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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/08/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 145/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
145/2024 R.G.C., all'udienza del 17/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
C. Copponi e P. Stizza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a
Macerata, via G. Falcone n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. V. Salvati, giusta procura generale alle liti per atto notaio in Roma del Per_1
22-3-2024 rep. n. 37875 e racc. n. 7313, ed elettivamente domiciliato con la stessa presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell'Istituto, a Macerata, via Dante
n. 8;
CONVENUTO
Oggetto: opposizioni avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8-2-2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito emessi dalla Sede di Macerata rispettivamente: 1) n. 363 CP_1
2023 00011566 17 000 notificato in data 30.12.2023, con cui era stato era stato intimato il pagamento entro 60 giorni dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
1 Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di € 9.571,93 (di cui Euro
5.654,00 a titolo di contributi, Euro 3.392,40 a titolo di sanzioni ed Euro 521,42 a titolo di interessi); 2) n. 363 2023 00011567 18 000 notificato in pari data, con il quale era stato intimato il pagamento entro 60 giorni dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di € 10.989,01 (di cui
Euro 6.595,29 a titolo di contributi, Euro 3.957,17 a titolo di sanzioni ed Euro 432,44
a titolo di interessi); i quali, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/10 avevano valore di titolo esecutivo;
ed esponeva: l Controparte_2
aveva notificato (tramite pec) alla “ ”
[...] Parte_2
in data 18.07.2022 e alla legale rappresentante nonché socia ed ai soci Parte_1
e (tramite raccomandate) in data 27-7-2022, l'avviso Parte_3 Parte_4
di accertamento n. TQ7022I00482/2020, per l'anno 2017:
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
INTERESSI Euro 1.762,56
(fino al 31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41; tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: nata a [...] il [...] - Parte_1
con quota di partecipazione pari al 34%; CodiceFiscale_1 Parte_4
, nato a [...] il [...] con quota di
[...] CodiceFiscale_2
partecipazione pari al 33%; nato a [...] il [...] - Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; per questo, CodiceFiscale_3
l'Amministrazione Finanziaria aveva notificato altresì al socio amministratore, Pt_1
2 , in data 3.08.2022, l'avviso di accertamento N. TQ7012I00515/2020, relativo Pt_1
all'anno 2017, per IRPEF, add.li reg.le e com.le e : CP_1
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
IRPEF Euro 9.247,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
(fino al 31.12.2022) Euro 1.762,56 Parte_5
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41
Euro 5.654,00; CP_1
avverso tali avvisi di accertamento erano stati proposti ricorsi dinanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado di Macerata notificati in data 16.01.2023, cui erano stati attribuiti i nn. 136/2023 e 138/2023 R.G.C; successivamente, l CP_2 [...]
aveva notificato alla Controparte_2
“ (via pec) in data 18.07.2022 e alla legale Parte_2
rappresentante nonché socia ai soci in data 27.07.2022 e Parte_1 Parte_3
(tramite raccomandate) in data 02.08.2022, l'avviso di accertamento Parte_4
n. TQ7022I00505/2020, per l'anno 2018:
IRAP Euro 4.399,00
IVA Euro 17.600,00
TOTALE IMPOSTE Euro 21.999,00
Sanzione per intero Euro 14.033,25
INTERESSI (fino al 31.12.2022) Euro 3.138,94
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 39.179,94; tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: con quota di partecipazione pari al 34%; Parte_1
3 con quota di partecipazione pari al 33%; Parte_4 Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; conseguentemente, l'Amministrazione
Finanziaria aveva notificato altresì al socio amministratore, in data Parte_1
2.08.2022, l'avviso di accertamento n. TQ7012I00526/2020, relativo all'anno 2018, per Irpef, add.li reg.le e com.le e CP_1
IRPEF Euro 9.129,00
Add. Regionale Euro 443,00
Add. Comunale Euro 163,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.735,00
Sanzione per intero Euro 8.761,50
INTERESSI (fino al Euro 1.364,50
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 19.869,75
Euro 6.596,00; CP_1
avverso tali avvisi di accertamento venivano proposti appositi ricorsi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Macerata notificati in data 16.01.2023 cui venivano attribuiti i nn. 137/2023 e 139/2023 R.G.; alla luce di quanto sopra esposto, in data 8.01.2024, a mezzo pec, era stata inviata all' - sede di Macerata richiesta CP_1
di annullamento in autotutela degli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione;
l' , attraverso una lettura erronea delle richieste di annullamento ed CP_1
un mancato esame degli allegati inoltrati, con pec del 25.01.2024, aveva risposto che
“l'AVA 363 2023 00000127 17 000 impugnato con il giudizio di opposizione concluso il 25/09/23 (con trasmissione il 26/09/2023 della sentenza in cui veniva dichiarata
l'inefficacia dell'AVA opposto) risulta oggetto di sgravio effettuato in data 28/09/23.
