Sentenza 29 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2020, n. 13190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13190 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: KH SA nato il [...] avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE di APPELLO di ROMAvish gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale. LUIGI ORSI, che conclude chiedendo la declaratoria di narnmissibilità del ricorso;
ud:to il difensore del ricorrente, avv. AGNESE CATTANEO del foro di MONZA, che si :-•porta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 ottobre 2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 ottobre 2013 del Tribunale in sede, che aveva condannato il solo KH IE alla pena di anni otto di reclusione per il tentato omicidio - in concorso di più di cinque persone - di OB DU, colpito con armi da taglio, calci e pugni, in Roma il 31 marzo 2011. I vari coirnputati erano stati assolti dall'accusa, pur essendo stata l'aggressione perpetrata da un gruppo di circa dieci uomini di nazionalità nigeriana, come aveva riferito la persona offesa, che aveva indicato l'odierno imputato come il primo ad aggredirlo armato di un machete o ascia.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori dell'imputato, avv.ti Agnese Cattaneo e Francesco Falvo d'Urso, avanzando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Primo atto di ricorso (Avv. Cattaneo) 2.1.1. Erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione alla deliberazione dei collegio in contrasto con gli artt. 526 e 191 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente, la decisione in entrambi i gradi di merito è stata assunta sulla base di prove diverse da quelle acquisite nel contraddittorio delle parti durante il dibattimento, in contrasto con l'art. 191 cod. proc. pen. che prevede l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso di specie, si era verificata tale evenienza, in quanto nel processo di primo grado - quando il Tribunale si era già ritirato in camera di consiglio per la decisione - il collegio aveva interrotto la deliberazione ai fine di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 507 cod, proc. pen., i verbali di identificazione fotografica, tra cui quello dell'i giugno 2011, sulla cui base si era fondata la dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Tale incombente istruttorio non era stato preceduto da alcun contraddittorio tra la Pubblica accusa e la difesa, che altrimenti avrebbe fatto rilevare la mancanza del presupposto dell'assoluta necessità di tale acquisizione ai fini della decisione. La violazione della regola del contraddittorio determina la nullità dell'impugnata sentenza.
2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di lesioni personali ai sensi dell'art. 583 cod. pen. La tesi difensiva viene sostenuta con I richiamo all'inidoneità delazione, desunta dalla mancanza di un imminente pericolo di vita della persona offesa.Sul punto, in subordine, si censura la contraddittorietà delle motivazioni tra le sentenze di primo e secondo grado in ordine alla deposizione del consulente tecnico del Pubblico ministero, dott. Dino Mario DI. Nella prima sentenza, si attribuisce al dott. DI l'affermazione che non vi era stato un imminente pericolo di vita per la vittima, poiché in concreto non vi erano state significative compromissioni delle principali funzioni vitali;
ma tale passaggio non è stato recepito dalla sentenza di appello, che ha valorizzato soltanto la parte in cui si confermava la potenziale e meramente astratta causazione di un pericolo di vita per l'OB sulla base della natura degli strumenti utilizzati nell'aggressione.
2.1.3. Con ulteriore motivo di impugnazione si censura la dichiarazione di latitanza dell'KH, sulla base di una presunta irreperibilità del medesimo, smentita dalla sua residenza in Lissone fin dalla primavera del 2009. L'imputato, altresì, era titolare di un passaporto rilasciato nel 2009 con validità fino al 2014. Tali dati erano accessibili alle autorità inquirenti, in quanto registrati allo Sportello unico per l'immigrazione. Il ricorrente, dunque, all'epoca abitava e lavorava a Lissone, provincia di Monza e Brianza, assunto in qualità di domestico con regolare contratto di lavoro. Orbene, la Corte di appello - pur dando atto di tale situazione - ha illogicamente ritenuto regolare il decreto di latitanza del G.i.p. di Roma in data 28 luglio 2011, in quanto preceduto dalle ricerche effettuate dai Carabinieri di Roma — Tor Bella Monaca nelle zone di loro competenza nonché a Ravarino (Modena), i cui risultati sono riassunti nel verbale di vane ricerche dei 27 maggio 2011, in atti. L'erroneità della dichiarazione di latitanza è rilevante in questa sede, in quanto per tale motivo sono state negate all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
2.2. Secondo atto di ricorso (avv. Falvo d'Urso) 2.2.1. Con il primo motivo si riprende il tema dell'erronea dichiarazione di latitanza dell'KH, elencando gli elementi dai quali doveva ritenersi che la fissazione della sua residenza in Lissone, presso il cognato e datore di lavoro Antonio CC, era un dato reale e noto alle autorità fin dal 14 aprile 2009. Ne consegue la nullità del decreto di latitanza e la fallacia del ragionamento della Corte territoriale fondato sulla consapevolezza dell'imputato di essere destinatario di una misura cautelare. Infatti, il giorno 1 marzo 2012 KH si recava al Commissariato di Milano per ritirare il permesso di soggiorno e veniva arrestato. È altresì nullo l'incidente probatorio, al quale il ricorrente non aveva partecipato non avendo mai ricevuto il relativo avviso, con ogni conseguenza in ordine al suo riconoscimento fotografico da parte dell'OB effettuato in tale occasione.
