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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2643/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4245/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
07/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1819/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 4245/2021 pronunciata il 20/04/2021 e depositata il 7/05/2021,avente il seguente dispositivo
“La Commissione rigetta l'appello promosso dall'AdE – direzione provinciale di Siracusa – e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata e condanna l'Ufficio a rimborsare alla parte privata la somma di € 2.852,10 oltre interessi come per legge. Spese di giudizio irripetibili”, passata in giudicato per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa deducendo di avere già provveduto al pagamento del primo 50% delle somme spettanti a Nominativo_3, quale altra erede di Nominativo_4 e destinataria dell'ulteriore 50% del rimborso a quest'ultimo spettante, come da allegati dettagli di pagamento e chiedendo un rinvio al fine di effettuare il pagamento dell'ulteriore 50% (cfr. controdeduzioni).
Il Contribuente, con memoria versata in atti in data 25 agosto 2025, ha ulteriormente dedotto che l'Agenzia delle entrate di Siracusa, ha provveduto, al rimborso di quanto disposto nella sentenza di cui sopra (cfr. memoria in atti).
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti nota di deposito (14 ottobre 2025) con la quale ha evidenziato che è stato emesso il provvedimento di liquidazione delle spese di lite.
Con successiva memoria ha comunicato che il pagamento a favore del Difensore distrattario è stato già effettuato con bonifico bancario CRO n. Conto_Corrente_1 in data 24 ottobre 2024 (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate, con le memoria di cui sopra hanno comunicato che l'Agenzia delle entrate ha provveduto al pagamento di quanto dovuto (cfr. memorie e documentazione in atti).
Va, pertanto, disposta la cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate aveva già provveduto al pagamento del primo
50percento e che ha provveduto sollecitamente al pagamento dell'ulteriore 50percento, va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2643/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4245/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
07/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1819/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 4245/2021 pronunciata il 20/04/2021 e depositata il 7/05/2021,avente il seguente dispositivo
“La Commissione rigetta l'appello promosso dall'AdE – direzione provinciale di Siracusa – e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata e condanna l'Ufficio a rimborsare alla parte privata la somma di € 2.852,10 oltre interessi come per legge. Spese di giudizio irripetibili”, passata in giudicato per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa deducendo di avere già provveduto al pagamento del primo 50% delle somme spettanti a Nominativo_3, quale altra erede di Nominativo_4 e destinataria dell'ulteriore 50% del rimborso a quest'ultimo spettante, come da allegati dettagli di pagamento e chiedendo un rinvio al fine di effettuare il pagamento dell'ulteriore 50% (cfr. controdeduzioni).
Il Contribuente, con memoria versata in atti in data 25 agosto 2025, ha ulteriormente dedotto che l'Agenzia delle entrate di Siracusa, ha provveduto, al rimborso di quanto disposto nella sentenza di cui sopra (cfr. memoria in atti).
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti nota di deposito (14 ottobre 2025) con la quale ha evidenziato che è stato emesso il provvedimento di liquidazione delle spese di lite.
Con successiva memoria ha comunicato che il pagamento a favore del Difensore distrattario è stato già effettuato con bonifico bancario CRO n. Conto_Corrente_1 in data 24 ottobre 2024 (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate, con le memoria di cui sopra hanno comunicato che l'Agenzia delle entrate ha provveduto al pagamento di quanto dovuto (cfr. memorie e documentazione in atti).
Va, pertanto, disposta la cessazione della materia del contendere.
In considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate aveva già provveduto al pagamento del primo
50percento e che ha provveduto sollecitamente al pagamento dell'ulteriore 50percento, va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA