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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 40987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40987 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA BO ZI RD IO AR - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR, nato a [...] il giorno 30/08/1994, nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società La RD s.r.l. rappresentato ed assistito dall’avv. Claudio Lanzotti - di fiducia avverso l’ordinanza del 12/08/2025 del Tribunale di Isernia in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 agosto 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Isernia ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia in data 23 luglio 2025. Il provvedimento di sequestro traeva origine dalla querela sporta da LI RI, quale legale rappresentante della società olandese De Lang AN International Bv, per il delitto di appropriazione indebita, nei confronti della società La RD s.r.l. In data 5 dicembre 2022 e 30 novembre 2023, la società olandese De Lang AN International Bv aveva stipulato con La RD s.r.l., legalmente rappresentata da AR DI, due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto trattori e macchinari;
in data 2 aprile 2025, poiché la società conduttrice aveva omesso il pagamento, per ognuno dei citati contratti, di cinque canoni di locazione, era stata inviata la lettera di risoluzione del contratto per inadempimento e intimata la restituzione dei beni concessi in locazione, nel termine di quindici giorni a partire dal 3 aprile 2025; successivamente, stante la mancata restituzione dei beni, in data 26 giugno 2025, era stata inviata alla società La RD s.r.l. una diffida all’immediata restituzione degli stessi, ma AR DI non provvedeva né a pagare quanto dovuto né a restituire i beni.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della persona indagata, deducendo:
2.1. Nullità dell'ordinanza, per carenza assoluta di motivazione in relazione ai fatti Penale Sent. Sez. 2 Num. 40987 Anno 2025 Presidente: AL CO RI Relatore: NE IE Data Udienza: 03/12/2025 oggetto dell'impugnato provvedimento cautelare, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutte le circostanze poste a fondamento della richiesta di riesame. Si deduce, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ipotizzato, rappresentando che, a seguito della comunicazione di avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale intimazione finalizzata alla restituzione dei beni oggetto dei due contratti di locazione finanziaria, La RD S.r.l. immediatamente comunicava alla società di leasing la volontà di continuare il rapporto contrattuale, confidando nella temporaneità delle difficoltà economiche in cui versava;
che, a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, si addiveniva ad una proposta di risoluzione transattiva tra le stesse, anche mediante titoli cambiari a partire dal 30 luglio 2025; che, successivamente, le indicate trattative intercorse tra le parti, finalizzate ad un bonario componimento, venivano dimenticate dalla società di leasing, la quale, appresa la notizia del deposito della istanza per la composizione negoziata della crisi da parte della società La RD s.r.l., sporgeva querela.
2.2. Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge, in relazione ai decorsi termini di presentazione della querela. Si deduce che, avendo la società di leasing concesso alla La RD s.r.l. il termine di quindici giorni per la restituzione dei beni a far data dal 3 aprile 2025, il termine di presentazione della querela era scaduto il 3 luglio 2025, dovendosi collocare la data di conoscenza del fatto costituente reato al 3 aprile 2025; erroneamente il Tribunale aveva, invece, individuato suddetto termine alla scadenza dei quindici giorni concessi per l'adempimento, ovvero il 18 aprile 2025, ritenendo pertanto tempestiva la querela presentata in data 15 luglio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza impugnata sugli elementi costitutivi del delitto ipotizzato, in particolare quanto all’elemento soggettivo, è inammissibile.
2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 - 01). Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che, in tale nozione, si devono comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).
2.2. Per quanto riguarda, in particolare, il sequestro probatorio, questa Corte ha affermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a 2 verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01). 2.3. È stato anche chiarito da questa Corte che tale principio vale anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio, significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01).
2.4. Nella fattispecie, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle circostanze «in fatto» che erano state poste a fondamento della richiesta di riesame, con particolare riferimento allo svolgersi dei rapporti con la società di leasing che, se correttamente valorizzati, avrebbero dimostrato l'insussistenza del dolo del delitto ipotizzato.
2.5. Dalla formulazione delle censure proposte, oltre che dal loro sostanziale contenuto, appare evidente come vengano denunciati vizi non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il ricorso non si riferisce alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione – non riscontrabile nel caso in esame - ma a valutazioni del Tribunale circa gli indizi di reato, e in particolare all’elemento soggettivo del delitto ipotizzato, insindacabili in questa sede.
