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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU ER Presidente
ST OM giudice relatore
AN AR giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Renata Colopi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 19.7.2024 e notificato il 2.8.2024 di rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare rimessione in termini e nel merito dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: in via principale dichiarare inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente e in via subordinata rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va esaminata la questione della tempestività del ricorso rilevata nel decreto del
21.1.2025 e oggetto dell'eccezione dell'amministrazione resistente sopra riportata e dell'istanza di remissione in termini proposta – tardivamente – da parte ricorrente soltanto nella nota del 20.10.2025
(“nel provvedimento di rigetto l'Amministrazione resistente indicava un termine per ricorrere
1 di 2 (precisamente 60 giorni in luogo ai 30 previsti per legge) erroneo e fuorviante, non scusabile. Tale erronea indicazione impedisce, di per sé, il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine per impugnare, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria”).
Il provvedimento notificato il 2.8.2024 (documento 1) è stato impugnato l'8.1.2025.
Dirimente per la decisione è la circostanza che il ricorso è stato presentato sia oltre il termine di trenta previsto dalla legge sia oltre quello di sessanta giorni erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
In conclusione, non è stato rispettato il termine per l'impugnazione previsto dall'articolo 19 ter decreto legislativo 150/2011 e neppure quello erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (fase di studio 851 + fase introduttiva 602 + fase decisoria
1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali e C.p.a. e I.V.A. nella misura CP_1 determinata dalla legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il giudice
ST OM
Il Presidente
LU ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
LU ER Presidente
ST OM giudice relatore
AN AR giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Renata Colopi Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 19.7.2024 e notificato il 2.8.2024 di rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare rimessione in termini e nel merito dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: in via principale dichiarare inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente e in via subordinata rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va esaminata la questione della tempestività del ricorso rilevata nel decreto del
21.1.2025 e oggetto dell'eccezione dell'amministrazione resistente sopra riportata e dell'istanza di remissione in termini proposta – tardivamente – da parte ricorrente soltanto nella nota del 20.10.2025
(“nel provvedimento di rigetto l'Amministrazione resistente indicava un termine per ricorrere
1 di 2 (precisamente 60 giorni in luogo ai 30 previsti per legge) erroneo e fuorviante, non scusabile. Tale erronea indicazione impedisce, di per sé, il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine per impugnare, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria”).
Il provvedimento notificato il 2.8.2024 (documento 1) è stato impugnato l'8.1.2025.
Dirimente per la decisione è la circostanza che il ricorso è stato presentato sia oltre il termine di trenta previsto dalla legge sia oltre quello di sessanta giorni erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
In conclusione, non è stato rispettato il termine per l'impugnazione previsto dall'articolo 19 ter decreto legislativo 150/2011 e neppure quello erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (fase di studio 851 + fase introduttiva 602 + fase decisoria
1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali e C.p.a. e I.V.A. nella misura CP_1 determinata dalla legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il giudice
ST OM
Il Presidente
LU ER
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