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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1688/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3297/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito telematicamente in data 01/06/2019, Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di
Siracusa in ordine all'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, eccependo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo l'annullamento, atteso che il rimborso trova legittimazione nella L. n.289/2002 che prevede il pagamento del solo 10% da parte dei contribuenti colpiti dal sisma “90”.
Eccepisce, quindi, la violazione e falsa applicazione della L. n.289/2002 per la disparità di trattamento fra i vari contribuenti. Conclude chiedendo che venga dichiarato il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni 1900, 1991 e 1992, con vittoria di spese e compensi, L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso in quanto tecnicamente non si è formato l'impugnato silenzio, insiste sulla legittimità del proprio operato ritenendo non dovuto il chiesto rimborso atteso che per i soggetti titolari di partita iva o comunque per i redditi derivanti da partecipazioni in società, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto con vittoria di spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che l'istanza su cui si fonda l'odierna doglianza è inidonea tanto da rendere l'odierno ricorso inammissibile perché tecnicamente non può dirsi formato l'impugnato silenzio, ovvero verificare la sua fisica e giuridica formazione.
Invero, in tema di formazione di valido silenzio rifiuto. le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. Sez.$, Sentenza n.21400/2012). L'istanza di rimborso prevista dall'art.38 del DPR 602/73, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento d'imposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre l'ufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza a meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, come nel caso in esame, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria (Cass.
Sez.5, Sentenza n.3250/2000).
Pur non di meno, facendo richiamo a precedenti pronunciamenti di questa sezione proprio in tema di rimborsi ex sisma 1990, va ancora osservato che la vexata questio, derivante dai numerosi interventi legislativi e dalle sentenze della S.C. di Cassazione in materia, oggi ovvero dal 03/08/2017, e successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata definitivamente chiarita e regolamentata con l'art.1, comma 665, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), da ultimo modificato ed integrato dall'art.16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n,91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.123/2017 applicabile, in via di principio, pure all'odierno caso e all'odierno ricorrente, se non apparente imprenditore. Ne deriva che dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in considerazione della richiamata novella, le spese si compensano
“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'appellante sottolinea che la richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni
1990, 1991 e 1992 è stata effettuata facendo riferimento a documentazione già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti. Secondo l'appellante, la prassi dell'Agenzia prevede che i rimborsi vengano effettuati anche in assenza di documentazione allegata, richiedendo eventualmente integrazioni solo successivamente. Inoltre, si evidenzia che la legge non impone requisiti specifici per il contenuto dell'istanza di rimborso e che introdurre tali requisiti in via giurisprudenziale limiterebbe il diritto di difesa del contribuente, generando una sanzione processuale non prevista dalla normativa.
L'appellante richiama il principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente (art. 10, L. 212/2000), secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha il dovere di richiedere eventuali integrazioni di dati o documenti mancanti, soprattutto se tali informazioni sono già disponibili nelle proprie banche dati. Si sottolinea inoltre che, per gli anni oggetto della richiesta, l'Agenzia delle Entrate aveva già inviato avvisi e cartelle di pagamento, successivamente sgravate a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento, dimostrando così la piena conoscenza della posizione fiscale del contribuente.
Un ulteriore motivo di appello riguarda la dichiarazione de minimis, già allegata in primo grado, con la quale il contribuente ha attestato di non aver mai ricevuto contributi statali, soddisfacendo così i requisiti richiesti dalla Commissione Europea per l'accesso al rimborso. L'appellante richiama inoltre la Legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003), che ha previsto per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990 la possibilità di definire le pendenze fiscali con il pagamento del 10% del dovuto, riconoscendo quindi il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccesso a chi ha già provveduto al pagamento integrale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2893/04/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sez. 4 e depositata il 27 Novembre 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Diversamente da quanto lamentato dall'Appellante, la CTP, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha correttamente provveduto a rilevare d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità della domanda di rimborso (che non riportava gli estremi dei versamenti, così come prescritto), nonché alla mancata allegazione alla stessa della documentazione dimostrativa delle imposte versate e/o ritenute, cosicché il silenzio-rifiuto dell'A.F. non può ritenersi tecnicamente formato, non essendo stata l'A.E. posta nelle condizioni di valutare la fondatezza o meno dell'istanza di rimborso, mancando la prova dei versamenti
/ ritenute sostenuti. Perché si possa impugnare il silenzio-rifiuto su domande di rimborso, infatti, è necessario che questo si sia validamente formato: in mancanza di prova (istanza dettagliata e documentazione comprovante la spettanza del rimborso), il cui onere è a carico dell'attore ex art. 2697, co. 1° del cod. civ., non può considerarsi validamente formato il silenzio-rifiuto, ovvero l'atto impugnabile, di cui all'art. 19, co.
1°, lett. g) del D.P.R. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere, non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domanda di rimborso, che consenta la valida proposizione del ricorso.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte nella succitata sentenza n. 21400/2012, la produzione successiva della documentazione mancante non sana il vizio da cui è affetto il ricorso “ab origine”.
Le predette pronunce della Cassazione sono senz'altro applicabili al caso concreto, in quanto riferite, in generale, alla valida formazione del “silenzio-rifiuto” dell'A.F., come atto autonomamente impugnabile ex art. 19, co. 1°, lett. g), D.P.R. 546/1992; né il Contribuente, nel sostenere il contrario, ha indicato una ragione plausibile, per cui il rimborso ex Sisma '90 dovrebbe essere eccezionalmente escluso dai principi generali in materia di onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto deve provarne la spettanza.
In Merito al fondamento giuridico del diritto al rimborso, per imposte versate derivanti da redditi d'impresa, si rileva che la richiesta di Parte avversa si pone in netto contrasto con quanto normativamente prescritto dall'art. 1, co. 665 della L. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di stabilità), nonché dalla normativa comunitaria.
Di conseguenza, per i soggetti titolari di partita IVA, come nel caso di specie, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee.
Con la Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha concluso la procedura di indagine formale sui casi di aiuti di Stato SA33083 e SA 35083, dichiarando incompatibile con l'ordinamento comunitario una serie di agevolazioni fiscali e contributive, concesse alle imprese in dipendenza di calamità naturali, tra cui quella contemplata dall'articolo 9, comma 17 della Legge n. 289/2002.
In particolare, la decisione citata stabilisce, all'articolo 4, comma 5°, che: “L'Italia annulla inoltre i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto dalla data di adozione della presente decisione”. Inoltre, al punto 135 prevede che: “A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamenti di aiuti”.
Sicché, alla luce delle disposizioni di declaratoria di incompatibilità degli aiuti in esame, sussisterebbe il divieto di rimborsare le imposte agli operatori economici, con la conseguenza che i giudizi sui dinieghi di rimborso delle eccedenze di imposta versate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere proseguiti al fine di ottenere dai giudici di legittimità una pronuncia che, in adesione alla evidenziata decisione della
Commissione Europea, confermi la legittimità dei dinieghi.
Ed invero il Legislatore italiano, con la citata norma contenuta nella Legge di Stabilità 2015, aveva già escluso, dal campo di applicazione di tale agevolazione, i soggetti economici.
risulta evidente che l'istituto degli aiuti «de minimis», è una fattispecie complessa e soggetta a regole rigide, nonché ad un iter ben preciso, completamente estraneo al caso di cui trattasi, in cui oggetto del contendere
è il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665 della L. 190/2014, e la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il cui onere incombe in capo al richiedente ex art. 2697 c.c., non è stata fornita dalla Parte, né sussiste agli atti.
