CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2026, n. 12818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12818 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA sul ricorso 2519-2024 proposto da: DI TI CO, rappresentato e difeso dagli avvocati AN NI, CHIARA NI;
- ricorrente -
contro DINAMIC SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA DI CIOMMO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 332/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. NA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto IMPROCEDIBILITA’ R.G.N.2519/2024 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12818 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: BOGHETICH NA Data pubblicazione: 05/05/2026 2 udito l'avvocato LORENZO MINISCI per delega avvocato AN NI;
udito l'avvocato STEFANIA DI CIOMMO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da CO Di Martile nei confronti della società Dinamic Service s.r.l. e ha accertato lo svolgimento – dal 2014 al 2019 - di mansioni di livello superiore a quello attribuito dal datore di lavoro (livello C3 di cui al CCNL settore Carta-Industria), rigettando le ulteriori domande. 2. Avverso l'anzidetta sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve darsi atto che il ricorrente ha prodotto una copia autentica della sentenza in forma illeggibile, in quanto risultano evidenti salti logici (tra una pagina e l’altra) nell’esposizione dei fatti e della motivazione tali da fare chiaramente intuire l’incompletezza del provvedimento. La omissione di numerose pagine della sentenza impugnata impedisce una ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello nonché la comprensione dei motivi del ricorso (i quali trascrivono solo alcune parti della sentenza impugnata, funzionali all’esposizione delle censure). 2. La sentenza impugnata non risulta, per altra via, nella disponibilità del giudice, non avendo provveduto a depositarla nemmeno il controricorrente (cfr., da ultimo, con riguardo alle formalità necessarie per evitare la dichiarazione di 3 improcedibilità del ricorso, Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022, con ampi richiami di giurisprudenza;
in ordine alla produzione della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi identificativi cfr. Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023). 3. Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass. n. 28713/2024). 4. In conclusione, il ricorso è improcedibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 4 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Margherita Maria Leone
- ricorrente -
contro DINAMIC SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA DI CIOMMO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 332/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. NA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto IMPROCEDIBILITA’ R.G.N.2519/2024 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12818 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: BOGHETICH NA Data pubblicazione: 05/05/2026 2 udito l'avvocato LORENZO MINISCI per delega avvocato AN NI;
udito l'avvocato STEFANIA DI CIOMMO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da CO Di Martile nei confronti della società Dinamic Service s.r.l. e ha accertato lo svolgimento – dal 2014 al 2019 - di mansioni di livello superiore a quello attribuito dal datore di lavoro (livello C3 di cui al CCNL settore Carta-Industria), rigettando le ulteriori domande. 2. Avverso l'anzidetta sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve darsi atto che il ricorrente ha prodotto una copia autentica della sentenza in forma illeggibile, in quanto risultano evidenti salti logici (tra una pagina e l’altra) nell’esposizione dei fatti e della motivazione tali da fare chiaramente intuire l’incompletezza del provvedimento. La omissione di numerose pagine della sentenza impugnata impedisce una ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello nonché la comprensione dei motivi del ricorso (i quali trascrivono solo alcune parti della sentenza impugnata, funzionali all’esposizione delle censure). 2. La sentenza impugnata non risulta, per altra via, nella disponibilità del giudice, non avendo provveduto a depositarla nemmeno il controricorrente (cfr., da ultimo, con riguardo alle formalità necessarie per evitare la dichiarazione di 3 improcedibilità del ricorso, Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022, con ampi richiami di giurisprudenza;
in ordine alla produzione della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi identificativi cfr. Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023). 3. Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass. n. 28713/2024). 4. In conclusione, il ricorso è improcedibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 4 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Margherita Maria Leone