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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27454 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA RE nato a [...] il [...] MA EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA MA, che si è riportata alla memoria depositata con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per EA MA e annullarsi senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, con eliminazione di parte della pena, quanto a RE MA;
uditi gli avvocati MANFREDO FIORMONTI nell'interesse del ricorrente EA MA, che ha depositato memoria con allegato, e GO CI, nell'interesse di RE MA, i quali hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27454 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro — a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, Prima Sezione, con sentenza n. 36937 del 2022 — rideterminava la pena inflitta a AL MA in anni quindici e mesi quattro di reclusione e a DR MA in anni sei e mesi sei di reclusione. I due ricorrenti rispondevano di concorso nell'omicidio di AR FR nonché dei delitti correlati, tutti aggravati dalla finalità mafiosa. Quanto a DR MA, che aveva goduto della attenuante della collaborazione con la giustizia ex art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen., la ragione dell'annullamento conseguiva all'omessa valutazione della istanza difensiva che chiedeva riconoscersi il vincolo della continuazione esterna fra i delitti per cui era in atto il processo (omicidio di AR FR, aggravato dalla premeditazione e della finalità della agevolazione mafiosa, oltre ai delitti di ricettazione e di danneggiamento mediante incendio del motociclo utilizzato per commettere il delitto di sangue) e il delitto ritenuto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 373 del 2010, irrevocabile dal 15 dicembre 2011, che accertava la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa denominata clan Lo Bianco. Per AL MA la Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, relativamente alla circostanza che uno dei reati posti in continuazione (capo A4 - danneggiamento mediante incendio) risultava essere estinto per prescrizione, cosicché illegittimo era l'aumento di pena correlato che era stato comunque computato. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di DR MA e AL MA sono articolati rispettivamente in due motivi ed un motivo, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di DR MA con il primo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., lamentando che la Corte di assise di appello abbia utilizzato un criterio obiettivo, riferito in primo luogo alla distanza temporale fra i fatti, e non soggettivo, al fine di negare la sussistenza del vincolo della continuazione, tralasciando di considerare che DR MA, aderendo all'associazione criminale Lo Bianco, seppur dodici anni prima dell'omicidio, aveva accettato e voluto con la propria messa a disposizione anche l'omicidio di AR FR. 2 Il ricorso deduce, poi, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per non aver dichiarato la Corte di assise di appello l'estinzione per prescrizione dei delitti contestati ai capi A3 e A4. 4. Il ricorso nell'interesse di AL MA lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Denuncia il ricorrente che non sia stato adeguatamente motivato il percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a determinare la pena in anni quindici e mesi quattro di reclusione, in conseguenza dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta tempestiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, ha concluso come indicato in epigrafe, riportandosi alla memoria depositata con la quale: quanto a DR MA, riteneva manifestamente infondata la censura in ordine alla valutazione del vincolo della continuazione, avendo la sentenza impugnata prestato ossequio a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Quanto a DR MA, evidenziava la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato, sia perché il capo A4 è stato già dichiarato estinto, sia perché il capo A3 non lo è se non dal 21 febbraio 2025. Diversamente la Procura generale ritiene fondato il primo motivo del ricorso nell'interesse di AL MA, in quanto la Corte di assise di appello nor avrebbe diminuito l'entità della pena inflitta, cosicché spetta alla Corte di cassazione provvedervi. 7. I difensori hanno illustrato i motivi di ricorso, anche attraverso la memoria come indicato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto al ricorso nell'interesse di DR MA, va evidenziato come il motivo inerente il vincolo della continuazione sia in parte manifestamente infondato e in parte generico. E' generico in quanto non si confronta con alcune argomentazioni della Corte territoriale che nega la sussistenza del vincolo menzionato, non solo facendo riferimento al dato cronologico, richiamato nel ricorso, ma anche alla circostanza che DR MA aveva anche cercato di evitare l'omicidio del FR. In sostanza, MA non avrebbe mai potuto ideare e volere al momento della sua adesione al sodalizio il delitto di omicidio, evidenzia la sentenza impugnata, sia perché la vittima non era un possibile obiettivo rispetto all'azione criminale del gruppo associativo, sia anche perché la decisione di eliminarla scaturiva da un evento del tutto occasionale. La motivazione impugnata risulta assolutamente in linea con l'orientamento prevalente di questa Corte di cassazione, per la quale è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; mass. conf. N. 1534 del 2018 Rv. 271984 - 01, N. 23818 del 