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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001185255000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'annullamento della cartella impugnata. L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato tardivamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento cartella di pagamento n. 096 2024 0001185255000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul Ruolo dell'Agenzia delle Entrate per Controllo modello
IVA anno 2020 che assume esserle stata notificata il 19/03/2024.
Ha eccepito di aver presentato domanda di rateizzazione e di aver rispettato le scadenze delle rate così come proposti dall'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La legge stabilisce che Il ricorso e' proposto mediante notifica ed inoltre che Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992).
Nel caso in esame la Cartella di pagamento è stata notificata a mezzo PEC il 04.03.2024, mentre il ricorso risulta notificato e quindi proposto in data 09.05.2024, pertanto oltre il termine di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Rieti 20.10.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001185255000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'annullamento della cartella impugnata. L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato tardivamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento cartella di pagamento n. 096 2024 0001185255000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul Ruolo dell'Agenzia delle Entrate per Controllo modello
IVA anno 2020 che assume esserle stata notificata il 19/03/2024.
Ha eccepito di aver presentato domanda di rateizzazione e di aver rispettato le scadenze delle rate così come proposti dall'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La legge stabilisce che Il ricorso e' proposto mediante notifica ed inoltre che Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992).
Nel caso in esame la Cartella di pagamento è stata notificata a mezzo PEC il 04.03.2024, mentre il ricorso risulta notificato e quindi proposto in data 09.05.2024, pertanto oltre il termine di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Rieti 20.10.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna