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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA ELIANA, OR
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4338/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19
e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6579/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, esercente attività di spedizioniere ed agente di operazioni doganali, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Napoli I, all'esito di una verifica relativa alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2016 da, accertava, previo contraddittorio con il contribuente, con cui determinava maggiori ricavi per euro 99.691,00 e determinava il reddito imponibile in euro 36.855,00, recuperando a tassazione l'IRPEF non corrisposta, maggiorata di sanzioni ed interessi.
Il contribuente eccepiva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, segnatamente per “mancata indicazione del comma e della lettera dell'art. 39 del d.P.R. 600/73 che legittimerebbe l'accertamento operato dall'Ufficio”;
- l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell'atto impugnato: ritenendo arbitraria la percentuale del 14% sull'ammontare delle anticipazioni ribaltate ai clienti del contribuente utilizzata dall'A.
F. per la determinazione dei maggiori ricavi;
deduceva, al riguardo, che l'attività esplicata si concreta in intermediazione “le cui provvigioni, non vengono calcolate in misura percentuale all'ammontare degli oneri ribaltati ai clienti, bensì addebitate secondo accordi;
- la violazione dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata allegazione della delega di firma rilasciata in favore del soggetto (tale Nominativo_1) sottoscrittore dell'atto impositivo.
Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello vengono riproposti tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo censurando diffusamente la sentenza impugnata.
La parte appellata non si costituiva.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Con il primo motivo di appello viene eccepita la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. L'eccezione non merita pregio.
Oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento che ha determinato una diversa e maggiore determinazione dei ricavi e, pertanto, in esso occorre che siano chiaramente enunciati gli elementi presuntivi ed i criteri di valutazione in forza dei quali sia stato individuato un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato, tanto integrando il presupposto dell'atto impositivo (Cass. 30/09/2016, n. 19477; Cass.
14/11/2014, n. 24278).
Nessuna rilevanza dirimente può, quindi, rivestire l'individuazione della tipologia metodologica adoperata ai fini del recupero a tassazione.
Ciò chiarito l'avviso di accertamento contiene l'analitica indicazione degli elementi per addivenire alla quantificazione maggiore dei ricavi, dei parametri utilizzati a tale scopo, degli apprezzamenti valutativi compiuti in ordine ai documenti acquisiti.
La precisa indicazione dei predetti elementi non è, a parere della Corte, inficiata dall'omessa indicazione dei riferimenti normativi di cui agli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo di appello si denuncia l'arbitrarietà della percentuale del 14% sull'ammontare delle anticipazioni ribaltate ai clienti del contribuente utilizzata dall'A.F. per la determinazione dei maggiori ricavi.
L'obiezione non è condivisibile.
Nell'avviso di accertamento si illustra che, il contribuente, a fronte di prestazioni rese per oltre 750.000 euro aveva dichiarato (nel quadro RG del Modello Unico PF 2017, anno 2016) ricavi per euro 79.793,00 ed un reddito di euro 16.903,00 ed in particolare si legge “ad ogni anticipazione per conto di clienti evidentemente corrisponde una prestazione resa;
di conseguenza, per quanto si tratti di mera intermediazione, l'ammontare complessivo di tali prestazioni, e dunque il volume di affari (imponibile), non può ragionevolmente assestarsi su livelli percentuali così bassi quali quelli dichiarati … un reddito pari ad appena il 2% delle medesime anticipazioni”.
Viene quindi evidenziata la divergenza tra reddito dichiarato e ammontare delle anticipazioni contabilizzate ai fini IVA da cui discende la congruità (anche in ragione della indisponibilità della parte a fornire chiarimenti e documentazione giustificativa dei dati dichiarati) di ricavi in misura pari al 14% delle anticipazioni.
Il sistema organizzato dal contribuente confligge con i criteri di ragionevolezza e contrario ai canoni della economicità della gestione, realizzata mediante l'immotivata compressione dei componenti positivi di reddito dichiarato: tale condotta, in mancanza di adeguata giustificazione ad opera del contribuente stesso, fonda e giustifica, di per sé sola, l'accertamento dei maggiori ricavi, qui realizzata mediante l'applicazione di una percentuale sulle anticipazioni contabilizzate ai clienti (il 14%) conforme al normale ed ordinario atteggiamento dell'operatore economico medio.
Le deduzioni del ricorrente, al riguardo, sono prive di riscontro documentali e, quindi, inidonee a superare le presunzioni correttamente adottate dall'Ufficio. si profilano di carattere astratto.
Con l'ultimo motivo di appello si eccepisce la violazione dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata allegazione della delega di firma rilasciata in favore del soggetto (tale Nominativo_1) sottoscrittore dell'atto impositivo.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto da persona diversa dal direttore provinciale: in specie, da
Nominativo_1, indicato nell'atto come “capo team”, con la precisazione “firma su delega n. 34/2022 prot. 159878 del 27/06/2022 del Direttore provinciale Nominativo_2”. Nella produzione di parte appellata è presente il provvedimento di delega con l'attribuzione (tra l'altro) a Nominativo_1, nella qualità di capo team dell'Ufficio controlli della Direzione Provinciale di Napoli I, della delega di firma per gli avvisi di accertamento sino al 31 marzo 2023: con validità, quindi, anche all'epoca di emissione dell'avviso di accertamento qui contestato.
Di nulla può dolersi il contribuente.
L'appello per i motivi esposti va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio in quanto la parte appellata non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA ELIANA, OR
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4338/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19
e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01810 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6579/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, esercente attività di spedizioniere ed agente di operazioni doganali, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Napoli I, all'esito di una verifica relativa alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2016 da, accertava, previo contraddittorio con il contribuente, con cui determinava maggiori ricavi per euro 99.691,00 e determinava il reddito imponibile in euro 36.855,00, recuperando a tassazione l'IRPEF non corrisposta, maggiorata di sanzioni ed interessi.
Il contribuente eccepiva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, segnatamente per “mancata indicazione del comma e della lettera dell'art. 39 del d.P.R. 600/73 che legittimerebbe l'accertamento operato dall'Ufficio”;
- l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell'atto impugnato: ritenendo arbitraria la percentuale del 14% sull'ammontare delle anticipazioni ribaltate ai clienti del contribuente utilizzata dall'A.
F. per la determinazione dei maggiori ricavi;
deduceva, al riguardo, che l'attività esplicata si concreta in intermediazione “le cui provvigioni, non vengono calcolate in misura percentuale all'ammontare degli oneri ribaltati ai clienti, bensì addebitate secondo accordi;
- la violazione dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata allegazione della delega di firma rilasciata in favore del soggetto (tale Nominativo_1) sottoscrittore dell'atto impositivo.
Si costituiva in giudizio, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello vengono riproposti tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo censurando diffusamente la sentenza impugnata.
La parte appellata non si costituiva.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Con il primo motivo di appello viene eccepita la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. L'eccezione non merita pregio.
Oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento che ha determinato una diversa e maggiore determinazione dei ricavi e, pertanto, in esso occorre che siano chiaramente enunciati gli elementi presuntivi ed i criteri di valutazione in forza dei quali sia stato individuato un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato, tanto integrando il presupposto dell'atto impositivo (Cass. 30/09/2016, n. 19477; Cass.
14/11/2014, n. 24278).
Nessuna rilevanza dirimente può, quindi, rivestire l'individuazione della tipologia metodologica adoperata ai fini del recupero a tassazione.
Ciò chiarito l'avviso di accertamento contiene l'analitica indicazione degli elementi per addivenire alla quantificazione maggiore dei ricavi, dei parametri utilizzati a tale scopo, degli apprezzamenti valutativi compiuti in ordine ai documenti acquisiti.
La precisa indicazione dei predetti elementi non è, a parere della Corte, inficiata dall'omessa indicazione dei riferimenti normativi di cui agli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo di appello si denuncia l'arbitrarietà della percentuale del 14% sull'ammontare delle anticipazioni ribaltate ai clienti del contribuente utilizzata dall'A.F. per la determinazione dei maggiori ricavi.
L'obiezione non è condivisibile.
Nell'avviso di accertamento si illustra che, il contribuente, a fronte di prestazioni rese per oltre 750.000 euro aveva dichiarato (nel quadro RG del Modello Unico PF 2017, anno 2016) ricavi per euro 79.793,00 ed un reddito di euro 16.903,00 ed in particolare si legge “ad ogni anticipazione per conto di clienti evidentemente corrisponde una prestazione resa;
di conseguenza, per quanto si tratti di mera intermediazione, l'ammontare complessivo di tali prestazioni, e dunque il volume di affari (imponibile), non può ragionevolmente assestarsi su livelli percentuali così bassi quali quelli dichiarati … un reddito pari ad appena il 2% delle medesime anticipazioni”.
Viene quindi evidenziata la divergenza tra reddito dichiarato e ammontare delle anticipazioni contabilizzate ai fini IVA da cui discende la congruità (anche in ragione della indisponibilità della parte a fornire chiarimenti e documentazione giustificativa dei dati dichiarati) di ricavi in misura pari al 14% delle anticipazioni.
Il sistema organizzato dal contribuente confligge con i criteri di ragionevolezza e contrario ai canoni della economicità della gestione, realizzata mediante l'immotivata compressione dei componenti positivi di reddito dichiarato: tale condotta, in mancanza di adeguata giustificazione ad opera del contribuente stesso, fonda e giustifica, di per sé sola, l'accertamento dei maggiori ricavi, qui realizzata mediante l'applicazione di una percentuale sulle anticipazioni contabilizzate ai clienti (il 14%) conforme al normale ed ordinario atteggiamento dell'operatore economico medio.
Le deduzioni del ricorrente, al riguardo, sono prive di riscontro documentali e, quindi, inidonee a superare le presunzioni correttamente adottate dall'Ufficio. si profilano di carattere astratto.
Con l'ultimo motivo di appello si eccepisce la violazione dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata allegazione della delega di firma rilasciata in favore del soggetto (tale Nominativo_1) sottoscrittore dell'atto impositivo.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto da persona diversa dal direttore provinciale: in specie, da
Nominativo_1, indicato nell'atto come “capo team”, con la precisazione “firma su delega n. 34/2022 prot. 159878 del 27/06/2022 del Direttore provinciale Nominativo_2”. Nella produzione di parte appellata è presente il provvedimento di delega con l'attribuzione (tra l'altro) a Nominativo_1, nella qualità di capo team dell'Ufficio controlli della Direzione Provinciale di Napoli I, della delega di firma per gli avvisi di accertamento sino al 31 marzo 2023: con validità, quindi, anche all'epoca di emissione dell'avviso di accertamento qui contestato.
Di nulla può dolersi il contribuente.
L'appello per i motivi esposti va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio in quanto la parte appellata non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese