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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5663/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARCHETTO MARZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GRASSELLI LAURA
c.f.: CodiceFiscale_2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a VENEZIA il 01/04/1973) Parte_1
e (n. a VENEZIA il 29/12/1978), matrimonio contratto il 30/04/2011 e trascritto Parte_2
al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VENEZIA alle seguenti condizioni:
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
• disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con residenza privilegiata presso la madre in Treviso (TV), Per_1 Per_2
via Fortunato Venanzio n. 17;
• e staranno con il papà a settimane alterne, dal venerdì (fine lezioni), alla domenica sera fino alle ore Per_1 Per_2
21.00 quando li accompagnerà a casa della madre;
nei periodi in cui i bambini staranno a casa da scuola o d'estate il sig. potrà andarli a prendere il venerdì mattina dalle ore 8.30; Parte_1
2 • durante la settimana il signor andrà a prendere i figli al termine delle attività sportive per poi accompagnarli a Parte_1
casa della madre, tranne il martedì giorno in cui i figli dormiranno a casa del padre che li accompagnerà a scuola il giorno dopo;
• il cane, di proprietà della signora rimarrà presso l'abitazione coniugale;
Pt_2
1) per quanto riguarda le vacanze natalizie e staranno, ad anni alterni, con ciascun genitore dall'inizio Per_1 Per_2
delle vacanze natalizie al 3 gennaio;
per le vacanze di Natale 2025 i coniugi hanno concordato che i figli staranno con la madre dall'inizio delle vacanze al 3 gennaio 2026;
• durante le vacanze pasquali staranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
• durante il periodo estivo che comprende i mesi di giugno, luglio e agosto e staranno con ciascun genitore Per_1 Per_2
per tre settimane, anche non consecutive;
• ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 marzo di ogni anno, il rispettivo periodo di ferie con i figli;
• in ogni caso i figli potranno vedere il padre ogni volta che lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici;
i signori e potranno sentire i figli quotidianamente quando essi saranno con l'altro genitore, con impegno in capo Pt_2 Parte_1
a quest'ultimo di agevolare i contatti con l'altro genitore;
• stabilirsi un assegno di mantenimento per ciascun figlio di Euro 400,00 mensili, (complessivamente Euro 800,00), da versarsi mediante bonifico sul conto che verrà indicato dalla signora entro il giorno 15 di ogni mese (inteso come Pt_2
giorno di esecuzione); assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• ciascun genitore:
(i) concorrerà al pagamento del 50%, delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Treviso;
(ii) rimborserà la quota di spettanza della spesa straordinaria dall'altro sostenutaentro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di idonea documentazione comprovante l'esborso;
(iii) con particolare riferimento alle attività estive, si impegna ed obbliga a concordare con l'altro la tipologia, il periodo e il costo del corso a cui ritiene di iscrivere i figli;
• le rate dell'attività sportiva praticata da saranno interamente a carico del signor mentre la signora Per_1 Parte_1
3 si farà carico di pagare integralmente le rate dell'attività sportiva di;
• nel caso di viaggi, anche scolastici, Pt_2 Per_2
o comunque ogni altra attività da parte dei minori che preveda delle uscite senza la presenza dei genitori, la relativa documentazione autorizzativa, informativa, di assenso o di indicazione di contatti, dovrà necessariamente prevedere l'indicazione dei riferimenti e dell'utenza telefonica sia della signora che del signor Pt_2 Parte_1
• gli assegni familiari spetteranno al 50% a ciascun genitore;
• i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene previsto a titolo di assegno di mantenimento;
• entro la data dell'udienza fissata per la comparizione delle parti o il deposito delle note scritte sostitutive, la signora si impegna ed obbliga ed effettuare le volture delle utenze (luce e acqua) della casa coniugale, dandone evidenza Pt_2
scritta al signor Parte_1
• spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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