Infatti, la Controparte non ha affatto dimostrato:
a) di aver subito effettivi danni dalla calamità naturale;
b) il nesso di causalità, chiaro e diretto, tra i danni subiti e l'aiuto di stato de quo;
c) che non vi sia una sovra-compensazione del danno subito, anche per effetto di altri rimborsi, ad esempio di tipo assicurativo;
d) il mancato superamento della soglia “de minimis” per ciascun triennio mobile.
In merito al profilo della prova, l'Ufficio ribadisce e sottolinea che, nel presente procedimento, tale onere non
è stato assolto, né per quanto riguarda la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del danno subito, né riguardo al mancato superamento della soglia degli aiuti c.d. “de minimis”.
A supporto della posizione dell'A.E. in materia, si veda anche la sentenza del Tribunale Europeo – Sez. V
- del 26/01/2018 nella causa n. T – 172/16, che ha confermato la già citata decisione n. C (2015) 5549 final della Commissione Europea, statuendo che non vi è alcun diritto, da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa, ad ottenere un rimborso delle imposte versate per gli AA.II. 1990/1991/1992, in relazione alla normativa fiscale del 2003, in quanto, poiché tali agevolazioni non sono state condizionate ad un nesso fra danno e aiuto concesso, le stesse risultano essere qualificabili come veri e propri “aiuti di Stato” incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Questione preliminare: impugnabilità del silenzio-rifiuto e idoneità dell'istanza di rimborso, l'appello non è fondato. Nel processo tributario, l'impugnazione del silenzio-rifiuto su domanda di rimborso presuppone che l'istanza presentata all'Amministrazione sia sufficientemente determinata e tecnicamente valutabile, ossia contenga almeno gli elementi essenziali per consentire all'Ufficio di: identificare i versamenti/ritenute cui la domanda si riferisce (con estremi e riferimenti temporali utili); ricostruire l'ammontare della pretesa restitutoria e la sua base di calcolo;
verificare la sussistenza, in fatto e in diritto, della spettanza del rimborso richiesto. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice e come emerge dagli atti, l'istanza del 26.02.2009 risulta carente di tali elementi minimi, non consentendo all'Ufficio un'istruttoria effettiva circa: l'effettività e l'entità dei pagamenti asseritamente eseguiti;
la puntuale riferibilità dei medesimi alle annualità 1990-1991-1992 e alla posizione del richiedente;
la quantificazione analitica dell'importo richiesto. Ne consegue che non può ritenersi validamente formato un silenzio-rifiuto impugnabile, poiché l'inerzia amministrativa su un'istanza che non ponga l'Amministrazione nelle condizioni di pronunciarsi non integra, sul piano tecnico-giuridico, un diniego tacito utilmente contestabile in sede contenziosa.
L'appellante sostiene che la documentazione (dichiarazioni, modelli, versamenti) sarebbe stata comunque già nella disponibilità dell'Amministrazione. Tale argomento non supera la ratio della decisione impugnata.
La “conoscibilità” o la potenziale reperibilità dei dati presso archivi e banche informative dell'Amministrazione non può essere elevata a regola sostitutiva dell'onere minimo di specificazione della domanda di rimborso: diversamente, la domanda si risolverebbe in una sollecitazione generica, rimettendo integralmente all'Ufficio la ricostruzione del fatto costitutivo della pretesa e della quantificazione, con indebita alterazione dell'assetto degli oneri di allegazione. In altri termini, il principio di effettività della tutela non consente di trasformare il processo sul silenziorifiuto in una sede che supplisca ex post alla mancanza, ab origine, di una domanda amministrativa strutturata in modo da poter essere istruita e valutata.
L'appellante deduce che le carenze sarebbero state colmate in corso di causa. Anche tale rilievo non può essere accolto: il giudizio sul silenzio-rifiuto presuppone che la fattispecie si sia perfezionata validamente in sede amministrativa. In mancanza di una istanza originariamente idonea a determinare l'adozione di un provvedimento espresso, non può ritenersi formato un diniego tacito impugnabile, e non è possibile fondare l'ammissibilità del ricorso su integrazioni successive compiute solo in sede contenziosa. Resta fermo che la parte, ove lo ritenga, può sempre coltivare la propria pretesa nella sede amministrativa mediante una domanda adeguatamente specificata e documentata (questione diversa dalla proponibilità del presente rimedio processuale).
