CASS
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2024, n. 28479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28479 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO IC (CUI 03JCAFH) nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 28479 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2023 la Corte di appello di Firenze, in persona del Presidente Delegato, ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da RE IC avverso il decreto pronunciato dalla stessa Corte di appello di Firenze il 22 giugno 2023 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da 1L3i presentata in data 23 maggio 2023, sul presupposto che il richiedente si era impegnato a comunicare solo le variazioni di reddito idonee a superare le soglie per l'ammissione al beneficio, e non anche, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 79, comma 1, lett. d) D.P.R. :30 maggio 2002, n. 115, tutte quelle verificatesi nell'anno fiscale di riferimento, a prescindere dallo sforamento delle soglie reddituali. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RE IC, a mezzo del suo difensore, deducendo con un unico motivo - enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e 79 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando che sia l'ordinanza impugnata che il precedente decreto di inammissibilità emesso dalla Corte di appello di Firenze sarebbero stati pronunciati in ossequio ad un'interpretazione le.230-RizrjsE del tutto erronea, essendo dovere del richiedente, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 115 del 2002, comunicare non ogni variazione di reddito verificatasi nel corso dell'anno fiscale di riferimento, bensì solo quelle idonee a superare le soglie per l'ammissione al gratuito patrocinio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che venga disposto l'annullamento senza rinvio sia del provvedimento della Corte di appello di Firenze di rigetto dell'opposizione che del decreto della stessa Corte di appello di Firenze di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. 2. Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod. proc. civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di Cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette/ atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato alle altre parti, ma non è stato depositàto nella càncelieria del giudice che 16 ha emesso, poi venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto ed in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani giugno 2024 A Il Consigliere estensore
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani giugno 2024 A Il Consigliere estensore