2.6. Ritiene, invero, il Collegio che, nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato, avendo il Tribunale ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate alla ricorrente, evidenziandone la rilevanza ai fini della sussistenza del “fumus commissi delicti”,attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale ha ritenuto potersi sussumere la fattispecie concreta in quella legale, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto.
2.7. La motivazione del Tribunale risulta anche giuridicamente corretta, essendosi conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni (in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato, al quale era stato notificato l'avviso di risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria) (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 – 01; in senso conforme: Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 – 3 01). In tal senso, del tutto congrua a rappresentare la sussistenza del “fumus” del delitto di appropriazione indebita è la circostanza, evidenziata dal Tribunale, dell'inottemperanza alla richiesta di restituzione del bene formulato dalla società di “leasing”; il Tribunale ha, invero, a tal proposito rilevato che, dall'esame della documentazione depositata, emergeva che la società locatrice, in data 3 aprile 2025, aveva comunicato a mezzo posta elettronica certificata la intervenuta risoluzione dei contratti di “leasing” stipulati, stante il mancato pagamento da parte della società utilizzatrice di cinque canoni di locazione per ambedue i contratti di locazione, intimando al contempo alla società di procedere entro quindici giorni alla restituzione dei beni concessi in “leasing”, e che, a seguito della predetta comunicazione, la società creditricenon otteneva alcun riscontro da parte della La RD s.r.l., la quale non provvedeva né alla consegna dei beni né al pagamento dei canoni dovuti.
3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la tardività della querela, è manifestamente infondato.
3.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della "res", bensì dall'ingiustificato rifiuto della restituzione di essa) (Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813 - 01).
3.2. Posto che il termine per proporre la querela, a norma dell’art. 124, primo comma, cod. pen., decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, e che il reato di appropriazione indebita di un bene in leasing è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta uti dominus non restituendolo senza giustificazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la querela, presentata il 15 luglio 2025, fosse tempestiva. Invero, il termine di tre mesi per proporre querela decorreva dal giorno in cui scadeva il termine di quindici giorni concesso, a partire dal 3 aprile 2025, per la restituzione dei beni concessi in leasing (ovvero dal 18 aprile 2025), perché era quello il momento nel quale la persona offesa aveva avuto conoscenza dell’ingiustificato rifiuto di restituzione dei beni e, dunque, del fatto che costituisce il reato di appropriazione indebita.
4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE CO RI AL 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 agosto 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Isernia ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia in data 23 luglio 2025. Il provvedimento di sequestro traeva origine dalla querela sporta da LI RI, quale legale rappresentante della società olandese De Lang AN International Bv, per il delitto di appropriazione indebita, nei confronti della società La RD s.r.l. In data 5 dicembre 2022 e 30 novembre 2023, la società olandese De Lang AN International Bv aveva stipulato con La RD s.r.l., legalmente rappresentata da AR DI, due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto trattori e macchinari;
in data 2 aprile 2025, poiché la società conduttrice aveva omesso il pagamento, per ognuno dei citati contratti, di cinque canoni di locazione, era stata inviata la lettera di risoluzione del contratto per inadempimento e intimata la restituzione dei beni concessi in locazione, nel termine di quindici giorni a partire dal 3 aprile 2025; successivamente, stante la mancata restituzione dei beni, in data 26 giugno 2025, era stata inviata alla società La RD s.r.l. una diffida all’immediata restituzione degli stessi, ma AR DI non provvedeva né a pagare quanto dovuto né a restituire i beni.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della persona indagata, deducendo:
2.1. Nullità dell'ordinanza, per carenza assoluta di motivazione in relazione ai fatti Penale Sent. Sez. 2 Num. 40987 Anno 2025 Presidente: AL CO RI Relatore: NE IE Data Udienza: 03/12/2025 oggetto dell'impugnato provvedimento cautelare, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutte le circostanze poste a fondamento della richiesta di riesame. Si deduce, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ipotizzato, rappresentando che, a seguito della comunicazione di avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale intimazione finalizzata alla restituzione dei beni oggetto dei due contratti di locazione finanziaria, La RD S.r.l. immediatamente comunicava alla società di leasing la volontà di continuare il rapporto contrattuale, confidando nella temporaneità delle difficoltà economiche in cui versava;
che, a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, si addiveniva ad una proposta di risoluzione transattiva tra le stesse, anche mediante titoli cambiari a partire dal 30 luglio 2025; che, successivamente, le indicate trattative intercorse tra le parti, finalizzate ad un bonario componimento, venivano dimenticate dalla società di leasing, la quale, appresa la notizia del deposito della istanza per la composizione negoziata della crisi da parte della società La RD s.r.l., sporgeva querela.