L'appellante invoca l'art.10 della L.212/2000. Il Collegio osserva che il principio di collaborazione e buona fede orienta i rapporti tra contribuente e Amministrazione, ma non elimina l'onere del richiedente di formulare una domanda: identificabile nel suo oggetto, determinata nella quantificazione, sorretta da elementi minimi verificabili. L'obbligo di cooperazione non può essere inteso come obbligo dell'Amministrazione di ricercare e ricostruire integralmente la pretesa restitutoria in assenza di indicazioni essenziali offerte dal contribuente.
Poiché l'appello è infondato già sul profilo preliminare della mancata formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, risultano assorbite le ulteriori questioni di merito (tra cui: limiti soggettivi per titolari di attività economica/partita IVA;
condizioni UE in materia di aiuti di Stato;
“de minimis”; nesso danno–aiuto; ecc. ).
Qualora si ritenga di corredare la decisione con una motivazione ulteriore, va comunque osservato che la disciplina nazionale richiamata dall'Ufficio e i vincoli derivanti dall'ordinamento unionale (come esposti in atti) conducono a ritenere che, per i soggetti che svolgono attività economica, la fruizione del beneficio non sia automatica e richieda il rigoroso rispetto delle condizioni invocate (tra cui, in particolare, la dimostrazione dei presupposti rilevanti ai fini dell'inquadramento dell'agevolazione in un regime compatibile). Nel caso concreto tale dimostrazione non risulta utilmente raggiunta agli atti, sicché l'appello sarebbe comunque infondato anche sotto tale concorrente profilo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3297/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito telematicamente in data 01/06/2019, Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia Entrate di
Siracusa in ordine all'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, eccependo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo l'annullamento, atteso che il rimborso trova legittimazione nella L. n.289/2002 che prevede il pagamento del solo 10% da parte dei contribuenti colpiti dal sisma “90”.
Eccepisce, quindi, la violazione e falsa applicazione della L. n.289/2002 per la disparità di trattamento fra i vari contribuenti. Conclude chiedendo che venga dichiarato il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate per gli anni 1900, 1991 e 1992, con vittoria di spese e compensi, L'Agenzia delle Entrate di Siracusa si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso in quanto tecnicamente non si è formato l'impugnato silenzio, insiste sulla legittimità del proprio operato ritenendo non dovuto il chiesto rimborso atteso che per i soggetti titolari di partita iva o comunque per i redditi derivanti da partecipazioni in società, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto con vittoria di spese processuali.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che l'istanza su cui si fonda l'odierna doglianza è inidonea tanto da rendere l'odierno ricorso inammissibile perché tecnicamente non può dirsi formato l'impugnato silenzio, ovvero verificare la sua fisica e giuridica formazione.
Invero, in tema di formazione di valido silenzio rifiuto. le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. Sez.$, Sentenza n.21400/2012). L'istanza di rimborso prevista dall'art.38 del DPR 602/73, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento d'imposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre l'ufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza a meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni, come nel caso in esame, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria (Cass.
Sez.5, Sentenza n.3250/2000).