Nel testo della lettera trasmessa per conto della signora , pur essendo Parte_1
indicato in oggetto l'AVA 363 2023 00011567 17 000, si fa riferimento ad un avviso di addebito ulteriore, il cui corretto riferimento è 363 2023 00011567 18 000, notificato in data 30/12/23 (quindi successivamente alla conclusione del giudizio di opposizione),
4 per un importo diverso e cioè € 10.989,01. Alla luce di quanto esposto la richiesta non può essere accolta”; la ricorrente, con pec del 29-1-2024 aveva replicato: “Salve, in riferimento alla Sua pec del 25 gennaio, sottolineo che due sono state le pec da me inviate contendenti richiesta di annullamento di due distinti avvisi di addebito:
“1) la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 notificato in data30.12.2023, attraverso il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 9.571,93;
“2) la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011567 18 000 notificato in pari data, attraverso il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 10.989,01. In entrambe i casi, infatti, i relativi avvisi di accertamento sono stati impugnati dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Macerata come indicato e risultante dagli allegati alle mie pec del 8.01.2024. Per tale ragione, entrambe gli avvisi di addebito devono considerarsi inefficaci in quanto
l'impugnazione intrapresa davanti al Giudice Tributario costituisce un impedimento alla iscrizione a ruolo del credito contributivo come confermato dal Tribunale di
Macerata, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023. Il riferimento ed il richiamo a tale sentenza che ha declarato l'inefficacia dell'avviso di addebito relativo ai contributi previdenziale relativi all'anno 2012 richiesti alla Sig.ra
è stato fatto esclusivamente al fine di confermare la legittimità e fondatezza Pt_1
dell'istanza di annullamento avanzata.
“Lo stesso costituitosi in tale giudizio, nella memoria di costituzione ha CP_1
espressamente riconosciuto che in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scatta per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. CP_1
24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, deve considerarsi illegittima e quindi deve essere annullata.
“Ciò detto, si rinnova, quindi, la richiesta di annullamento in autotutela degli avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000. Ciò, al fine
5 di evitare un inutile contenzioso ed una condanna alla refusione delle spese legali a carico dell' come già avvenuto con la citata sentenza n. 206/2023. Rimango, CP_1
quindi, in attesa di un sollecito riscontro prima del 8.02.2024, termine ultimo per la proposizione dell'opposizione”; in mancanza di una tempestiva risposta da parte dell' e stante l'approssimarsi del termine per la proposizione di eventuale CP_1
opposizione, era stato nuovamente inviato a mezzo pec in data 5.02.2024 un ulteriore sollecito;
l' aveva risposto, con pec del 7.02.2.2024: “… purtroppo non ci è CP_1
possibile procedere allo sgravio o alla sospensione del ruolo per avvisi di addebito derivanti da un Accertamento dell' se non dietro precisa Controparte_2
pronuncia del Giudice”.
La proponeva quindi opposizione per i seguenti motivi: Pt_1
1) nullità degli avvisi di addebito in seguito ad accertamento dell'Agenzia CP_1
dell'Entrate non definitivo e soggetto ad impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall di Macerata Controparte_2
che avevano riscontrato ed imputato in capo alla un “maggior reddito” in Pt_1
quanto legale rappresentante nonché socia della (nei Parte_2
confronti della quale era stato accertato un maggior reddito di impresa per gli anni 2017
e 2018), l aveva richiesto a mezzo pec, in data 30.12.2023, attraverso gli avvisi CP_1
di addebito oggetto dell'attuale impugnativa, i contributi sull'eccedenza riscontrata;
era ormai pacifica in giurisprudenza l'illegittimità dell'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini CP_1
soltanto da un precedente accertamento eseguito dall , il quale Controparte_2
risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; si era infatti ritenuto che, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, l'accertamento dell' rappresentasse solo Controparte_2
una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'Agenzia
6 delle Entrate non rendeva definitivo l'accertamento e pertanto l' non poteva CP_1
limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto aveva l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v.
Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n.
170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. CP_1
3, D. Lgs. n. 46/99, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi doveva essere annullata;
la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi le Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall , che, oltre alla pretesa tributaria, recasse anche la Controparte_2
rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell'Ente previdenziale, ai sensi dell'art. 24, 3° co., D. Lgs. n. 46 del
1999, considerato che l'accertamento cui la norma si riferiva non era solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l , e non era neppure necessario, ai fini della non Controparte_2
iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l fosse messo a conoscenza CP_1
dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento fosse impugnato davanti al Giudice tributario;
pertanto, tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi, orientamento seguito anche dalla giurisprudenza di merito;
secondo detti principi l' non poteva iscrivere a ruolo, ovvero notificare avviso di addebito, poiché la CP_1
formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente
“iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/99; conseguentemente, in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24, co. CP_1
7 3, D. Lgs. n. 46/99; peraltro, in merito ad altro avviso di addebito notificato dall' CP_1
alla per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, si era Pt_1
già pronunciato il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023, la quale aveva dichiarato l'illegittimità ed inefficacia dell'avviso di addebito opposto evidenziando : “Rilevato che ai sensi dell'art.lo 24 comma e d.lgs. nr 46/1999 in pendenza della pretesa avanti al Giudice Tributario se
l'accertamento effettuato dall'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo comporta una declaratoria di inefficacia dell'emissione dell'avviso di addebito in quanto l'impugnazione intrapresa davanti al
Giudice Tributario costituisce un impedimento alla iscrizione a ruolo del credito contributivo”; ciò, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si erano difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
in conclusione, all' , doveva ritenersi preclusa CP_1
l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
L'opponente chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000, contestando i suddetti avvisi di addebito poiché privi di ogni fondamento, stante un grave ed ingiusto pregiudizio a carico della ricorrente, in quanto, in pendenza dell'impugnativa dei relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all non era CP_1
consentito procedere all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell'omissione contributiva, poiché, in difetto, attesa l'esecutorietà, ex art. 30, co. 1°,
D.L. n. 78/10, conv. con mod. in L. n. 122/10, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero e la ricorrente sarebbe stata costretta a pagare delle somme non dovute.
8 Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
“1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, so-spendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito n. 363 2023 00011566
17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17
000 e n. 363 2023 00011567 18 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in partico-lare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n.
46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
Si costituiva ritualmente l' , come sopra rappresentato, il quale, premesso che, con CP_1
ricorso iscritto a ruolo il 09/02/2024, aveva proposto opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito n. 363-2023-00011566-17000 e n. 363-2023-00011567-18000, entrambi notificati il 30/12/2023 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di €
9.571,93 e di € 10.989,01 (compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla Gestione Artigiani relativi agli anni 2017 e 2018, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99 e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99.
Gli avvisi di addebito in questione erano stati notificati il 30/12/2023, come peraltro confermato dalla stessa opponente, mentre il ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio risultava iscritto a ruolo il 09/02/2024, anziché entro il termine ultimo
9 dell'08/02/2024 (40° giorno dalla data di notifica): l'opposizione era, quindi, inammissibile, in quanto tardiva;
secondo il costante ed univoco insegnamento della
Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito determinava l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, e la conseguente incontestabilità della pretesa contributiva, precludendo totalmente il riesame del merito anche in un diverso giudizio;
trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, precludeva l'esame del merito della pretesa creditoria qualunque fosse la natura delle contestazioni mosse dal debitore;
l'opposizione, pertanto, era inammissibile ex art. 24, co. 5, D. Lgs.
n. 46/99, poiché proposta fuori termine, restando preclusa ogni ulteriore eccezione di rito o di merito;
stante la totale assorbenza ed insuperabilità della preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso, l' resistente eccepiva, per mero scrupolo CP_3
difensivo, che l'iscrizione a ruolo era avvenuta per mancata comunicazione, da parte dell , della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto Controparte_2
l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente.
Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale in materia, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non avesse rilevato l'inammissibilità del ricorso avversario, l' dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, CP_1
D. Lgs. n. 46/99, che conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria avanti alla competente
Commissione, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza.
L' concludeva quindi chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
10 - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, d. lgs. 46/99, con vittoria delle spese di lite;
- in via principale, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante
l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, previa conferma della sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito opposti, disposta in via provvisoria ed inaudita altera parte il 14-2-2024, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Innanzitutto l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni per intervenuta decadenza appare infondata, in quanto le stesse non risultano tardive, essendo stato il relativo ricorso giurisdizionale depositato non il 9-2-2024, bensì il precedente 8-2-2024, cioè il
40° giorno dalla notifica degli avvisi di addebito.
Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle ulteriori doglianze e vanno conseguentemente accolte.
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità Controparte_2
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379)
11 (e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016, n. 12333; 27/01/2015, n. 1483;
01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019).
…” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione
a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto in sede sia di comparsa di CP_1
costituzione: “- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, d.
12 lgs. 46/99, con vittoria delle spese di lite;
“- in via principale, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv.
Salvati si riporta alla memoria di costituzione, aderisce quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata, chiede dichiararsi l'inefficacia degli avvisi di addebito e la compensazione delle spese di lite tra le parti” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dalla opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha CP_3
allegato circostanze di fatto né prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i due avvisi di addebito emessi il
9-12-2023.
Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato in
[...] CP_1
data 8-2-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara inefficaci gli avvisi di addebito opposti;
13 2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di CP_1
lite in favore dell'opponente, metà liquidata in € 1.490,68 a titolo di compenso professionale, € 118,50 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
145/2024 R.G.C., all'udienza del 17/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
C. Copponi e P. Stizza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a
Macerata, via G. Falcone n. 8/F, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. V. Salvati, giusta procura generale alle liti per atto notaio in Roma del Per_1
22-3-2024 rep. n. 37875 e racc. n. 7313, ed elettivamente domiciliato con la stessa presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell'Istituto, a Macerata, via Dante
n. 8;
CONVENUTO
Oggetto: opposizioni avverso avvisi di addebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8-2-2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito emessi dalla Sede di Macerata rispettivamente: 1) n. 363 CP_1
2023 00011566 17 000 notificato in data 30.12.2023, con cui era stato era stato intimato il pagamento entro 60 giorni dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
1 Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di € 9.571,93 (di cui Euro
5.654,00 a titolo di contributi, Euro 3.392,40 a titolo di sanzioni ed Euro 521,42 a titolo di interessi); 2) n. 363 2023 00011567 18 000 notificato in pari data, con il quale era stato intimato il pagamento entro 60 giorni dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di € 10.989,01 (di cui
Euro 6.595,29 a titolo di contributi, Euro 3.957,17 a titolo di sanzioni ed Euro 432,44
a titolo di interessi); i quali, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/10 avevano valore di titolo esecutivo;
ed esponeva: l Controparte_2
aveva notificato (tramite pec) alla “ ”
[...] Parte_2
in data 18.07.2022 e alla legale rappresentante nonché socia ed ai soci Parte_1
e (tramite raccomandate) in data 27-7-2022, l'avviso Parte_3 Parte_4
di accertamento n. TQ7022I00482/2020, per l'anno 2017:
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
INTERESSI Euro 1.762,56
(fino al 31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41; tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: nata a [...] il [...] - Parte_1
con quota di partecipazione pari al 34%; CodiceFiscale_1 Parte_4
, nato a [...] il [...] con quota di
[...] CodiceFiscale_2
partecipazione pari al 33%; nato a [...] il [...] - Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; per questo, CodiceFiscale_3
l'Amministrazione Finanziaria aveva notificato altresì al socio amministratore, Pt_1
2 , in data 3.08.2022, l'avviso di accertamento N. TQ7012I00515/2020, relativo Pt_1
all'anno 2017, per IRPEF, add.li reg.le e com.le e : CP_1
IRPEF Euro 9.247,00
Add. Regionale Euro 399,00
Add. Comunale Euro 143,00
IRPEF Euro 9.247,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.789,00
Sanzione per intero Euro 8.810,10
(fino al 31.12.2022) Euro 1.762,56 Parte_5
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 20.370,41
Euro 5.654,00; CP_1
avverso tali avvisi di accertamento erano stati proposti ricorsi dinanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado di Macerata notificati in data 16.01.2023, cui erano stati attribuiti i nn. 136/2023 e 138/2023 R.G.C; successivamente, l CP_2 [...]
