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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4157/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2038 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: inammissibilità appello e infondatezza motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 328/2023 depositata il 13/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 4, ha accolto il ricorso proposto dal Prof. Resistente_1 nei confronti del Comune di Cefalù, avverso l'avviso di accertamento per IMU 2016, ravvisando la rilevanza e la fondatezza dei motivi dedotti dalla parte contribuente sulla natura non edificatoria dei terreni assoggettati a tassazione e sulla cessazione della materia del contendere, dichiarata con precedenti sentenze dichiarative dell'estinzione del giudizio.
Avverso la sentenza di accoglimento, il Comune di Cefalù ha proposto appello, deducendo la piena legittimità dell'accertamento, in riferimento alla qualificazione delle aree (motivo n.1), alla motivazione ed agli atti richiamati (motivo n. 2), alla determinazione delle aliquote IMU (motivo n. 3), ed infine ai presupposti per l'applicazione della sanzione (motivo n. 4).
Nella costituzione in giudizio, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici proposti avverso la sentenza gravata da riesame, ed ha dedotto nel merito l'infondatezza dei profili d'impugnazione, depositando memoria illustrativa ed integrativa.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del gravame con la riconduzione interpretativa dei motivi d'appello alle argomentazioni d'accoglimento del ricorso adottate dal Giudice di primo grado, il Collegio rileva l'infondatezza dell'impugnazione, poiché la parte appellante non ha prodotto prova documentale idonea e sufficiente alla dimostrazione della edificabilità delle aree, e neppure ha prodotto prova contraria o controprova sulle evidenze probatorie utilizzate dalla parte appellata, anche nei riferimenti agli esiti favorevoli per il contribuente dei giudizi omologhi e collegati ad altre annualità d'imposta.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese sono compensate, in considerazione della complessità fattuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese anche per il giudizio d'appello.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4157/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2038 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: inammissibilità appello e infondatezza motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 328/2023 depositata il 13/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 4, ha accolto il ricorso proposto dal Prof. Resistente_1 nei confronti del Comune di Cefalù, avverso l'avviso di accertamento per IMU 2016, ravvisando la rilevanza e la fondatezza dei motivi dedotti dalla parte contribuente sulla natura non edificatoria dei terreni assoggettati a tassazione e sulla cessazione della materia del contendere, dichiarata con precedenti sentenze dichiarative dell'estinzione del giudizio.
Avverso la sentenza di accoglimento, il Comune di Cefalù ha proposto appello, deducendo la piena legittimità dell'accertamento, in riferimento alla qualificazione delle aree (motivo n.1), alla motivazione ed agli atti richiamati (motivo n. 2), alla determinazione delle aliquote IMU (motivo n. 3), ed infine ai presupposti per l'applicazione della sanzione (motivo n. 4).
Nella costituzione in giudizio, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici proposti avverso la sentenza gravata da riesame, ed ha dedotto nel merito l'infondatezza dei profili d'impugnazione, depositando memoria illustrativa ed integrativa.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del gravame con la riconduzione interpretativa dei motivi d'appello alle argomentazioni d'accoglimento del ricorso adottate dal Giudice di primo grado, il Collegio rileva l'infondatezza dell'impugnazione, poiché la parte appellante non ha prodotto prova documentale idonea e sufficiente alla dimostrazione della edificabilità delle aree, e neppure ha prodotto prova contraria o controprova sulle evidenze probatorie utilizzate dalla parte appellata, anche nei riferimenti agli esiti favorevoli per il contribuente dei giudizi omologhi e collegati ad altre annualità d'imposta.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese sono compensate, in considerazione della complessità fattuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese anche per il giudizio d'appello.