Versione
26 febbraio 1952
26 febbraio 1952
Art. 2.
L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.
L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.