Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1674
Articolo 1
Versione
26 febbraio 1952
Art. 2.
L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.

Entrata in vigore il 26 febbraio 1952