Pur non di meno, facendo richiamo a precedenti pronunciamenti di questa sezione proprio in tema di rimborsi ex sisma 1990, va ancora osservato che la vexata questio, derivante dai numerosi interventi legislativi e dalle sentenze della S.C. di Cassazione in materia, oggi ovvero dal 03/08/2017, e successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata definitivamente chiarita e regolamentata con l'art.1, comma 665, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), da ultimo modificato ed integrato dall'art.16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n,91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.123/2017 applicabile, in via di principio, pure all'odierno caso e all'odierno ricorrente, se non apparente imprenditore. Ne deriva che dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in considerazione della richiamata novella, le spese si compensano
“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'appellante sottolinea che la richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni
1990, 1991 e 1992 è stata effettuata facendo riferimento a documentazione già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti. Secondo l'appellante, la prassi dell'Agenzia prevede che i rimborsi vengano effettuati anche in assenza di documentazione allegata, richiedendo eventualmente integrazioni solo successivamente. Inoltre, si evidenzia che la legge non impone requisiti specifici per il contenuto dell'istanza di rimborso e che introdurre tali requisiti in via giurisprudenziale limiterebbe il diritto di difesa del contribuente, generando una sanzione processuale non prevista dalla normativa.
L'appellante richiama il principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente (art. 10, L. 212/2000), secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha il dovere di richiedere eventuali integrazioni di dati o documenti mancanti, soprattutto se tali informazioni sono già disponibili nelle proprie banche dati. Si sottolinea inoltre che, per gli anni oggetto della richiesta, l'Agenzia delle Entrate aveva già inviato avvisi e cartelle di pagamento, successivamente sgravate a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento, dimostrando così la piena conoscenza della posizione fiscale del contribuente.
Un ulteriore motivo di appello riguarda la dichiarazione de minimis, già allegata in primo grado, con la quale il contribuente ha attestato di non aver mai ricevuto contributi statali, soddisfacendo così i requisiti richiesti dalla Commissione Europea per l'accesso al rimborso. L'appellante richiama inoltre la Legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003), che ha previsto per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990 la possibilità di definire le pendenze fiscali con il pagamento del 10% del dovuto, riconoscendo quindi il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccesso a chi ha già provveduto al pagamento integrale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2893/04/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sez. 4 e depositata il 27 Novembre 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Diversamente da quanto lamentato dall'Appellante, la CTP, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha correttamente provveduto a rilevare d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità della domanda di rimborso (che non riportava gli estremi dei versamenti, così come prescritto), nonché alla mancata allegazione alla stessa della documentazione dimostrativa delle imposte versate e/o ritenute, cosicché il silenzio-rifiuto dell'A.F. non può ritenersi tecnicamente formato, non essendo stata l'A.E. posta nelle condizioni di valutare la fondatezza o meno dell'istanza di rimborso, mancando la prova dei versamenti
/ ritenute sostenuti. Perché si possa impugnare il silenzio-rifiuto su domande di rimborso, infatti, è necessario che questo si sia validamente formato: in mancanza di prova (istanza dettagliata e documentazione comprovante la spettanza del rimborso), il cui onere è a carico dell'attore ex art. 2697, co. 1° del cod. civ., non può considerarsi validamente formato il silenzio-rifiuto, ovvero l'atto impugnabile, di cui all'art. 19, co.
1°, lett. g) del D.P.R. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere, non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domanda di rimborso, che consenta la valida proposizione del ricorso.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte nella succitata sentenza n. 21400/2012, la produzione successiva della documentazione mancante non sana il vizio da cui è affetto il ricorso “ab origine”.
Le predette pronunce della Cassazione sono senz'altro applicabili al caso concreto, in quanto riferite, in generale, alla valida formazione del “silenzio-rifiuto” dell'A.F., come atto autonomamente impugnabile ex art. 19, co. 1°, lett. g), D.P.R. 546/1992; né il Contribuente, nel sostenere il contrario, ha indicato una ragione plausibile, per cui il rimborso ex Sisma '90 dovrebbe essere eccezionalmente escluso dai principi generali in materia di onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto deve provarne la spettanza.
In Merito al fondamento giuridico del diritto al rimborso, per imposte versate derivanti da redditi d'impresa, si rileva che la richiesta di Parte avversa si pone in netto contrasto con quanto normativamente prescritto dall'art. 1, co. 665 della L. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di stabilità), nonché dalla normativa comunitaria.
