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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente IO MAURIZIA, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNOR. n. 02084202500000567/001 TRIBUTI/ENTRATE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del credito di euro 165.055,87, ovvero, l'intervenuta prescrizione del predetto credito a titolo di imposte, interessi e sanzioni per le ragioni tutte illustrate e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della esecuzione presso terzi. Con favore di onorari e spese del procedimento da distrarsi ai procuratori antistatari.
Resistente: in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto, per carenza di interesse ad agire;
in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92; nel merito: dichiarare l'assenza di “vizi propri” all'atto di pignoramento opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 02084202500000567001, notificato il 30/01/2025, emesso per n. 2 cartelle esattoriali, in ragione delle seguenti censure: 1) omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese;
2) prescrizione dei crediti tributari. Il ricorrente eccepisce l'improcedibilità dell'esecuzione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte: la n. 02020070136197279001 del 28 novembre 2007 e la n. 02020080085510444001 del 26 novembre 2008, alla quale conseguirebbe l'intervenuta decadenza della pretesa erariale. In ogni caso, secondo il ricorrente sarebbe decorso il termine di prescrizione sancito ex lege, non avendo l'Ufficio proceduto al compimento di alcun atto interruttivo. In particolare, sarebbero prescritti interessi e sanzioni, come previsto da giurisprudenza e dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, per l'inutile decorso del termine quinquennale.
Con controdeduzioni del 15 maggio 2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione, esponendo che per entrambe le cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento impugnato, il ricorrente aveva presentato “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata -
“rottamazione-quater” e, più precisamente: - per la cartella n. 02020070136197279001, dichiarazione di adesione depositata il 30/06/2023 presso il portale dei Servizi Online di Agenzia entrate-Riscossione e censita al prot. W-2023063008642452; per la cartella n. 02020080085510444001, dichiarazione di adesione depositata il 30/06/2023 presso il portale dei Servizi Online di Agenzia entrate-Riscossione e censita al prot. W-2023063008643380. Inoltre, l'1/09/2023, sono state notificate la comunicazione n. 02090202302818108000 per la definizione agevolata della cartella n. 02020070136197279001e la comunicazione n. 02090202302818109000 per la definizione agevolata della cartella n. 02020080085510444001; comunicazioni recanti l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza delle stesse, in coerenza con le previsioni del succitato art. 6, ma il sig. Ricorrente_1 non faceva fronte ai pagamenti ed incorreva nella decadenza del beneficio del pagamento dilazionato. Espone l'ente resistente che anteriormente alla notificazione del pignoramento presso terzi n. 02084202500000567001 opposto, al contribuente sono stati notificati precedenti atti ed avvisi di intimazione successivamente alle cartelle di pagamento, di cui ora viene lamentata la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione, più precisamente: 1) per entrambe le cartelle di pagamento mediatamente opposte con l'odierno ricorso, l'agente ha notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 02080201300001659000, in data 18/05/2013, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento con consegna presso la residenza del contribuente, come da ricevuta di ritorno che si produce, in quanto la normativa, al comma primo, secondo periodo dell'art. 26, del DPR n. 602/1973, prevede una modalità di notifica alternativa rispetto alla prima parte della medesima disposizione. Ne consegue che, in tal caso, l'atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla legge e non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario;
2) successivamente sempre per entrambe le cartelle di pagamento mediatamente opposte con l'odierno ricorso, l'agente ha notificato l'intimazione di pagamento n. 02020249007593530000, in data 4/06/2024, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento presso la residenza del contribuente ex art. 26, del DPR n. 602/1973 consegnato al medesimo, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno.
All'odierna udienza, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso ammissibile ma infondato e non meritevole di accoglimento.
L'atto di pignoramento opposto, posto in essere dall'agente della Riscossione, non ha vizi propri;
mentre i vizi eccepiti di irregolarità della notifica delle sottese cartelle esattoriali sono infondati così come l'eccezione di prescrizione del debito tributario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ampiamente documentato la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento, degli atti interruttivi e del riconoscimento del debito da parte del ricorrente, considerato che ha presentato per entrambi gli atti, “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - “rottamazione-quater”.
