Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 gennaio 1998
Art. 9. Corsi di aggiornamento tecnico-professionale 1. Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e' valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.
4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati,
nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di
propria competenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all' articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I corsi possono essere, altresi', organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche accreditate.
6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanita' nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanita' o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanita', dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
7. La commissione puo' consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanita', sentite le associazioni e le societa' scientifiche accreditate.
8. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalita' per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualita', al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonche' le modalita' di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso.
Specifici criteri e modalita' sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.
9. Il Ministero della sanita', conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.
L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento puo' essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 , si veda nella nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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