata ed orientativa quantificazione» operata dalla difesa in una memoria depositata all'udienza del 3/11/2022 dalla quale non è dato desumere quali criteri di calcolo siano stati utilizzati. L'ordinanza impugnata, inoltre, omette di confrontarsi con la nota dell'Agenzia delle Entrate del 20 /9/2022 in cui, per ciascun accertamento, si dava atto anche degli «importi decisi a favore dell'Ufficio», dalla cui sommatoria emerge un importo complessivo di oltre euro 1.800.000. Pertanto, a fronte di detto ingente debito tributario, deve ritenersi perdurante il rapporto di proporzione tra il profitto confiscabile ed il valore dei beni in sequestro. 2.3 Mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora in quanto, pur avendo ritenuto sussistente il fumus in relazione alla pretesa erariale di euro 557.0000, l'ordinanza ha disposto la restituzione della società L&A Group s.r.l. e delle partecipazioni della Ge. Pa. S.r.l., nonostante tali società siano state lo strumento indispensabile delle massicce operazioni fraudolente realizzate da AN GE «e dalla sua cerchia di accoliti», come emerge dalla sentenza di questa Corte del 14/11/2018. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il 2 sequestro avrebbe dovuto essere mantenuto con finalità impeditive e in vista della confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti in questa Sede. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che l'appello cautelare aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, sia impeditivo che funzionale alla confisca, originariamente disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, cod. pen. e 11 d. Igs. 74/2000 e successivamente limitato a tale ultimo reato;
la richiesta di revoca era fondata sul dato nuovo, costituito dal provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione finanziaria;
la Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 29919 del 6/7/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare, demandando al giudice del rinvio la valutazione dell'incidenza del provvedimento di sgravio sul presupposto della misura cautelare reale, sul perdurare delle esigenze di cautela e sulla permanenza del rapporto di proporzione tra il profitto confiscabile e il valore dei beni oggetto di ablazione. In particolare la sentenza rescindente ha ritenuto apparente la motivazione del Tribunale che non aveva indicato rispetto a quali dei fatti di reato oggetto di contestazione, come definita dal decreto che dispone il giudizio emesso in data 11 luglio 2019, residuerebbero ulteriori ragioni di credito, idonee a giustificare il permanere del vincolo, atteso che, nelle imputazioni contenute in detto provvedimento, l'unica pretesa tributaria individuata specificamente è quella - pari originariamente ad euro 16.377,341, oltre interessi e sanzioni - che ha formato oggetto del provvedimento di sgravio. 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, chiarito che la fattispecie di reato in relazione alla quale è stata emessa la misura cautelare reale (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è un reato di pericolo ed è configurabile esclusivamente quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarre al pagamento debiti tributari relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposte, anche mediante il clandestino trasferimento all'estero di fondi, e pertanto, tramite il loro occultamento, all'azione di accertamento e verifica svolta dagli organi dell'amministrazione fiscale (Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582). La natura fraudolenta dell'atto richiede, 3 pertanto, che questo sia connotato da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372). Il motivo di ricorso in esame, omettendo di tenere conto della struttura del reato, insiste, invece, nella erronea prospettiva ermeneutica concernente la riconducibilità al reato in questione degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative comminate per l'omessa dichiarazione di investimenti all'estero, ai sensi dell'art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Ciò in ragione della correlata presunzione di evasione fiscale. Rileva il Collegio che, come correttamente affermato dal Tribunale, l'omissione sanzionata dal citato art. 5 costituisce un illecito amministrativo la cui sussistenza determina l'operatività della presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009. Gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa non rilevano automaticamente ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ma solo, allorché, in virtù di detta presunzione, venga contestato l'omesso versamento dell'IRPEF, a condizione, però, che siano compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 3.1 Nella fattispecie in esame, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, il primo avviso di accertamento è stato emesso proprio per effetto dell'operatività della presunzione di evasione conseguente all'omessa dichiarazione di investimenti ed attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
risulta, inoltre, che il provvedimento di sgravio ha interessato proprio tale avviso (cfr. pagina 4 dell'ordinanza). Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata ha legittimamente escluso l'ammontare del debito tributario relativo a tale avviso dalla quantificazione del profitto rilevante ai fini della misura cautelare reale disposta. 4. Il secondo motivo di ricorso deduce un vizio della motivazione non consentito in questa Sede (art. 325 cod. proc. pen.). Va, innanzitutto, premesso che la motivazione apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive 4 di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). Nel caso di specie, deve, tuttavia, escludersi il carattere apparente della motivazione posta a fondamento della riduzione della pretesa tributaria. Il Tribunale, infatti, a fronte delle pronunce di parziale accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria centrale, della loro immediata efficacia esecutiva e della conseguente difficoltà di quantificare la residua pretesa tributaria, ha considerato i calcoli effettuati nella consulenza tecnica depositata dalla difesa, dando, peraltro, atto della loro congruità e della mancanza di specifiche contestazioni da parte del Pubblico ministero di udienza che, peraltro, non aveva neanche chiesto un differimento per verificarne la congruità. Il Tribunale ha, inoltre, valutato il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate, dando, tuttavia, atto che la pretesa tributaria ivi riportata non teneva conto delle sentenze della Commissione tributaria provinciale, non risultando provvedimenti di cancellazione dal ruolo o, comunque, di ridimensionamento del debito tributario. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria (così, da ultimo, Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, dep. 2021, Soave, Rv. 281586, in cui in motivazione la Corte ha riconosciuto natura di atto pubblico fidefacente, costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale, del provvedimento di sgravio fiscale). 5. Il terzo motivo di ricorso, oltre a non essere di facile comprensione, non è deducibile in questa Sede in quanto versato in fatto e relativo ad un tema eccentrico rispetto alla questione devoluta con l'appello cautelare. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 hhpositato In Cenceriedi
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Antonino Favazzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34395 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, decidendo in sede di rinvio quale Giudice dell'appello cautelare, ha parzialmente accolto l'appello proposto da AN GE, CO IN, AR RÒ, EN RÒ, LU GE e MA PU, limitando il sequestro preventivo sino all'importo di euro 557.000 con restituzione di quanto eventualmente in eccedenza agli aventi diritto. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina deducendo tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 5 d.l. n. 167 del 1990. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nell'escludere che l'importo dovuto da AN GE per sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 167 del 1990, pari ad euro 7.762.072, non sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Tali sanzioni, infatti, si riferiscono alla mancata dichiarazione di utilità economiche detenute all'estero che, salva prova contraria, si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione. A tal fine è ininfluente il provvedimento di sgravio. 2.2 Apparenza della motivazione sul quantum della pretesa tributaria, ridotta dal Tribunale in considerazione di una serie di pronunce non definitive e sulla base di una «assertiva, immotivata ed orientativa quantificazione» operata dalla difesa in una memoria depositata all'udienza del 3/11/2022 dalla quale non è dato desumere quali criteri di calcolo siano stati utilizzati. L'ordinanza impugnata, inoltre, omette di confrontarsi con la nota dell'Agenzia delle Entrate del 20 /9/2022 in cui, per ciascun accertamento, si dava atto anche degli «importi decisi a favore dell'Ufficio», dalla cui sommatoria emerge un importo complessivo di oltre euro 1.800.000. Pertanto, a fronte di detto ingente debito tributario, deve ritenersi perdurante il rapporto di proporzione tra il profitto confiscabile ed il valore dei beni in sequestro. 2.3 Mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora in quanto, pur avendo ritenuto sussistente il fumus in relazione alla pretesa erariale di euro 557.0000, l'ordinanza ha disposto la restituzione della società L&A Group s.r.l. e delle partecipazioni della Ge. Pa. S.r.l., nonostante tali società siano state lo strumento indispensabile delle massicce operazioni fraudolente realizzate da AN GE «e dalla sua cerchia di accoliti», come emerge dalla sentenza di questa Corte del 14/11/2018. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il 2 sequestro avrebbe dovuto essere mantenuto con finalità impeditive e in vista della confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti in questa Sede. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che l'appello cautelare aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, sia impeditivo che funzionale alla confisca, originariamente disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, cod. pen. e 11 d. Igs. 74/2000 e successivamente limitato a tale ultimo reato;
la richiesta di revoca era fondata sul dato nuovo, costituito dal provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione finanziaria;
la Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 29919 del 6/7/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare, demandando al giudice del rinvio la valutazione dell'incidenza del provvedimento di sgravio sul presupposto della misura cautelare reale, sul perdurare delle esigenze di cautela e sulla permanenza del rapporto di proporzione tra il profitto confiscabile e il valore dei beni oggetto di ablazione. In particolare la sentenza rescindente ha ritenuto apparente la motivazione del Tribunale che non aveva indicato rispetto a quali dei fatti di reato oggetto di contestazione, come definita dal decreto che dispone il giudizio emesso in data 11 luglio 2019, residuerebbero ulteriori ragioni di credito, idonee a giustificare il permanere del vincolo, atteso che, nelle imputazioni contenute in detto provvedimento, l'unica pretesa tributaria individuata specificamente è quella - pari originariamente ad euro 16.377,341, oltre interessi e sanzioni - che ha formato oggetto del provvedimento di sgravio. 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, chiarito che la fattispecie di reato in relazione alla quale è stata emessa la misura cautelare reale (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è un reato di pericolo ed è configurabile esclusivamente quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarre al pagamento debiti tributari relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposte, anche mediante il clandestino trasferimento all'estero di fondi, e pertanto, tramite il loro occultamento, all'azione di accertamento e verifica svolta dagli organi dell'amministrazione fiscale (Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582). La natura fraudolenta dell'atto richiede, 3 pertanto, che questo sia connotato da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372). Il motivo di ricorso in esame, omettendo di tenere conto della struttura del reato, insiste, invece, nella erronea prospettiva ermeneutica concernente la riconducibilità al reato in questione degli importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative comminate per l'omessa dichiarazione di investimenti all'estero, ai sensi dell'art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Ciò in ragione della correlata presunzione di evasione fiscale. Rileva il Collegio che, come correttamente affermato dal Tribunale, l'omissione sanzionata dal citato art. 5 costituisce un illecito amministrativo la cui sussistenza determina l'operatività della presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009. Gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa non rilevano automaticamente ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ma solo, allorché, in virtù di detta presunzione, venga contestato l'omesso versamento dell'IRPEF, a condizione, però, che siano compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 3.1 Nella fattispecie in esame, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, il primo avviso di accertamento è stato emesso proprio per effetto dell'operatività della presunzione di evasione conseguente all'omessa dichiarazione di investimenti ed attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
risulta, inoltre, che il provvedimento di sgravio ha interessato proprio tale avviso (cfr. pagina 4 dell'ordinanza). Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata ha legittimamente escluso l'ammontare del debito tributario relativo a tale avviso dalla quantificazione del profitto rilevante ai fini della misura cautelare reale disposta. 4. Il secondo motivo di ricorso deduce un vizio della motivazione non consentito in questa Sede (art. 325 cod. proc. pen.). Va, innanzitutto, premesso che la motivazione apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive 4 di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). Nel caso di specie, deve, tuttavia, escludersi il carattere apparente della motivazione posta a fondamento della riduzione della pretesa tributaria. Il Tribunale, infatti, a fronte delle pronunce di parziale accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria centrale, della loro immediata efficacia esecutiva e della conseguente difficoltà di quantificare la residua pretesa tributaria, ha considerato i calcoli effettuati nella consulenza tecnica depositata dalla difesa, dando, peraltro, atto della loro congruità e della mancanza di specifiche contestazioni da parte del Pubblico ministero di udienza che, peraltro, non aveva neanche chiesto un differimento per verificarne la congruità. Il Tribunale ha, inoltre, valutato il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate, dando, tuttavia, atto che la pretesa tributaria ivi riportata non teneva conto delle sentenze della Commissione tributaria provinciale, non risultando provvedimenti di cancellazione dal ruolo o, comunque, di ridimensionamento del debito tributario. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria (così, da ultimo, Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, dep. 2021, Soave, Rv. 281586, in cui in motivazione la Corte ha riconosciuto natura di atto pubblico fidefacente, costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale, del provvedimento di sgravio fiscale). 5. Il terzo motivo di ricorso, oltre a non essere di facile comprensione, non è deducibile in questa Sede in quanto versato in fatto e relativo ad un tema eccentrico rispetto alla questione devoluta con l'appello cautelare. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 hhpositato In Cenceriedi