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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 557/2025 R.G. e promossa da
(avv.T.La Greca) Parte_1 attrice contro
(avv.P.Perrici) CP_1
convenuto e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : separazione personale.
1 Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Vanno rigettate le domande di addebito proposte da entrambi i coniugi.
Non vi è alcun riscontro oggettivo alle loro affermazioni.
Nulla di sostanziale inoltre emergerebbe sul punto dalle prove testimoniali dedotte (vedere i capitoli di prova richiesti), che per questo appaiono superflue.
D'altra parte i due coniugi deducono comportamenti ( graduale disinteresse del alla vita CP_1 coniugale e famigliare, spese eccessive della e suo disinteresse ai rapporti sessuali), che Pt_1 non costituiscono veri e proprie violazioni ai doveri coniugali, ma sono piuttosto sintomi di un graduale affievolimento dell'affectio coniugalis.
Dal matrimonio è nata in data [...] . Per_1
è quindi maggiorenne, per cui nessuna statuizione va presa in ordine al suo affidamento ed Per_1 alla sua collocazione.
Le parti concordano sull'assegnazione alla della abitazione famigliare, in comproprietà tra Pt_1 i coniugi ( 1/5 della ed il resto del convenuto). Pt_1
Quanto alle condizioni economiche, è dimostrato : a) che l'attrice lavora come impiegata, con contratto part-time. percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, è comproprietaria - come detto - della casa coniugale e di un altro immobile, sui cui peraltro hanno il diritto di usufrutto i genitori dell'attrice; b) il convenuto è un lavoratore dipendente, ha un reddito imponibile di oltre 41 mila euro, è comproprietario della casa ex coniugale e vive nell'abitazione ereditata dalla madre.
Assolutamente esplorative appaiono le indagini finanziarie e patrimoniali richieste, non essendo stata nemmeno allegata l'ipotesi di attività lavorative ulteriori.
In questo contesto appare congruo porre a carico del convenuto per il mantenimento di la Per_1 somma mensile di € 400,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il 70%, stante la differenza reddituale dei due genitori
Nulla invece va disposto per quanto riguarda il mantenimento dell'attrice, tenuto conto dei redditi dei coniugi, della circostanza che la usufruirà della ex casa coniugale e della sua piena Pt_1 capacità lavorativa.
2 Spese compensate, attesa la reciproca soccombenza.
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pesaro il 25.8.2001, trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune;
assegna a la casa ex coniugale sita in Pesaro via Togliatti 42; Parte_1 pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della IA , con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
compensa le spese di lite.
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 9 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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