CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18348 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore E' presente l'avvocato VERGINE FRANCESCO del foro di LECCE in difesa di NG LA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18348 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in preambolo, reso in data 6 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il parere negativo, espresso dal Pubblico Ministero in data 21 febbraio 2022, in merito alla restituzione della somma di denaro sequestrata a OL AN con decreto dell'8 febbraio 2022. 1.1. Con istanza formulata il 17 marzo 2022, AN chiedeva al Pubblico Ministero procedente il dissequestro e la restituzione della complessiva somma di euro 13.100,00 sequestrata all'indagato. Il Pubblico Ministero, il 21 febbraio 2022, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro («Visto, al Gip con parere contrario»). L'istanza così formulata era respinta dal Giudice per le indagini preliminari che, con provvedimento inaudita altera parte del 23 febbraio 2022, muovendo dal presupposto che si trattasse di sequestro preventivo, rilevava l'esistenza tanto del fumus commissi delicti, che del periculum in mora. 1.2. Il destinatario di detto provvedimento aveva, dunque, proposto appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, sul rilievo che il provvedimento di sequestro adottato dalla Procura della Repubblica in data 8 febbraio avesse natura di sequestro probatorio, riqualificato l'appello della difesa come opposizione ex art. 263, comma5, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, provvedeva dichiarandone come detto l'inammissibilità. 2. OL AN ricorre per cassazione, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'erroneità della motivazione, osservando che le questioni introdotte con l'impugnazione potevano e dovevano essere delibate dal Giudice per le indagini preliminari che si era contraddetto sulla natura del decreto di sequestro, originariamente qualificato come preventivo, quindi avente natura probatoria. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di sequestro probatorio, ha statuito che «il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e 2 inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, Messorí, Rv.278532). 3. Con requisitoria orale, anche richiamando il contenuto di quella scritta depositata, in data 26 ottobre 2022, il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso, che ha carattere preliminare, è fondato. Il Collegio, che non ignora l'esistenza in tema di procedimento per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (art. 263 cod. proc. pen.) di due distinti orientamenti ermeneutici di legittimità - il primo secondo cui, qualora il Giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al Pubblico ministero per quanto di sua competenza, la rigetti con provvedimento de plano, in conformità ad un irrituale parere espresso dal Pubblico ministero, l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione al suddetto parere negativo, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma 4, cod. proc. pen.; sicché, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso Giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi dì conservazione e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 51192 del 22/5/2018, Commisso, Rv. 274480; conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 8151 del 20/1/2010, Dragosciuc, Rv. 246102), e il secondo alla stregua del quale, invece, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del Pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo, Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, GO e altro, Rv. 214530) - ritiene di dover dare continuità a quest'ultimo, più rigoroso. In particolare, in Sez. 1 n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478, dopo essersi richiamata la disciplina di cui all'art,263 cod. proc. pen. stabilisce in tema di competenza a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate nell'ipotesi di sequestro probatorio, si è chiarito che quando, come nel caso di 3 specie, l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che il giudice emette deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale ,,e ciò in quanto «Non può ritenersi che il parere del Pubblico ministero possa valere come rigetto dell'istanza di restituzione, perché in tal modo sarebbe pesantemente stravolta la funzione delle parti nel procedimento incidentale previsto dal legislatore nell'art. 263 cod. proc. pen., essendo sottratta all'interessato, in violazione del diritto di difesa, la possibilità di esercitare con l'opposizione una adeguata e puntuale critica al provvedimento di rigetto da parte del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 3098 dell'11/7/1997, Messina, Rv. 209038)». Nella stessa sentenza si è inoltre chiarito che «Neppure è convincente il diverso orientamento, di cui si è dato atto, secondo cui - allorquando il Giudice per le indagini preliminari, ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al Pubblico ministero, abbia provveduto negativamente, con ordinanza de plano, in conformità ad irrituale parere espresso dal medesimo Pubblico ministero e fatto pervenire unitamente all'istanza - l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari debba essere qualificato come "opposizione" ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il parere negativo summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma, con conseguente trasmissione, per la decisione, allo stesso Giudice per le indagini preliminari», poiché in tal caso «le doglianze, che l'interessato svolge con l'appello cautelare, si appuntano non già verso un provvedimento del Pubblico ministero che, sulla base di un gravame atipico (opposizione), deve essere sottoposto al controllo giurisdizionale, ma verso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, emesso de plano e, dunque, invalido, essendo il contraddittorio previsto a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità perché attiene all'intervento dell'indagato (Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503), nonché da organo funzionalmente incompetente, perché vulnera la ripartizione degli affari penali in relazione allo sviluppo del procedimento, e, come tale, è affetto da nullità assoluta ai sensi e per gli effetti dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. in quanto emanato da giudice privo della capacità specifica richiesta dall'ordinamento (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, cit.)». La conversione serve, dunque, a porre rimedio al solo difetto di contraddittorio, ma non sana le invalidità e le anomalie di cui è costellato l'intero procedimento, non potendo ritenersi proposta l'opposizione verso un non 4 provvedimento, atteso che l'art. 263, comma 4, richiede che il Pubblico ministero provveda con «decreto motivato». 2. Il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente rilevato che, nel caso di specie, non era stata seguita la procedura prevista dall'art. 263 cod. proc. pen., non ne ha tratto le dovute conseguenze, consistenti nell'annullamento d'ufficio del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 23 febbraio 2022, con trasmissione degli atti al competente Pubblico ministero. 3. A tanto, perciò, deve provvedere questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Così deciso, il 15 novembre 2022 Il Presidente
