CASS
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ogg', 11 FEB. 2025 sul ricorso proposto dal CFIN SRL rapp. Legale Crescenzo EG;
NZ1ONA I RIO Luana r nel procedimento a carico di RO IO + altri;
avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito nell'interesse della CFIN SRL in persona del rappresentante legale ZI EG quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Reggio Calabria del 1.07.2024 con cui era stato disposto tra !latro il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale oltre che dei conti correnti, libretti di deposito contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni;
obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni di talune persone giuridiche tra le quali anche la BR Maceri Servizi SPA di cui la CFIN SRL è socia, nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 5545 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2025 quadro di indagini afferenti il reato ex art. 452 quaterdecies c.p., confermava il sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza CFIN SRL in persona del rappresentante legale ZI EG, mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo il quale la predetta società in quanto terza interessata non avrebbe potuto contestare elementi relativi alla tematica della sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. E si aggiunge il vizio di omessa motivazione circa il fumus del sequestro e circa il periculum in mora nonostante la prospettazione al riguardo di doglianze difensive. 4. In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.
NZ1ONA I RIO Luana r nel procedimento a carico di RO IO + altri;
avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito nell'interesse della CFIN SRL in persona del rappresentante legale ZI EG quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Reggio Calabria del 1.07.2024 con cui era stato disposto tra !latro il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale oltre che dei conti correnti, libretti di deposito contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni;
obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni di talune persone giuridiche tra le quali anche la BR Maceri Servizi SPA di cui la CFIN SRL è socia, nel Penale Sent. Sez. 3 Num. 5545 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2025 quadro di indagini afferenti il reato ex art. 452 quaterdecies c.p., confermava il sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza CFIN SRL in persona del rappresentante legale ZI EG, mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo il quale la predetta società in quanto terza interessata non avrebbe potuto contestare elementi relativi alla tematica della sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. E si aggiunge il vizio di omessa motivazione circa il fumus del sequestro e circa il periculum in mora nonostante la prospettazione al riguardo di doglianze difensive. 4. In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.