2020 Rv. 279430 - 01; richiedono la programmazione al momento della costituzione del sodalizio, Rv. N. 40318 del 2013 Rv. 257253 - 01, N. 12639 del 2006 Rv. 234100 - 01, N. 8451 del 2009 Rv. 243199 - 01). Infatti, la Corte di merito fa riferimento anche al momento dell'ingresso di MA nel sodalizio, escludendo la possibilità di programmazione del delitto con argomentazioni assolutamente congrue, giudicando occasionale l'omicidio e dunque in linea con il principio per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; nello stesso senso, N. 23370 del 2008 Rv. 240489 - 01, N. 13609 del 2011 Rv. 249930 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259481 - 01). Pertanto, il motivo è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato. 4 Il secondo motivo, invece, non è consentito. A ben vedere l'annullamento con rinvio, limitato solo al profilo della continuazione, consolidava il giudicato in ordine a ogni altro punto della decisione, anche in relazione alla dedotta estinzione per prescrizione, che doveva essere fatta valere in sede di primo ricorso in cassazione. A ben vedere, Sez. U, Gialluisi in motivazione hanno chiarito che « [i]n altri termini, qualora il giudicato progressivo abbia sancito l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza del reato oggetto del medesimo capo e della sua attribuzione all'accusato, l'annullamento parziale con rinvio relativo a punti di un capo non esclude gli effetti tipici dello stesso giudicato progressivo (quali la definizione dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio e la non rilevabilità della prescrizione e di altre cause estintive del reato). Questi effetti non contrastano con la presunzione di innocenza, essendo strettamente dipendenti dall'accertamento che, con la sentenza di annullamento parziale, ha visto il giudizio di colpevolezza sul fatto (nei due punti relativi all'accertamento del reato e alla sua attribuzione all'accusato) irrevocabilmente sancito dalla decisione della Corte di cassazione. Conclusione, questa, suffragata dalla lettura coordinata dell'art. 27, secondo comma, Cost. e dell'art. 111, settimo comma, Cost., dalla quale si ricava che la definitività della sentenza nella parte non oggetto dell'annullamento parziale e il conseguente superamento della presunzione d'innocenza hanno come presupposto la proposizione (oltre che la proponibilità) del ricorso per cassazione e, anzi, la decisione sullo stesso, sicché, come si è osservato in dottrina, in caso di irrevocabilità della decisione sull'accertamento del fatto e sulla responsabilità dell'imputato, la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva sul tema della responsabilità, con l'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione su quella parte della sentenza non oggetto di annullamento». D'altra parte, analogo principio veniva affermato anche da Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01, per le quali, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisum"). Nello 5 stesso senso anche recentemente si è pronunciata Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01, affermando che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili). Pertanto, nel caso in esame, accertata la responsabilità penale del ricorrente con la sentenza rescindente, l'annullamento aveva esclusivamente la funzione di verificare la sussistenza della cd. continuazione esterna, accertamento estraneo all'ambito proprio della responsabilità dell'imputato, già delibata. D'altro canto, non vi è alcuna connessione, quanto al formarsi del giudicato, fra il tema della continuazione esterna, oggetto del giudizio di rinvio, e l'accertamento della responsabilità in ordine ai reati già valutati e integranti il giudicato. Ne consegue la genericità e l'infondatezza manifesta del ricorso. 3. Quanto al ricorso proposto da AL MA deve rilevarsi come il motivo di ricorso sia generico. A ben vedere la Corte di cassazione chiedeva a quella territoriale di provvedere alla eliminazione della parte della pena correlata alla estinzione del reato per prescrizione. La rideterminazione della pena operata dalla Corte di assise di appello è corretta, rispetto a quella operata dalla sentenza annullata, che erroneamente aveva previsto l'aumento per l'aggravante speciale dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. dopo gli aumenti per la continuazione, quindi cumulativamente per tutti i reati, e prima della riduzione per il rito. La sentenza ora impugnata opera, invece, correttamente l'aumento per l'aggravante speciale sulla pena prevista per il delitto di omicidio, più grave, e poi mantiene la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione con il delitto sub capo A3 nella medesima misura già operata. L'esito finale della pena applicata è quello di anni 15 e mesi quattro di reclusione, a fronte di quello precedente di anni 16 di reclusione, quindi con una riduzione di otto mesi di reclusione, con un effetto più favorevole all'imputato rispetto a quello conseguente alla mera eliminazione degli otto mesi di reclusione previsti nel calcolo dalla sentenza annullata, che ridotti per il rito avrebbero determinato una riduzione della pena di mesi 5 e giorni 10. 6 Il Presidente A fronte di una rideterminazione anche più favorevole all'imputato, con diminuzione della pena complessiva, il motivo di censura risulta assolutamente generico in quanto, essendo chiaro e motivato il percorso argomentativo nella determinazione della pena da parte della Corte territoriale, si limita a censurarne la non comprensibilità, senza puntuali doglianze. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/03/2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA MA, che si è riportata alla memoria depositata con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto per EA MA e annullarsi senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, con eliminazione di parte della pena, quanto a RE MA;