In conclusione, il ricorso è infondato con conferma della legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese dell'ente resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.800,00.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente IO MAURIZIA, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNOR. n. 02084202500000567/001 TRIBUTI/ENTRATE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del credito di euro 165.055,87, ovvero, l'intervenuta prescrizione del predetto credito a titolo di imposte, interessi e sanzioni per le ragioni tutte illustrate e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della esecuzione presso terzi. Con favore di onorari e spese del procedimento da distrarsi ai procuratori antistatari.
Resistente: in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto, per carenza di interesse ad agire;
in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92; nel merito: dichiarare l'assenza di “vizi propri” all'atto di pignoramento opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 02084202500000567001, notificato il 30/01/2025, emesso per n. 2 cartelle esattoriali, in ragione delle seguenti censure: 1) omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese;
2) prescrizione dei crediti tributari. Il ricorrente eccepisce l'improcedibilità dell'esecuzione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte: la n. 02020070136197279001 del 28 novembre 2007 e la n. 02020080085510444001 del 26 novembre 2008, alla quale conseguirebbe l'intervenuta decadenza della pretesa erariale. In ogni caso, secondo il ricorrente sarebbe decorso il termine di prescrizione sancito ex lege, non avendo l'Ufficio proceduto al compimento di alcun atto interruttivo. In particolare, sarebbero prescritti interessi e sanzioni, come previsto da giurisprudenza e dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, per l'inutile decorso del termine quinquennale.
Con controdeduzioni del 15 maggio 2025 si costituiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione, esponendo che per entrambe le cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento impugnato, il ricorrente aveva presentato “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata -
“rottamazione-quater” e, più precisamente: - per la cartella n. 02020070136197279001, dichiarazione di adesione depositata il 30/06/2023 presso il portale dei Servizi Online di Agenzia entrate-Riscossione e censita al prot. W-2023063008642452; per la cartella n. 02020080085510444001, dichiarazione di adesione depositata il 30/06/2023 presso il portale dei Servizi Online di Agenzia entrate-Riscossione e censita al prot. W-2023063008643380. Inoltre, l'1/09/2023, sono state notificate la comunicazione n. 02090202302818108000 per la definizione agevolata della cartella n. 02020070136197279001e la comunicazione n. 02090202302818109000 per la definizione agevolata della cartella n. 02020080085510444001; comunicazioni recanti l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza delle stesse, in coerenza con le previsioni del succitato art. 6, ma il sig. Ricorrente_1 non faceva fronte ai pagamenti ed incorreva nella decadenza del beneficio del pagamento dilazionato. Espone l'ente resistente che anteriormente alla notificazione del pignoramento presso terzi n. 02084202500000567001 opposto, al contribuente sono stati notificati precedenti atti ed avvisi di intimazione successivamente alle cartelle di pagamento, di cui ora viene lamentata la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione, più precisamente: 1) per entrambe le cartelle di pagamento mediatamente opposte con l'odierno ricorso, l'agente ha notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 02080201300001659000, in data 18/05/2013, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento con consegna presso la residenza del contribuente, come da ricevuta di ritorno che si produce, in quanto la normativa, al comma primo, secondo periodo dell'art. 26, del DPR n. 602/1973, prevede una modalità di notifica alternativa rispetto alla prima parte della medesima disposizione. Ne consegue che, in tal caso, l'atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla legge e non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario;
2) successivamente sempre per entrambe le cartelle di pagamento mediatamente opposte con l'odierno ricorso, l'agente ha notificato l'intimazione di pagamento n. 02020249007593530000, in data 4/06/2024, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento presso la residenza del contribuente ex art. 26, del DPR n. 602/1973 consegnato al medesimo, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno.
All'odierna udienza, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso ammissibile ma infondato e non meritevole di accoglimento.
L'atto di pignoramento opposto, posto in essere dall'agente della Riscossione, non ha vizi propri;
mentre i vizi eccepiti di irregolarità della notifica delle sottese cartelle esattoriali sono infondati così come l'eccezione di prescrizione del debito tributario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ampiamente documentato la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento, degli atti interruttivi e del riconoscimento del debito da parte del ricorrente, considerato che ha presentato per entrambi gli atti, “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - “rottamazione-quater”.
In conclusione, il ricorso è infondato con conferma della legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese dell'ente resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.800,00.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.