Di conseguenza, per i soggetti titolari di partita IVA, come nel caso di specie, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee.
Con la Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha concluso la procedura di indagine formale sui casi di aiuti di Stato SA33083 e SA 35083, dichiarando incompatibile con l'ordinamento comunitario una serie di agevolazioni fiscali e contributive, concesse alle imprese in dipendenza di calamità naturali, tra cui quella contemplata dall'articolo 9, comma 17 della Legge n. 289/2002.
In particolare, la decisione citata stabilisce, all'articolo 4, comma 5°, che: “L'Italia annulla inoltre i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto dalla data di adozione della presente decisione”. Inoltre, al punto 135 prevede che: “A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamenti di aiuti”.
Sicché, alla luce delle disposizioni di declaratoria di incompatibilità degli aiuti in esame, sussisterebbe il divieto di rimborsare le imposte agli operatori economici, con la conseguenza che i giudizi sui dinieghi di rimborso delle eccedenze di imposta versate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere proseguiti al fine di ottenere dai giudici di legittimità una pronuncia che, in adesione alla evidenziata decisione della
Commissione Europea, confermi la legittimità dei dinieghi.
Ed invero il Legislatore italiano, con la citata norma contenuta nella Legge di Stabilità 2015, aveva già escluso, dal campo di applicazione di tale agevolazione, i soggetti economici.
risulta evidente che l'istituto degli aiuti «de minimis», è una fattispecie complessa e soggetta a regole rigide, nonché ad un iter ben preciso, completamente estraneo al caso di cui trattasi, in cui oggetto del contendere
è il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665 della L. 190/2014, e la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il cui onere incombe in capo al richiedente ex art. 2697 c.c., non è stata fornita dalla Parte, né sussiste agli atti.
Infatti, la Controparte non ha affatto dimostrato:
a) di aver subito effettivi danni dalla calamità naturale;
b) il nesso di causalità, chiaro e diretto, tra i danni subiti e l'aiuto di stato de quo;
c) che non vi sia una sovra-compensazione del danno subito, anche per effetto di altri rimborsi, ad esempio di tipo assicurativo;
d) il mancato superamento della soglia “de minimis” per ciascun triennio mobile.
In merito al profilo della prova, l'Ufficio ribadisce e sottolinea che, nel presente procedimento, tale onere non
è stato assolto, né per quanto riguarda la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del danno subito, né riguardo al mancato superamento della soglia degli aiuti c.d. “de minimis”.
A supporto della posizione dell'A.E. in materia, si veda anche la sentenza del Tribunale Europeo – Sez. V
- del 26/01/2018 nella causa n. T – 172/16, che ha confermato la già citata decisione n. C (2015) 5549 final della Commissione Europea, statuendo che non vi è alcun diritto, da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa, ad ottenere un rimborso delle imposte versate per gli AA.II. 1990/1991/1992, in relazione alla normativa fiscale del 2003, in quanto, poiché tali agevolazioni non sono state condizionate ad un nesso fra danno e aiuto concesso, le stesse risultano essere qualificabili come veri e propri “aiuti di Stato” incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Questione preliminare: impugnabilità del silenzio-rifiuto e idoneità dell'istanza di rimborso, l'appello non è fondato. Nel processo tributario, l'impugnazione del silenzio-rifiuto su domanda di rimborso presuppone che l'istanza presentata all'Amministrazione sia sufficientemente determinata e tecnicamente valutabile, ossia contenga almeno gli elementi essenziali per consentire all'Ufficio di: identificare i versamenti/ritenute cui la domanda si riferisce (con estremi e riferimenti temporali utili); ricostruire l'ammontare della pretesa restitutoria e la sua base di calcolo;
verificare la sussistenza, in fatto e in diritto, della spettanza del rimborso richiesto. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice e come emerge dagli atti, l'istanza del 26.02.2009 risulta carente di tali elementi minimi, non consentendo all'Ufficio un'istruttoria effettiva circa: l'effettività e l'entità dei pagamenti asseritamente eseguiti;
la puntuale riferibilità dei medesimi alle annualità 1990-1991-1992 e alla posizione del richiedente;
la quantificazione analitica dell'importo richiesto. Ne consegue che non può ritenersi validamente formato un silenzio-rifiuto impugnabile, poiché l'inerzia amministrativa su un'istanza che non ponga l'Amministrazione nelle condizioni di pronunciarsi non integra, sul piano tecnico-giuridico, un diniego tacito utilmente contestabile in sede contenziosa.