uditi gli avvocati MANFREDO FIORMONTI nell'interesse del ricorrente EA MA, che ha depositato memoria con allegato, e GO CI, nell'interesse di RE MA, i quali hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27454 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro — a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, Prima Sezione, con sentenza n. 36937 del 2022 — rideterminava la pena inflitta a AL MA in anni quindici e mesi quattro di reclusione e a DR MA in anni sei e mesi sei di reclusione. I due ricorrenti rispondevano di concorso nell'omicidio di AR FR nonché dei delitti correlati, tutti aggravati dalla finalità mafiosa. Quanto a DR MA, che aveva goduto della attenuante della collaborazione con la giustizia ex art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen., la ragione dell'annullamento conseguiva all'omessa valutazione della istanza difensiva che chiedeva riconoscersi il vincolo della continuazione esterna fra i delitti per cui era in atto il processo (omicidio di AR FR, aggravato dalla premeditazione e della finalità della agevolazione mafiosa, oltre ai delitti di ricettazione e di danneggiamento mediante incendio del motociclo utilizzato per commettere il delitto di sangue) e il delitto ritenuto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 373 del 2010, irrevocabile dal 15 dicembre 2011, che accertava la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa denominata clan Lo Bianco. Per AL MA la Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, relativamente alla circostanza che uno dei reati posti in continuazione (capo A4 - danneggiamento mediante incendio) risultava essere estinto per prescrizione, cosicché illegittimo era l'aumento di pena correlato che era stato comunque computato. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di DR MA e AL MA sono articolati rispettivamente in due motivi ed un motivo, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di DR MA con il primo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., lamentando che la Corte di assise di appello abbia utilizzato un criterio obiettivo, riferito in primo luogo alla distanza temporale fra i fatti, e non soggettivo, al fine di negare la sussistenza del vincolo della continuazione, tralasciando di considerare che DR MA, aderendo all'associazione criminale Lo Bianco, seppur dodici anni prima dell'omicidio, aveva accettato e voluto con la propria messa a disposizione anche l'omicidio di AR FR. 2 Il ricorso deduce, poi, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per non aver dichiarato la Corte di assise di appello l'estinzione per prescrizione dei delitti contestati ai capi A3 e A4. 4. Il ricorso nell'interesse di AL MA lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Denuncia il ricorrente che non sia stato adeguatamente motivato il percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a determinare la pena in anni quindici e mesi quattro di reclusione, in conseguenza dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta tempestiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, ha concluso come indicato in epigrafe, riportandosi alla memoria depositata con la quale: quanto a DR MA, riteneva manifestamente infondata la censura in ordine alla valutazione del vincolo della continuazione, avendo la sentenza impugnata prestato ossequio a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Quanto a DR MA, evidenziava la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato, sia perché il capo A4 è stato già dichiarato estinto, sia perché il capo A3 non lo è se non dal 21 febbraio 2025. Diversamente la Procura generale ritiene fondato il primo motivo del ricorso nell'interesse di AL MA, in quanto la Corte di assise di appello nor avrebbe diminuito l'entità della pena inflitta, cosicché spetta alla Corte di cassazione provvedervi. 7. I difensori hanno illustrato i motivi di ricorso, anche attraverso la memoria come indicato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto al ricorso nell'interesse di DR MA, va evidenziato come il motivo inerente il vincolo della continuazione sia in parte manifestamente infondato e in parte generico. E' generico in quanto non si confronta con alcune argomentazioni della Corte territoriale che nega la sussistenza del vincolo menzionato, non solo facendo riferimento al dato cronologico, richiamato nel ricorso, ma anche alla circostanza che DR MA aveva anche cercato di evitare l'omicidio del FR. In sostanza, MA non avrebbe mai potuto ideare e volere al momento della sua adesione al sodalizio il delitto di omicidio, evidenzia la sentenza impugnata, sia perché la vittima non era un possibile obiettivo rispetto all'azione criminale del gruppo associativo, sia anche perché la decisione di eliminarla scaturiva da un evento del tutto occasionale. La motivazione impugnata risulta assolutamente in linea con l'orientamento prevalente di questa Corte di cassazione, per la quale è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; mass. conf. N. 1534 del 2018 Rv. 271984 - 01, N. 23818 del 2020 Rv. 279430 - 01; richiedono la programmazione al momento della costituzione del sodalizio, Rv. N. 40318 del 2013 Rv. 257253 - 01, N. 12639 del 2006 Rv. 234100 - 01, N. 8451 del 2009 Rv. 243199 - 01). Infatti, la Corte di merito fa riferimento anche al momento dell'ingresso di MA nel sodalizio, escludendo la possibilità di programmazione del delitto con argomentazioni assolutamente congrue, giudicando occasionale l'omicidio e dunque in linea con il principio per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; nello stesso senso, N. 23370 del 2008 Rv. 240489 - 01, N. 13609 del 2011 Rv. 249930 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259481 - 01). Pertanto, il motivo è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato. 4 Il secondo motivo, invece, non è consentito. A ben vedere l'annullamento con rinvio, limitato solo al profilo della continuazione, consolidava il giudicato in ordine a ogni altro punto della decisione, anche in relazione alla dedotta estinzione per prescrizione, che doveva essere fatta valere in sede di primo ricorso in cassazione. A ben vedere, Sez. U, Gialluisi in motivazione hanno chiarito che « [i]n altri termini, qualora il giudicato progressivo abbia sancito l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza del reato oggetto del medesimo capo e della sua attribuzione all'accusato, l'annullamento parziale con rinvio relativo a punti di un capo non esclude gli effetti tipici dello stesso giudicato progressivo (quali la definizione dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio e la non rilevabilità della prescrizione e di altre cause estintive del reato). Questi effetti non contrastano con la presunzione di innocenza, essendo strettamente dipendenti dall'accertamento che, con la sentenza di annullamento parziale, ha visto il giudizio di colpevolezza sul fatto (nei due punti relativi all'accertamento del reato e alla sua attribuzione all'accusato) irrevocabilmente sancito dalla decisione della Corte di cassazione. Conclusione, questa, suffragata dalla lettura coordinata dell'art. 27, secondo comma, Cost. e dell'art. 111, settimo comma, Cost., dalla quale si ricava che la definitività della sentenza nella parte non oggetto dell'annullamento parziale e il conseguente superamento della presunzione d'innocenza hanno come presupposto la proposizione (oltre che la proponibilità) del ricorso per cassazione e, anzi, la decisione sullo stesso, sicché, come si è osservato in dottrina, in caso di irrevocabilità della decisione sull'accertamento del fatto e sulla responsabilità dell'imputato, la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva sul tema della responsabilità, con l'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione su quella parte della sentenza non oggetto di annullamento». D'altra parte, analogo principio veniva affermato anche da Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01, per le quali, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisum"). Nello 5 stesso senso anche recentemente si è pronunciata Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01, affermando che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili). Pertanto, nel caso in esame, accertata la responsabilità penale del ricorrente con la sentenza rescindente, l'annullamento aveva esclusivamente la funzione di verificare la sussistenza della cd. continuazione esterna, accertamento estraneo all'ambito proprio della responsabilità dell'imputato, già delibata. D'altro canto, non vi è alcuna connessione, quanto al formarsi del giudicato, fra il tema della continuazione esterna, oggetto del giudizio di rinvio, e l'accertamento della responsabilità in ordine ai reati già valutati e integranti il giudicato. Ne consegue la genericità e l'infondatezza manifesta del ricorso. 3. Quanto al ricorso proposto da AL MA deve rilevarsi come il motivo di ricorso sia generico. A ben vedere la Corte di cassazione chiedeva a quella territoriale di provvedere alla eliminazione della parte della pena correlata alla estinzione del reato per prescrizione. La rideterminazione della pena operata dalla Corte di assise di appello è corretta, rispetto a quella operata dalla sentenza annullata, che erroneamente aveva previsto l'aumento per l'aggravante speciale dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. dopo gli aumenti per la continuazione, quindi cumulativamente per tutti i reati, e prima della riduzione per il rito. La sentenza ora impugnata opera, invece, correttamente l'aumento per l'aggravante speciale sulla pena prevista per il delitto di omicidio, più grave, e poi mantiene la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione con il delitto sub capo A3 nella medesima misura già operata. L'esito finale della pena applicata è quello di anni 15 e mesi quattro di reclusione, a fronte di quello precedente di anni 16 di reclusione, quindi con una riduzione di otto mesi di reclusione, con un effetto più favorevole all'imputato rispetto a quello conseguente alla mera eliminazione degli otto mesi di reclusione previsti nel calcolo dalla sentenza annullata, che ridotti per il rito avrebbero determinato una riduzione della pena di mesi 5 e giorni 10. 6 Il Presidente A fronte di una rideterminazione anche più favorevole all'imputato, con diminuzione della pena complessiva, il motivo di censura risulta assolutamente generico in quanto, essendo chiaro e motivato il percorso argomentativo nella determinazione della pena da parte della Corte territoriale, si limita a censurarne la non comprensibilità, senza puntuali doglianze. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/03/2024 Il Consigliere estensore