sentite le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore E' presente l'avvocato VERGINE FRANCESCO del foro di LECCE in difesa di NG LA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18348 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in preambolo, reso in data 6 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il parere negativo, espresso dal Pubblico Ministero in data 21 febbraio 2022, in merito alla restituzione della somma di denaro sequestrata a OL AN con decreto dell'8 febbraio 2022. 1.1. Con istanza formulata il 17 marzo 2022, AN chiedeva al Pubblico Ministero procedente il dissequestro e la restituzione della complessiva somma di euro 13.100,00 sequestrata all'indagato. Il Pubblico Ministero, il 21 febbraio 2022, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro («Visto, al Gip con parere contrario»). L'istanza così formulata era respinta dal Giudice per le indagini preliminari che, con provvedimento inaudita altera parte del 23 febbraio 2022, muovendo dal presupposto che si trattasse di sequestro preventivo, rilevava l'esistenza tanto del fumus commissi delicti, che del periculum in mora. 1.2. Il destinatario di detto provvedimento aveva, dunque, proposto appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, sul rilievo che il provvedimento di sequestro adottato dalla Procura della Repubblica in data 8 febbraio avesse natura di sequestro probatorio, riqualificato l'appello della difesa come opposizione ex art. 263, comma5, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, provvedeva dichiarandone come detto l'inammissibilità. 2. OL AN ricorre per cassazione, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'erroneità della motivazione, osservando che le questioni introdotte con l'impugnazione potevano e dovevano essere delibate dal Giudice per le indagini preliminari che si era contraddetto sulla natura del decreto di sequestro, originariamente qualificato come preventivo, quindi avente natura probatoria. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di sequestro probatorio, ha statuito che «il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e 2 inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, Messorí, Rv.278532). 3. Con requisitoria orale, anche richiamando il contenuto di quella scritta depositata, in data 26 ottobre 2022, il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso, che ha carattere preliminare, è fondato. Il Collegio, che non ignora l'esistenza in tema di procedimento per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (art. 263 cod. proc. pen.) di due distinti orientamenti ermeneutici di legittimità - il primo secondo cui, qualora il Giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al Pubblico ministero per quanto di sua competenza, la rigetti con provvedimento de plano, in conformità ad un irrituale parere espresso dal Pubblico ministero, l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione al suddetto parere negativo, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma 4, cod. proc. pen.; sicché, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso Giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi dì conservazione e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 51192 del 22/5/2018, Commisso, Rv. 274480; conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 8151 del 20/1/2010, Dragosciuc, Rv. 246102), e il secondo alla stregua del quale, invece, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del Pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo, Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, GO e altro, Rv. 214530) - ritiene di dover dare continuità a quest'ultimo, più rigoroso. In particolare, in Sez. 1 n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478, dopo essersi richiamata la disciplina di cui all'art,263 cod. proc. pen. stabilisce in tema di competenza a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate nell'ipotesi di sequestro probatorio, si è chiarito che quando, come nel caso di 3 specie, l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che il giudice emette deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale ,,e ciò in quanto «Non può ritenersi che il parere del Pubblico ministero possa valere come rigetto dell'istanza di restituzione, perché in tal modo sarebbe pesantemente stravolta la funzione delle parti nel procedimento incidentale previsto dal legislatore nell'art. 263 cod. proc. pen., essendo sottratta all'interessato, in violazione del diritto di difesa, la possibilità di esercitare con l'opposizione una adeguata e puntuale critica al provvedimento di rigetto da parte del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 3098 dell'11/7/1997, Messina, Rv. 209038)». Nella stessa sentenza si è inoltre chiarito che «Neppure è convincente il diverso orientamento, di cui si è dato atto, secondo cui - allorquando il Giudice per le indagini preliminari, ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al Pubblico ministero, abbia provveduto negativamente, con ordinanza de plano, in conformità ad irrituale parere espresso dal medesimo Pubblico ministero e fatto pervenire unitamente all'istanza - l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari debba essere qualificato come "opposizione" ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il parere negativo summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma, con conseguente trasmissione, per la decisione, allo stesso Giudice per le indagini preliminari», poiché in tal caso «le doglianze, che l'interessato svolge con l'appello cautelare, si appuntano non già verso un provvedimento del Pubblico ministero che, sulla base di un gravame atipico (opposizione), deve essere sottoposto al controllo giurisdizionale, ma verso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, emesso de plano e, dunque, invalido, essendo il contraddittorio previsto a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità perché attiene all'intervento dell'indagato (Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503), nonché da organo funzionalmente incompetente, perché vulnera la ripartizione degli affari penali in relazione allo sviluppo del procedimento, e, come tale, è affetto da nullità assoluta ai sensi e per gli effetti dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. in quanto emanato da giudice privo della capacità specifica richiesta dall'ordinamento (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, cit.)». La conversione serve, dunque, a porre rimedio al solo difetto di contraddittorio, ma non sana le invalidità e le anomalie di cui è costellato l'intero procedimento, non potendo ritenersi proposta l'opposizione verso un non 4 provvedimento, atteso che l'art. 263, comma 4, richiede che il Pubblico ministero provveda con «decreto motivato». 2. Il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente rilevato che, nel caso di specie, non era stata seguita la procedura prevista dall'art. 263 cod. proc. pen., non ne ha tratto le dovute conseguenze, consistenti nell'annullamento d'ufficio del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 23 febbraio 2022, con trasmissione degli atti al competente Pubblico ministero. 3. A tanto, perciò, deve provvedere questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Così deciso, il 15 novembre 2022 Il Presidente