Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2026, proposto da:
Società consortile a r.l. Semia - Sviluppo Ecologia, Mercato e Innovazione per l’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6F5FA1C01, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gulina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Mer Mec Engineering S.r.l. e E-Geos - S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e quali mandanti nel R.T.I. costituendo con la mandataria R.D.M. Progetti S.r.l., entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- R.D.M. Progetti S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione 5.12.25, n. 1255 – prot. n. 14143 della Direttrice del Servizio Forniture e Servizi della Regione Autonoma della Sardegna di aggiudicazione all’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione della “Carta forestale della Regione Sardegna” destinata al CFVA della Regione autonoma della Sardegna – CUI: S80002870923202300216 CIG: B6F5FA1C01, nonché della relativa nota di trasmissione 5.12.2025, prot. n. 14162;
- dei verbali delle operazioni di procedura: seduta pubblica dell’1.07.2025, di apertura buste di qualifica; - n. 1 - seduta pubblica del 16.7.2025, di apertura buste offerte tecniche; - n. 2 - seduta riservata del 30.7.2025; - n. 3 - seduta riservata del 06.08.25 [doc. 6]; n. 4 - seduta riservata del 25.09.2025; n. 5 - seduta riservata del 9.10.2025; - n. 6 - seduta pubblica del 14.10.25, di apertura offerte economiche;
- dello specchietto riepilogativo di illustrazione della composizione del punteggio assegnato alle offerte tecniche, come allegato al verbale del 9.10.25, n. 5;
- del messaggio 18.12.25, avente per oggetto Richiesta copia CRE o altra documentazione a comprova, inviato a parte ricorrente per risposta a suo specifico quesito dal sistema SardegnaCAT – dott. Andrea Tuvieri;
- di ogni altro atto, pure incognito, che sia preparatorio, propedeutico o consequenziale degli atti espressamente gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, di Mer Mec Engineering S.r.l. e di E-Geos S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 5 gennaio 2026, la Società consortile a r.l. Semia - Sviluppo Ecologia, Mercato e Innovazione per l’Ambiente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe descritti, con cui la Regione Sardegna, all’esito di una procedura aperta, ha affidato al costituendo R.T.I. tra Mer Mec Engineering S.r.l. - E-Geos - S.p.A. (mandanti) e R.D.M. Progetti S.r.l. (mandataria) il Servizio di redazione della “Carta forestale della Regione Sardegna” destinata al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione.
La Società ricorrente, classificatasi al secondo posto, ha dedotto censure volte, qui in estrema sintesi, a contestare l’ammissione alla gara del R.T.I. aggiudicatario, nonché alcune voci di punteggio allo stesso riconosciute, chiedendo la conseguente correzione della graduatoria e il proprio subentro nell’aggiudicazione del servizio.
Si sono costituite in giudizio la Regione Sardegna e le controinteressate Mer Mec Engineering S.r.l. ed E-Geos S.p.A., opponendosi all’accoglimento del ricorso ed effettuando produzioni documentali.
Con nota notificata il 12 marzo 2026 e poi versata in atti il 13 marzo 2026 la difesa di parte ricorrente, “Alla luce della produzione operata da parte resistente, comprensiva di documenti non comunicati alla ricorrente in evasione della richiesta di accesso agli atti operata antecedentemente alla formazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (segnatamente i documenti nn. 11, 12, 13)” , ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio e la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con memoria del 13 marzo 2026 la difesa delle società controinteressate, nell’aderire a tale richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, si è, invece, opposta alla “richiesta di compensazione delle spese di giudizio dal momento che, anzitutto, non risulta in atti che la SEMIA si sia adoperata al fine di richiedere all’Amministrazione, attraverso un’apposita istanza di accesso agli atti, tutta la documentazione afferente il concorrente risultato aggiudicatario. Del resto, controparte non ha neppure articolato, unitamente al gravame introduttivo, un’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. volta ad ottenere la predetta documentazione. Si consideri che i documenti citati dalla ricorrente nel proprio atto di rinuncia, vale a dire quelli nn. 11, 12 e 13 del foliario dell’Amministrazione, riguardano l’indice della busta tecnica prodotto dal R.T.I. RDM Progetti e il contratto di avvalimento premiale stipulato dalla mandante Mer Mec Engineering S.r.l. con l’ausiliaria Massari S.r.l.s. Ebbene, nell’offerta dell’aggiudicataria, perfettamente nota alla ricorrente, era espressamente indicato che il R.T.I. aggiudicatario si sarebbe avvalso di impresa ausiliaria, specificandone altresì la denominazione, sicché la ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivarsi nei confronti della stazione appaltante, con quel grado di diligenza richiesto alle imprese che operano nel settore dei contratti pubblici, al fine di ottenere l’ostensione dei documenti espressamente richiamati nell’offerta dell’aggiudicataria. Di tanto non v’è traccia agli atti del presente giudizio. Inoltre, deve osservarsi che i motivi di gravame articolati ex adverso riguardavano anche e soprattutto un’asserita omessa verifica delle esperienze dichiarate dal concorrente aggiudicatario, censure queste del tutto svincolate dalla conoscenza o meno dei documenti richiamati dalla ricorrente nel proprio atto di rinuncia”.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, la difesa regionale -unica presente, mentre le altre parti hanno chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti- ha ugualmente richiesto che sia dischiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e disposta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.
Sulla base di quanto esposto non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, avendo le controparti legittimamente insistito per l’applicazione della regola processuale dettata dall’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui “ il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la Società consortile a r.l. Semia - Sviluppo Ecologia, Mercato e Innovazione per l’Ambiente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente e della parte controinteressata, liquidate nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU RI, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | IU RI |
IL SEGRETARIO