aveva notificato alla Controparte_2
“ (via pec) in data 18.07.2022 e alla legale Parte_2
rappresentante nonché socia ai soci in data 27.07.2022 e Parte_1 Parte_3
(tramite raccomandate) in data 02.08.2022, l'avviso di accertamento Parte_4
n. TQ7022I00505/2020, per l'anno 2018:
IRAP Euro 4.399,00
IVA Euro 17.600,00
TOTALE IMPOSTE Euro 21.999,00
Sanzione per intero Euro 14.033,25
INTERESSI (fino al 31.12.2022) Euro 3.138,94
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 39.179,94; tale reddito, per effetto del disposto di cui all'art. 5 D.P.R. 917/86, era stato imputato per trasparenza ai soci: con quota di partecipazione pari al 34%; Parte_1
3 con quota di partecipazione pari al 33%; Parte_4 Parte_3
con quota di partecipazione pari al 33%; conseguentemente, l'Amministrazione
Finanziaria aveva notificato altresì al socio amministratore, in data Parte_1
2.08.2022, l'avviso di accertamento n. TQ7012I00526/2020, relativo all'anno 2018, per Irpef, add.li reg.le e com.le e CP_1
IRPEF Euro 9.129,00
Add. Regionale Euro 443,00
Add. Comunale Euro 163,00
TOTALE IMPOSTE Euro 9.735,00
Sanzione per intero Euro 8.761,50
INTERESSI (fino al Euro 1.364,50
31.12.2022)
Spese di notifica Euro 8,75
TOTALE Euro 19.869,75
Euro 6.596,00; CP_1
avverso tali avvisi di accertamento venivano proposti appositi ricorsi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Macerata notificati in data 16.01.2023 cui venivano attribuiti i nn. 137/2023 e 139/2023 R.G.; alla luce di quanto sopra esposto, in data 8.01.2024, a mezzo pec, era stata inviata all' - sede di Macerata richiesta CP_1
di annullamento in autotutela degli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione;
l' , attraverso una lettura erronea delle richieste di annullamento ed CP_1
un mancato esame degli allegati inoltrati, con pec del 25.01.2024, aveva risposto che
“l'AVA 363 2023 00000127 17 000 impugnato con il giudizio di opposizione concluso il 25/09/23 (con trasmissione il 26/09/2023 della sentenza in cui veniva dichiarata
l'inefficacia dell'AVA opposto) risulta oggetto di sgravio effettuato in data 28/09/23.
Nel testo della lettera trasmessa per conto della signora , pur essendo Parte_1
indicato in oggetto l'AVA 363 2023 00011567 17 000, si fa riferimento ad un avviso di addebito ulteriore, il cui corretto riferimento è 363 2023 00011567 18 000, notificato in data 30/12/23 (quindi successivamente alla conclusione del giudizio di opposizione),
4 per un importo diverso e cioè € 10.989,01. Alla luce di quanto esposto la richiesta non può essere accolta”; la ricorrente, con pec del 29-1-2024 aveva replicato: “Salve, in riferimento alla Sua pec del 25 gennaio, sottolineo che due sono state le pec da me inviate contendenti richiesta di annullamento di due distinti avvisi di addebito:
“1) la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 notificato in data30.12.2023, attraverso il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2017, per un importo totale di Euro 9.571,93;
“2) la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito n. 363 2023 00011567 18 000 notificato in pari data, attraverso il quale veniva richiesto il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, relativi all'anno 2018, per un importo totale di Euro 10.989,01. In entrambe i casi, infatti, i relativi avvisi di accertamento sono stati impugnati dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Macerata come indicato e risultante dagli allegati alle mie pec del 8.01.2024. Per tale ragione, entrambe gli avvisi di addebito devono considerarsi inefficaci in quanto
l'impugnazione intrapresa davanti al Giudice Tributario costituisce un impedimento alla iscrizione a ruolo del credito contributivo come confermato dal Tribunale di
Macerata, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023. Il riferimento ed il richiamo a tale sentenza che ha declarato l'inefficacia dell'avviso di addebito relativo ai contributi previdenziale relativi all'anno 2012 richiesti alla Sig.ra
è stato fatto esclusivamente al fine di confermare la legittimità e fondatezza Pt_1
dell'istanza di annullamento avanzata.
“Lo stesso costituitosi in tale giudizio, nella memoria di costituzione ha CP_1
espressamente riconosciuto che in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scatta per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. CP_1
24 comma 3, d.lgs. n. 46/1999, la quale, se eseguita, deve considerarsi illegittima e quindi deve essere annullata.
“Ciò detto, si rinnova, quindi, la richiesta di annullamento in autotutela degli avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000. Ciò, al fine
5 di evitare un inutile contenzioso ed una condanna alla refusione delle spese legali a carico dell' come già avvenuto con la citata sentenza n. 206/2023. Rimango, CP_1
quindi, in attesa di un sollecito riscontro prima del 8.02.2024, termine ultimo per la proposizione dell'opposizione”; in mancanza di una tempestiva risposta da parte dell' e stante l'approssimarsi del termine per la proposizione di eventuale CP_1
opposizione, era stato nuovamente inviato a mezzo pec in data 5.02.2024 un ulteriore sollecito;
l' aveva risposto, con pec del 7.02.2.2024: “… purtroppo non ci è CP_1
possibile procedere allo sgravio o alla sospensione del ruolo per avvisi di addebito derivanti da un Accertamento dell' se non dietro precisa Controparte_2
pronuncia del Giudice”.
La proponeva quindi opposizione per i seguenti motivi: Pt_1
1) nullità degli avvisi di addebito in seguito ad accertamento dell'Agenzia CP_1
dell'Entrate non definitivo e soggetto ad impugnazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99 e conseguente illegittimità degli avvisi di addebito notificati: a seguito degli accertamenti effettuati dall di Macerata Controparte_2
che avevano riscontrato ed imputato in capo alla un “maggior reddito” in Pt_1
quanto legale rappresentante nonché socia della (nei Parte_2
confronti della quale era stato accertato un maggior reddito di impresa per gli anni 2017
e 2018), l aveva richiesto a mezzo pec, in data 30.12.2023, attraverso gli avvisi CP_1
di addebito oggetto dell'attuale impugnativa, i contributi sull'eccedenza riscontrata;
era ormai pacifica in giurisprudenza l'illegittimità dell'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' al contribuente, qualora esso traesse le sue origini CP_1
soltanto da un precedente accertamento eseguito dall , il quale Controparte_2
risultasse oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale; si era infatti ritenuto che, stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, l'accertamento dell' rappresentasse solo Controparte_2
una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito della verifica fiscale che rappresentava il presupposto in forza del quale il convenuto poteva rideterminare i contributi dovuti;
tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'Agenzia
6 delle Entrate non rendeva definitivo l'accertamento e pertanto l' non poteva CP_1
limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto aveva l'onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v.
Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n.
