Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3560
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Rigetto del primo motivo di appello

    Il Consiglio di Stato ritiene che i due metodi (a consuntivo e standardizzato) non siano fungibili. Se i misuratori sono già presenti, non si può applicare il metodo standardizzato. La società ha dichiarato di aver avviato il progetto prima della domanda, rendendo inammissibile la presentazione come progetto a consuntivo. Il GSE non avrebbe potuto ammettere il progetto come standardizzato in quanto non ne aveva le caratteristiche tecniche.

  • Rigettato
    Rigetto del secondo motivo di appello

    Il Consiglio di Stato ritiene il motivo inammissibile poiché non è mai stato presentato un progetto a consuntivo. La supposta impossibilità di presentazione tempestiva di un progetto a consuntivo non muta le condizioni di ammissibilità di un progetto standardizzato. La scelta del regolatore di non estendere la deroga temporale ai progetti a consuntivo è considerata ragionevole, poiché solo per i progetti standard vi era stata effettiva impossibilità di presentazione a causa della mancanza delle schede tecniche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3560
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3560
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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