Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al protocollo finanziario di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al protocollo finanziario di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII della Convenzione stessa.