170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav.,
24/06/2013, n. 5304); in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24 co. CP_1
3, D. Lgs. n. 46/99, la quale, se eseguita, doveva considerarsi illegittima e quindi doveva essere annullata;
la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui l'impugnazione dinanzi le Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall , che, oltre alla pretesa tributaria, recasse anche la Controparte_2
rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato determinava il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso di addebito esecutivo da parte dell'Ente previdenziale, ai sensi dell'art. 24, 3° co., D. Lgs. n. 46 del
1999, considerato che l'accertamento cui la norma si riferiva non era solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l , e non era neppure necessario, ai fini della non Controparte_2
iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l fosse messo a conoscenza CP_1
dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento fosse impugnato davanti al Giudice tributario;
pertanto, tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che fosse stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale erano illegittimi, orientamento seguito anche dalla giurisprudenza di merito;
secondo detti principi l' non poteva iscrivere a ruolo, ovvero notificare avviso di addebito, poiché la CP_1
formazione e l'emissione dell'avviso di addebito, corrispondenti alla precedente
“iscrizione a ruolo”, era illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, così come previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/99; conseguentemente, in pendenza di impugnazione della pretesa avanti al giudice tributario, scattava per l' la preclusione all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24, co. CP_1
7 3, D. Lgs. n. 46/99; peraltro, in merito ad altro avviso di addebito notificato dall' CP_1
alla per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, si era Pt_1
già pronunciato il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 206/2023 pubblicata il 25.09.2023, la quale aveva dichiarato l'illegittimità ed inefficacia dell'avviso di addebito opposto evidenziando : “Rilevato che ai sensi dell'art.lo 24 comma e d.lgs. nr 46/1999 in pendenza della pretesa avanti al Giudice Tributario se
l'accertamento effettuato dall'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo comporta una declaratoria di inefficacia dell'emissione dell'avviso di addebito in quanto l'impugnazione intrapresa davanti al
Giudice Tributario costituisce un impedimento alla iscrizione a ruolo del credito contributivo”; ciò, sia per un principio di economicità volto ad evitare la moltiplicazione dei giudizi sia per un principio di logica, volto al rispetto del dictum giudiziale, sia infine per un principio di buona amministrazione, volendosi evitare la notifica di atti inutili nei confronti dei soggetti che si erano difesi in giudizio sulle premesse e sul merito delle pretese;
in conclusione, all' , doveva ritenersi preclusa CP_1
l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituissero prova dell'omissione contributiva.
L'opponente chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000, contestando i suddetti avvisi di addebito poiché privi di ogni fondamento, stante un grave ed ingiusto pregiudizio a carico della ricorrente, in quanto, in pendenza dell'impugnativa dei relativi avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria, all non era CP_1
consentito procedere all'iscrizione a ruolo in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell'omissione contributiva, poiché, in difetto, attesa l'esecutorietà, ex art. 30, co. 1°,
D.L. n. 78/10, conv. con mod. in L. n. 122/10, degli avvisi di addebito, si sarebbe consentita l'azione coattiva di recupero e la ricorrente sarebbe stata costretta a pagare delle somme non dovute.
8 Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
“1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non siano stati sospesi inaudita altera parte, so-spendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito n. 363 2023 00011566
17 000 e n. 363 2023 00011567 18 000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
“2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace gli opposti avvisi di addebito n. 363 2023 00011566 17
000 e n. 363 2023 00011567 18 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in partico-lare per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3, d.lgs. n.
46/1999;
“3. condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
“4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
Si costituiva ritualmente l' , come sopra rappresentato, il quale, premesso che, con CP_1
ricorso iscritto a ruolo il 09/02/2024, aveva proposto opposizione avverso Parte_1
gli avvisi di addebito n. 363-2023-00011566-17000 e n. 363-2023-00011567-18000, entrambi notificati il 30/12/2023 ed intimanti il pagamento delle rispettive somme di €
9.571,93 e di € 10.989,01 (compresi oneri di notifica e compensi di riscossione), a titolo di contributi dovuti alla Gestione Artigiani relativi agli anni 2017 e 2018, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 24, co. 3 D. Lgs. n. 46/99 e, nel merito, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo, con vittoria delle spese di lite, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99.
Gli avvisi di addebito in questione erano stati notificati il 30/12/2023, come peraltro confermato dalla stessa opponente, mentre il ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio risultava iscritto a ruolo il 09/02/2024, anziché entro il termine ultimo
9 dell'08/02/2024 (40° giorno dalla data di notifica): l'opposizione era, quindi, inammissibile, in quanto tardiva;
secondo il costante ed univoco insegnamento della
Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito determinava l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, e la conseguente incontestabilità della pretesa contributiva, precludendo totalmente il riesame del merito anche in un diverso giudizio;
trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, precludeva l'esame del merito della pretesa creditoria qualunque fosse la natura delle contestazioni mosse dal debitore;
l'opposizione, pertanto, era inammissibile ex art. 24, co. 5, D. Lgs.
n. 46/99, poiché proposta fuori termine, restando preclusa ogni ulteriore eccezione di rito o di merito;
stante la totale assorbenza ed insuperabilità della preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso, l' resistente eccepiva, per mero scrupolo CP_3
difensivo, che l'iscrizione a ruolo era avvenuta per mancata comunicazione, da parte dell , della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto Controparte_2
l'accertamento fiscale da cui era scaturita ex lege la pretesa contributiva de qua, in relazione ai maggiori redditi rilevati in capo all'opponente.