2.2. Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge, in relazione ai decorsi termini di presentazione della querela. Si deduce che, avendo la società di leasing concesso alla La RD s.r.l. il termine di quindici giorni per la restituzione dei beni a far data dal 3 aprile 2025, il termine di presentazione della querela era scaduto il 3 luglio 2025, dovendosi collocare la data di conoscenza del fatto costituente reato al 3 aprile 2025; erroneamente il Tribunale aveva, invece, individuato suddetto termine alla scadenza dei quindici giorni concessi per l'adempimento, ovvero il 18 aprile 2025, ritenendo pertanto tempestiva la querela presentata in data 15 luglio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza impugnata sugli elementi costitutivi del delitto ipotizzato, in particolare quanto all’elemento soggettivo, è inammissibile.
2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 - 01). Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, questa Corte ha chiarito che, in tale nozione, si devono comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).
2.2. Per quanto riguarda, in particolare, il sequestro probatorio, questa Corte ha affermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a 2 verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01). 2.3. È stato anche chiarito da questa Corte che tale principio vale anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio, significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01).
2.4. Nella fattispecie, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle circostanze «in fatto» che erano state poste a fondamento della richiesta di riesame, con particolare riferimento allo svolgersi dei rapporti con la società di leasing che, se correttamente valorizzati, avrebbero dimostrato l'insussistenza del dolo del delitto ipotizzato.
2.5. Dalla formulazione delle censure proposte, oltre che dal loro sostanziale contenuto, appare evidente come vengano denunciati vizi non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il ricorso non si riferisce alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione – non riscontrabile nel caso in esame - ma a valutazioni del Tribunale circa gli indizi di reato, e in particolare all’elemento soggettivo del delitto ipotizzato, insindacabili in questa sede.
2.6. Ritiene, invero, il Collegio che, nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato, avendo il Tribunale ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate alla ricorrente, evidenziandone la rilevanza ai fini della sussistenza del “fumus commissi delicti”,attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale ha ritenuto potersi sussumere la fattispecie concreta in quella legale, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto.
2.7. La motivazione del Tribunale risulta anche giuridicamente corretta, essendosi conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni (in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato, al quale era stato notificato l'avviso di risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria) (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 – 01; in senso conforme: Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 – 3 01). In tal senso, del tutto congrua a rappresentare la sussistenza del “fumus” del delitto di appropriazione indebita è la circostanza, evidenziata dal Tribunale, dell'inottemperanza alla richiesta di restituzione del bene formulato dalla società di “leasing”; il Tribunale ha, invero, a tal proposito rilevato che, dall'esame della documentazione depositata, emergeva che la società locatrice, in data 3 aprile 2025, aveva comunicato a mezzo posta elettronica certificata la intervenuta risoluzione dei contratti di “leasing” stipulati, stante il mancato pagamento da parte della società utilizzatrice di cinque canoni di locazione per ambedue i contratti di locazione, intimando al contempo alla società di procedere entro quindici giorni alla restituzione dei beni concessi in “leasing”, e che, a seguito della predetta comunicazione, la società creditricenon otteneva alcun riscontro da parte della La RD s.r.l., la quale non provvedeva né alla consegna dei beni né al pagamento dei canoni dovuti.
3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la tardività della querela, è manifestamente infondato.
3.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della "res", bensì dall'ingiustificato rifiuto della restituzione di essa) (Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813 - 01).
3.2. Posto che il termine per proporre la querela, a norma dell’art. 124, primo comma, cod. pen., decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, e che il reato di appropriazione indebita di un bene in leasing è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta uti dominus non restituendolo senza giustificazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la querela, presentata il 15 luglio 2025, fosse tempestiva. Invero, il termine di tre mesi per proporre querela decorreva dal giorno in cui scadeva il termine di quindici giorni concesso, a partire dal 3 aprile 2025, per la restituzione dei beni concessi in leasing (ovvero dal 18 aprile 2025), perché era quello il momento nel quale la persona offesa aveva avuto conoscenza dell’ingiustificato rifiuto di restituzione dei beni e, dunque, del fatto che costituisce il reato di appropriazione indebita.
4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE CO RI AL 4