2.2.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si censura I riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa costituitasi parte civile, con riferimento ali'art. 192 cod. proc. pen. Si evidenzia che l'indicazione dell'KH nel dibattimento da parte de:l'OB è stata confusa e sempre mediante pseudonimi, BL o LA, o KI;
arche l'indicazione della persona effigiata nella fotografia n. 2 è stata una volta fatta come IK e poi come AK, come la difesa aveva fatto rilevare nel primo processo. Tra l'altro tale fotografia rappresenterebbe una terza persona, tale ER IS, come risulta nel verbale di individuazione fotografica redatto dalla Polizia. Ritiene I ricorrente che l'indicazione dell'KH effettuata in udienza da parte dell'OB sia stata meccanicamente determinata dalla presenza dell'unico imputato in vinculis nel settore recintato dell'aula, mentre nessuno degli altri imputati - liberi e sparsi in varie zone dell'aula - è stato riconosciuto dalla persona offesa. Inoltre, si denuncia la frettolosa confutazione della deposizione del CC, che aveva attestato la presenza a Lissone del proprio dipendente Iiekhue il giorno del tentato omicidio, attraverso la ritenuta compatibilità con il tempestivo raggiungimento della capitale, dopo il lavoro, con un treno ad alta velocità, senza che l'accusa abbia rappresentato il minimo indizio di tale allontanamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel suo complesso, anche se l'eccezione di nullità sollevata nel primo motivo di impugnazione è fondata.
1.1. Nella trattazione di tale motivo — che aveva costituito oggetto di gravame — la Corte territoriale ha rilevato che nel verbale dell'udienza del 4 ottobre 2013 si dava atto che il Tribunale era rientrato in aula (interrompendo la deliberazione in camera di consiglio) e, ritenuta l'assoluta necessità ai fini del decidere, aveva disposto l'acquisizione dei fascicoli fotografici relativi alle individuazioni fotografiche compiute nei giorni 18 e 20 aprile, 18 maggio, 1 e 3 giugno 2011. La Corte aveva ritenuto legittimo tale modus procedendi, in quanto non si era trattato di una prova nuova, bensì della mera acquisizione dei verbali delle individuazioni fotografiche, adempimento che avrebbe dovuto seguire l'esame dei testimoni (che avevano operato l'individuazione) nel contraddittorio delle parti. Si richiamava ancora la funzione dell'art. 507 cod. proc. pen., che riconosce il potere istruttorio officioso del giudice nei casi in cui sia assolutamente necessario, rilevando che l'esercizio di tale prerogativa può avvenire «terminata l'acquisizione delle prove», da intendersi quale limite iniziale che non esclude l'eventualità di un ricorso all'istituto anche durante la fase di deliberazione della decisione. Si è concluso che 'targano giudicante non è tenuto ad interpellare le parti circa la valutazione della necessità di acquisire un nuovo e/o ulteriore mezzo di prova.
1.2. Ritiene invece questa Corte che la decisione di ricorrere al pregnante potere istruttorio officioso del giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba essere assunta nel contraddittorio delle parti, che devono essere messe in condizione di esprimere la propria valutazione sulla assoluta necessità del ricorso a tale facoltà, che segna una deroga al principio del processo accusatorio, in cui probatoria è essenzialmente affidata alle parti contrapposte (pur con una serie di correttivi enucleabili dal sistema, a garanzia dell'interesse eminentemente pubblicistico espresso dall'obbligatorietà dell'azione penale e della scelta di assegnare al giudice una penetrante e diffusa funzione di controllo dell'esercizio dell'azione penale e del suo sviluppo nel corso dell'intera progressione processuale). Le Sezioni Unite (n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907) hanno inoltre chiarito che i poteri integrativi possono esercitarsi solo se la prova da assumere si riveli «assolutamente necessaria» (sia l'art. 507 che l'art. 603 cod. proc. pen. usano questa espressione), ovvero decisiva, «diversamente da quanto avviene neTesercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti». Del resto, la necessità che ogni determinazione relativa alla materia della prova in ambito processuale avvenga nel contraddittorio delle parti è in linea con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che assegnano al contraddittorio una imprescindibile funzione di controllo critico in tale settore, limitando al minimo l'utilizzabilità delle prove raccolte unilateralmente e non sottoposte alla verifica del contraddittorio (art. 111 Cost.; art 6 CEDU nella interpretazione data da Corte EDU, GC, 15/12/2011, Al AW e ER c. Regno Unito;
in termini, Corte EDU, GC, 15/12/2015, HA c. Germania). Inoltre, si rammenta che, a seguito dell'iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova - secondo la regola indicata nell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (prova contraria) - la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio; sicché, anche per questo verso, si conferma la necessità che l'esercizio dei poteri probatori officiosi avvenga nel rispetto del contraddittorio delle parti. LI Nella descrizione del passaggio processuale in esame, come riportata nella sentenza cfi appello, non si ricava che l'acquisizione documentale fosse stata preceduta dal rispristino del contraddittorio, dal momento che il Tribunale si era già ritirato in camera di consiglio per la decisione e ne era quindi uscito per operare l'integrazione istruttoria in discorso. Depone comunque in tal senso la rivendicazione della possibilità di ricorrere all'art. 507 cod. proc. pen. pur senza previamente interpellare le parti al riguardo. Ne consegue la nullità dell'operata acquisizione documentale, con la neces- saria espunzione dal compendio probatorio dei verbali di individuazione fotografica acquisiti irritualmente ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Si rende perciò necessario procedere al vaglio di resistenza del residuo compendio probatorio che attinge il ricorrente, e sotto questo profilo si rileva che nella sentenza di primo grado si illustrava che l'KH era risultato attinto da ben due riconoscimenti diretti in udienza da parte della persona offesa OB DU, il quale nella prima udienza del 25 gennaio 2013 lo aveva indicato come uno degli aggressori, da lui conosciuto con il soprannome di AK, specificando di averlo già riconosciuto nel corso dell'individuazione fotografica. Nella successiva udienza del 19 aprile 2013, l'OB ribadiva di riconoscere nell'KH uno degli aggressori e richiamava il riconoscimento effettuato il 22 novembre 2011 (in sede di incidente probatorio), con indicazione che AK era quello che l'aveva colpito per primo. La rilevanza "insuperabile" di tale prova è stata rimarcata nell'impugnata sentenza - a pag.
5 - con l'annotazione ulteriore che nessuna contestazione era stata mossa al teste circa il predetto inequivoco riconoscimento, avvenuto nel contraddittorio delle parti. Alla luce di tale doppio e diretto riconoscimento in sede processuale, non risulta necessario ulteriore conforto eventualmente ricavabile dalla documenta- zione espunta dal compendio probatorio, sicché l'accoglimento della relativa eccezione di nullità non riveste carattere decisivo in pregiudizio del riconoscimento della responsabilità del ricorrente (come peraltro ha sostenuto la stessa difesa, rivendicando che difettava il presupposto dell'assoluta necessità delle acquisizioni documentali ai fini della decisione).
2. Va di seguito esaminata, per pregiudizialità logica, la censura relativa ai dedotti vizi del decreto di latitanza dell'KH, avanzata in entrambi i ricorsi. In proposito si è rilevato da parte delle difese che la presunta irreperibilità dell'KH era smentita dalla sua residenza in Lissone, fin dalla primavera del 2009, presso il cognato e datore di lavoro Antonio CC, e tale dato era noto alle autorità fin dal 14 aprile 2009. 2.1. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che il decreto di latitanza risultava regolare, in quanto conforme al verbale di vane ricerche dei Carabinieri di Tor Bella Monaca in data 27 luglio 2011. Dal richiamato verbale, che è stato allegato ad uno dei ricorsi, risulta che l'indagato - destinatario di misura cautelare personale - era stato ricercato presso l'ultimo domicilio conosciuto nel comune di Ravarino (Modena), dal quale si era allontanato da circa un mese per ignota destinazione, come aveva riferito la proprietaria dell'abitazione Le ricerche si erano estese nell'intera Ravarino e nei comuni limitrofi, nonché nella capitale, in particolare nei luoghi frequentati da persone irregolari sul territorio dello Stato, senza alcun esito. Infine, si era consultata la Banca Dati delle presenze presso gli Istituti di custodia, anche in tal caso senza esito.
2.2. Deve dunque rilevarsi che le ricerche di polizia giudiziaria sono state complete alla stregua dei protocolli operativi e delle previsioni di legge, in parti- colare dell'art. 295 cod. proc. pan. Al riguardo si è affermato che tale norma non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime (Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253072; Sez. 6, n. 47528 dei 13/11/2013, Elezaj, Rv. 257279). In particolare, si è esclusa la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel luogo dell'ultima dimora conosciuta, considerato che l'art.295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per 1e ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato (o l'indagato), non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nei luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi dì un suo rimpatrio (Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011, dep. 2012, Radu, Rv. 252154). È stato poi specificato (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792) che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. devono risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere all'esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo all'esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Il decreto di latitanza emesso dal G.i.p. in data 28 luglio 2011 è rispondente ai richiamati parametri giurisprudenziali, né si potrebbe pretendere che ai fini de l'esecuzione cella misura cautelare incombesse sul giudice procedente un onere di disporre ricerche così specifiche come la consultazione delle pratiche per l'emersione del avoro irregolare, in mancanza di ogni elemento conoscitivo che avesse potuto indirizzare le ricerche in tale settore. Quanto all'ulteriore presupposto della volontaria sottrazione del ricercato all'esecuzione della misura, è un dato acquisito che la volontarietà dello stato di Iattanza non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti (Sez. 5, n. 12619 del 2/3/2006, El Karchoufi, Rv. 234546; Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174), e nel caso di specie tale evenienza deve presumersi, essendo risultato per tabulas che, nel periodo successivo alla commis- sione dei fatti per cui è processo, l'KH si era allontanato dal suo ultimo domicilio senza più dare notizie di sé. Invero, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827). In ogni casp, e conclusivamente, deve rilevarsi che la qualità di latitante dell'KH ha avuto rilievo esclusivo per lo svolgimento dell'incidente probatorio dei 22 novembre 2011, mentre non ha affatto riguardato la partecipazione dell'imputato al processo, in entrambi i gradi di merito. Pertanto, ocni doglianza sul punto avrebbe dovuto essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di una nullità a regime intermedio (Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, Benminnoun Hicham, Rv. 262634). Ciò non risulta essere stato prospettato al Tribunale, con la conseguente tardività di ogni eccezione al riguardo - ferme restando le considerazioni che precedono in merito alla piena regolarità del decreto di latitanza - e, di riflesso, con l'intangibilità dei risultati dell'incidente probatorio nei confronti dell'KH.
3. Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta l'attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile. In particolare, si censura la validità del riconoscimento dell'imputato da parte di OB DU, con riferimento all'art.192 cod. proc. pen. Sul punto deve osservarsi che l'attendibilità della parte civile è stata analizzata con esito positivo in entrambe le sentenze - conformi nell'esito finale e omogenee nei percorso argomentativo, tanto da costituire un unico complesso motivazionale integrato - alla stregua delle indicazioni contenute nella sentenza delle Sez. U. n.41461 dei 19/07/2012, Bell'Arte, l'h/. 253214, in cui si è affermato che «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone». La Corte ha altresì precisato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, i quali possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). In tale prospettiva, dunque, sono stati elencati i riscontri alla deposizione deil'OB, tra cui le testimonianze degli operanti M.LO LA EL e M.LO NN LA: in particolare il primo teste riferiva di avere identificato i soggetti che avevano partecipato all'aggressione, tra i quali vi era l'KH (così testualmente a pag. 5 dell'impugnata sentenza). Il M.LO LA aveva confermato l'identificazione operata dall'OB dell'odierno ricorrente come uno dei suoi aggressori, di cui in precedenza aveva fornito soltanto il soprannome. E ancora, si erano citati a riscontro dell'attendibilità del teste OB le deposizioni rese dai suoi germani, la sorella AW OY ed il fratello OB RI. Infine, si è superata la riserva posta sull'attendibilità dell'OB dalla testimonianza del cognato dell'imputato, Antonio CC, che aveva avvalorato l'affermazione dell'KH di essersi trovato a Lissone nel giorno del delitto, osservando che l'impiego part time dell'imputato presso il cognato (emergente dal numero di ore riportato sulle buste-paga prodotte in giudizio) era compatibile con il raggiungimento della capitale dopo il lavoro con un treno ad alta velocità da parte dell'KH, evenienza peraltro confermata dallo stesso CC che aveva riferito che anche in altre occasioni il cognato si era allontanato da Lissone per andare a Roma oppure in Olanda dalla moglie. Trattasi di notazioni fattuali logicamente apprezzate dai giudici del merito, che non possono essere contrastate con osservazioni di natura confutativa dirette a sollecitare un diverso apprezzamento delle circostanze, estraneo alla presente sede di legittimità. Parimenti, non possono rilevare i dubbi seminati sulla genuinità dell'individuazione dell'imputato, laddove si è osservato che l'indicazione deil'KH effettuata in udienza da parte dell'OB sarebbe stata meccanica- mente determinata dalla presenza dell'unico imputato in vinculís nel settore recintato dell'aula, trattandosi di rilievi congetturali oltre che smentiti dalla precedente --icognizione personale operata dalla persona offesa nell'incidente probatorio.
4. Con l'ultima censura in ordine logico si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio, anziché di lesioni aggravate, sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione, desunta dalla mancanza di un imminente pericolo di vita della persona offesa, o - in subordine - si censura la contraddittorietà delle motivazioni tra le sentenze di primo e secondo grado in ordine alla deposizione de consulente tecnico del Pubblico ministero, dott. Dino Mario DI. Tali censure sono senz'altro prive di fondamento, se solo si considera che l'assalto è avvenuto a colpi di machete alla testa della vittima, sicché - ci sia stato o no l'imminente pericolo di vita - l'azione era ampiamente idonea a cagionare la morte dell'aggre-dito. È noto che il pericolo di vita non è elemento fondante del tentativo di omicidio, potendo apprezzarsi tale forma di delitto anche nella totale mancanza di lesioni fisiche, purché ricorrano gli indici che rendono significativa in tai senso una condotta aggressiva (idoneità degli atti, univoca direzione verso l'evento dannoso). Le modalità dell'aggressione e l'uso di uno strumento altamente offensivo sono senz'altro significativi di intenzionalità omicidiaria o comunque gravemente lesiva. Deve pure escludersi il profilo di vizio motivazionale riguardante la deposizione del consulente DI, che nella prima sentenza è stata valorizzata laddove ha affermato che la parte lesa non versò in pericolo di vita, precisando che tale rilievo doveva intendersi «a causa del tempestivo ed efficace trattamento medico chirurgico al quale fu sottoposto l'OB, senza il quale egli sarebbe deceduto». Inoltre, il consulente tecnico aveva pure attestato che ciascuna delle lesioni era potenzialmente letifera. Da tali elementi informativi, non fondati su valutazioni astratte, ma saldamente ancorati a dati concreti, il Tribunale aveva ricavato con corretto procedimento inferenziale - che la molteplicità dei colpi di machete di-etti al capo della vittima avevano integrato una condotta obiettivamente idonea a cagionare la morte dell'OB. Nella sentenza di secondo grado la Corte territoriale ha riportato per esteso le conclusioni dell'indagine medico-legale svolta dal dott. DI, con testuale descrizione del quadro polítraumatico e fratturativo del cranio della persona offesa, onde confermare la valutazione di idoneità dell'azione aggressiva a cagionare la morte della vittima. Non si ravvisa tra le due pronunce alcuna contraddizione o contrapposizione di piani di indagine in senso astratto e concreto, come suggerisce il ricorrente, in quanto entrambe convergono nella valutazione del fatto in termini di tentato omicidio, da ritenersi corretta alla luce dei criteri e parametri dettati in materia dalla giurisprudenza ci questa Corte.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 14