Ciò premesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale in materia, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non avesse rilevato l'inammissibilità del ricorso avversario, l' dichiarava di aderire all'eccezione di violazione dell'art. 24, co. 3, CP_1
D. Lgs. n. 46/99, che conduceva alla mera declaratoria d'illegittimità ed inefficacia dell'emissione degli avvisi di addebito in questione, senza implicare alcun accertamento nel merito delle relative pretese contributive, che restavano del tutto impregiudicate sino all'esito definitivo della lite tributaria avanti alla competente
Commissione, potendo il Tribunale adito eventualmente soltanto dichiarare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito opposti, con conseguente inefficacia dei medesimi, senza entrare nel merito delle pretese contributive e della loro fondatezza.
L' concludeva quindi chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
10 - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, d. lgs. 46/99, con vittoria delle spese di lite;
- in via principale, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante
l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, previa conferma della sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito opposti, disposta in via provvisoria ed inaudita altera parte il 14-2-2024, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Innanzitutto l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni per intervenuta decadenza appare infondata, in quanto le stesse non risultano tardive, essendo stato il relativo ricorso giurisdizionale depositato non il 9-2-2024, bensì il precedente 8-2-2024, cioè il
40° giorno dalla notifica degli avvisi di addebito.
Le opposizioni proposte sono risultate fondate quanto alle ulteriori doglianze e vanno conseguentemente accolte.
Infatti, “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non
è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità Controparte_2
a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass. civ., Sez. Lav. n. 09/04/2014 n. 8379)
11 (e conformi: Cass. civ. Sez. Lav. 17/06/2016, n. 12333; 27/01/2015, n. 1483;
01/03/2016, n. 4032).
Infatti si ritiene che violi l'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, l'avviso di addebito conseguente ad un accertamento reddituale, qualora sia stato notificato dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria, in quanto quest'ultima impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, cosicché detta iscrizione, ormai eseguita, deve ritenersi illegittima ed essere annullata, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza dei principi, più volte ribaditi dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “… Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858 del 2019).
…” (Cass. Sez. Lav. n. 17320 del 16-6-2023) e “L'azione proposta contro l'iscrizione
a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1558 del 23-1-2020), nella presente fattispecie non si può non tener conto delle conclusioni rassegnate dal convenuto in sede sia di comparsa di CP_1
costituzione: “- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, d.
12 lgs. 46/99, con vittoria delle spese di lite;
“- in via principale, dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito impugnati per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/99, con compensazione delle spese di lite, stante l'incolpevole condotta dell'ente e la sua non opposizione alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato”, sia di discussione orale della causa all'esito dell'odierna udienza: “L'avv.
Salvati si riporta alla memoria di costituzione, aderisce quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata, chiede dichiararsi l'inefficacia degli avvisi di addebito e la compensazione delle spese di lite tra le parti” (si veda il verbale dell'odierna udienza), dimostrando in tal modo di non avere alcun interesse ad una decisione sul merito della controversia, d'altro canto non manifestato neppure dalla opponente.
Peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che una decisione diversa dalla mera declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti o comunque ulteriore ad essa da parte di questo giudicante violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., comunque l' previdenziale non ha CP_3
allegato circostanze di fatto né prodotto documenti né formulato prove orali o infine richiesto prove di altra natura a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria, essendosi il medesimo limitato a produrre i due avvisi di addebito emessi il
9-12-2023.
Alla soccombenza si ritiene congruo far seguire la condanna del convenuto al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, e la compensazione tra le parti della residua metà, alla luce della giurisprudenza in materia, in parte contrastante.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato in
[...] CP_1
data 8-2-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara inefficaci gli avvisi di addebito opposti;
13 2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di CP_1
lite in favore dell'opponente, metà liquidata in € 1.490,68 a titolo di compenso professionale, € 118,50 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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