L'appellante sostiene che la documentazione (dichiarazioni, modelli, versamenti) sarebbe stata comunque già nella disponibilità dell'Amministrazione. Tale argomento non supera la ratio della decisione impugnata.
La “conoscibilità” o la potenziale reperibilità dei dati presso archivi e banche informative dell'Amministrazione non può essere elevata a regola sostitutiva dell'onere minimo di specificazione della domanda di rimborso: diversamente, la domanda si risolverebbe in una sollecitazione generica, rimettendo integralmente all'Ufficio la ricostruzione del fatto costitutivo della pretesa e della quantificazione, con indebita alterazione dell'assetto degli oneri di allegazione. In altri termini, il principio di effettività della tutela non consente di trasformare il processo sul silenziorifiuto in una sede che supplisca ex post alla mancanza, ab origine, di una domanda amministrativa strutturata in modo da poter essere istruita e valutata.
L'appellante deduce che le carenze sarebbero state colmate in corso di causa. Anche tale rilievo non può essere accolto: il giudizio sul silenzio-rifiuto presuppone che la fattispecie si sia perfezionata validamente in sede amministrativa. In mancanza di una istanza originariamente idonea a determinare l'adozione di un provvedimento espresso, non può ritenersi formato un diniego tacito impugnabile, e non è possibile fondare l'ammissibilità del ricorso su integrazioni successive compiute solo in sede contenziosa. Resta fermo che la parte, ove lo ritenga, può sempre coltivare la propria pretesa nella sede amministrativa mediante una domanda adeguatamente specificata e documentata (questione diversa dalla proponibilità del presente rimedio processuale).
L'appellante invoca l'art.10 della L.212/2000. Il Collegio osserva che il principio di collaborazione e buona fede orienta i rapporti tra contribuente e Amministrazione, ma non elimina l'onere del richiedente di formulare una domanda: identificabile nel suo oggetto, determinata nella quantificazione, sorretta da elementi minimi verificabili. L'obbligo di cooperazione non può essere inteso come obbligo dell'Amministrazione di ricercare e ricostruire integralmente la pretesa restitutoria in assenza di indicazioni essenziali offerte dal contribuente.
Poiché l'appello è infondato già sul profilo preliminare della mancata formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, risultano assorbite le ulteriori questioni di merito (tra cui: limiti soggettivi per titolari di attività economica/partita IVA;
condizioni UE in materia di aiuti di Stato;
“de minimis”; nesso danno–aiuto; ecc. ).
Qualora si ritenga di corredare la decisione con una motivazione ulteriore, va comunque osservato che la disciplina nazionale richiamata dall'Ufficio e i vincoli derivanti dall'ordinamento unionale (come esposti in atti) conducono a ritenere che, per i soggetti che svolgono attività economica, la fruizione del beneficio non sia automatica e richieda il rigoroso rispetto delle condizioni invocate (tra cui, in particolare, la dimostrazione dei presupposti rilevanti ai fini dell'inquadramento dell'agevolazione in un regime compatibile). Nel caso concreto tale dimostrazione non risulta utilmente raggiunta agli atti, sicché l'appello sarebbe comunque infondato anche sotto tale concorrente profilo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)