Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
In tema di truffa, integra il requisito degli artifici e raggiri il silenzio circa il fatto della sopravvenuta sospensione della potestà genitoriale, tenuto nei confronti dell'I.N.P.S. erogatore della prestazione pensionistica, dalla madre di due minori autorizzata, proprio in ragione dell'esercizio della potestà genitoriale, alla riscossione in loro favore della pensione di reversibilità del padre.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite due questioni in tema di indebita percezione di erogazioni pubblicheGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 novembre 2024
Cass., sez. VI, 7 maggio 2024 (dep. 11 luglio 2024), n. 27639, Fidelbo, Presidente, Gallucci, Relatore Il caso Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce – in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale del capoluogo salentino – ha riqualificato il reato presupposto dell'illecito ascritto alla società T.Z. (art. 24, 8 giugno 2001, n. 231) da truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Avverso la sentenza è stato proposto un ricorso per Cassazione che deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione ed eccepiva, in particolare, la mancata declaratoria di prescrizione del reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2008, n. 22692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22692 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 584
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 046176/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI OS N. IL 07/05/1963;
avverso SENTENZA del 22/09/2003 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 22-9-2003 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 19-5-1999 del G.M. del Tribunale di Messina, con la quale RI RO, ritenuta la continuazione, era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e L. 500.000 di multa, in quanto riconosciuta responsabile dei reati ad essa ascritti al capo A) della rubrica (artt. 81 e 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11: perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava della somma di spettanza dei figli minori MA IK e MA IL, corrispondente alla pensione di reversibilità del padre, liquidata ai suddetti minori a partire dal maggio 1993, di cui era in possesso in quanto autorizzata alla riscossione nella qualità di tutrice dei predetti) e al capo B) (art. 640 cpv. c.p. e art. 61 c.p., n. 11: perché con artifici e raggiri, consistenti nell'omettere di comunicare all'INPS che la stessa era stata sospesa dalla potestà genitoriale sui minori MA IL e MA IK, titolari della pensione di reversibilità del padre MA RE, inducendo in errore l'I.N.P.S. in ordine alla preesistenza della predetta qualità, si procurava un ingiusto profitto consistente nella percezione della pensione di reversibilità con pari danno per l'I.N.P.S. e per i minori MA IL e MA IK).
In motivazione la Corte territoriale osservava che sussistevano entrambi i reati contestati;
infatti risultava accertato che la RI, la quale con decorrenza dal 1-1-1993 percepiva la pensione di reversibilità di cui erano titolari i figli minori, si era appropriata nel periodo dal 14-7-1995 al novembre 1996, delle somme spettanti ai minori per un totale di circa L. 17-18 milioni, pur non avendone titolo;
ciò in quanto il Tribunale per i minori con provvedimento 13-7-1995 l'aveva sospesa dalla potestà genitoriale per l'abbandono e la situazione di estremo degrado in cui erano costretti i figli;
l'imputata aveva, dunque, maliziosamente taciuto una circostanza che, ove rivelata, non le avrebbe consentito di incassare le somme dei figli, somme, peraltro, di cui non aveva giustificato la destinazione.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI RO, deducendo: 1) sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b che non vi è stata l'interversione nel possesso necessaria a integrare il delitto di cui all'art. 646 c.p. perché le somme percepite furono destinate al sostentamento dei minori;
che neppure sussistono gli estremi degli artifici e raggiri necessari a integrare la fattispecie di cui all'art. 640 c.p.; che non è ravvisabile il dolo necessario a integrare le ipotesi delittuose, per non avere essa avuto la coscienza e volontà di truffare l'ente pubblico previdenziale;
2) sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che la sentenza impugnata si limita ad evidenziare l'aspetto materiale, trascurando di esaminare l'elemento soggettivo e psicologico, essendo stata omessa sul tale aspetto la relativa prova.
2. I motivi di ricorso si risolvono, in buona parte, in una apodittica e stereotipata contestazione delle valutazioni di merito compiute in modo conforme dai Giudici dei due gradi, i quali hanno accertato che la RI, a decorrere dal 14-7-1995 non aveva titolo a percepire la pensione di reversibilità, spettante ai figli minori, per essere stata sospesa dall'esercizio della potestà genitoriale;
che ciononostante continuò a percepire la pensione dei figli per oltre un anno, lasciando per giunta i figli in una situazione di abbandono e di degrado e omettendo di rendere conto delle somme percepite in nome e per conto dei figli minori. Ciò posto, sotto i profili di diritto sollecitati dalla ricorrente, si osserva che l'avvenuta destinazione delle somme in questione per le esigenze dei figli costituisce un mero afflato difensivo, contrastato dalle opposte valutazioni operate dai Giudici di merito, donde la sussistenza degli estremi dell'interversio possessionis necessaria a integrare il reato di cui all'art. 646 c.p.. Quanto all'altra ipotesi delittuosa di truffa si osserva che questa stessa sezione si è già pronunciata sull'idoneità del silenzio a costituire artificio o raggiro, affermando che l'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come gli artt. 1377 o 1759 cod. civ. (sentenza 21-6-2005, n. 33466). Infatti, la qualificazione di una specifica condotta come raggiro, posto in essere per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, non dipende dalla natura del comportamento adottato, bensì dalla sua idoneità a influire causalmente sulla determinazione o sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene ad essere indotto in errore e che, in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà, in cui viene a trovarsi per effetto della circostanza di fatto di cui gli è taciuta la verificazione, compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio di cui profitta ingiustamente l'autore (Cass. sez. 6^, 10 aprile 2000 n. 6791; Cass. sez. 2^, 22 gennaio 1998 n. 870; Cass. sez. 2^, 19 aprile 1991 n. 9194; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 1990 n. 5541; Cass. sez. 2^, 16 marzo 1990 n. 3685). In particolare, in una fattispecie per molti aspetti assimilabile a quella in esame, è stato ritenuto che, al fine della configurazione del reato di truffa, il silenzio sulla sopravvenuta verificazione di un evento che determina il venir meno del presupposto di fatto su cui si fonda la permanenza dell'obbligazione del debitore di pagare una prestazione determinata, tanto più se ad esecuzione periodica, deliberatamente mantenuto da chi, in tutto o in parte, indirettamente o di fatto, sia beneficiario della prestazione stessa, che a causa del suo silenzio viene eseguita (o, se periodica, continua ad essere eseguita), costituisce una forma di raggiro, in quanto la condotta dell'autore, pur consistendo nel tacere una determinata circostanza, è attivamente orientata a indurre in errore il debitore sulla permanenza della causa dell'obbligazione e quindi dell'obbligo di continuare ad eseguire la prestazione (Cass. sez. 6^, 8-1-2004, n. 17688). Nel caso all'esame la ricorrente non era più legittimata a riscuotere i ratei di pensione in nome e per conto dei figli, con conseguente obbligo di restituire le somme indebitamente percepite e, a fortiori, di denunciare all'ente erogatore la circostanza che la prestazione non poteva più essere erogata nelle sue mani. In tale contesto appare sterile contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo, stante sia la consapevolezza da parte della RI del venir meno del titolo in base al quale percepiva la propria pensione, sia l'evidente strumentalità del silenzio, durato per oltre un anno.
In definitiva tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o perché non riconducibili alla tipologia di cui all'art. 606 c.p.p. o perché non sufficientemente specifici o perché manifestamente infondati. A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008