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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 12777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 12777/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024 da:
(C.F. con l'avv. ZECCHIN ANNA Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), con l'avv. ALBERIOLI Parte_2 C.F._2
VALENTINA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Padova il 20.12.2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n. 247, parte
I, vol. 01, anno 2018, con inserimento nell'emananda sentenza delle seguenti condizioni:
1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non avere più nulla a
pagina 1 di 3 pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi fino ad oggi, oltre a quanto previsto nel ricorso.
2.Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024, ed Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 20.12.2018 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.247, parte I, anno 2018, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 18.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 1.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.391/2025, in data 18.3/1.4.2025, passata in giudicato il 1.4.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita. pagina 2 di 3 Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
Attesa la natura del procedimento vi sono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 20.12.2018 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, al n. 247, parte I, anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 12777/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024 da:
(C.F. con l'avv. ZECCHIN ANNA Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), con l'avv. ALBERIOLI Parte_2 C.F._2
VALENTINA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a Padova il 20.12.2018 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n. 247, parte
I, vol. 01, anno 2018, con inserimento nell'emananda sentenza delle seguenti condizioni:
1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non avere più nulla a
pagina 1 di 3 pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi fino ad oggi, oltre a quanto previsto nel ricorso.
2.Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.
I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024, ed Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 20.12.2018 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.247, parte I, anno 2018, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 18.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 1.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.391/2025, in data 18.3/1.4.2025, passata in giudicato il 1.4.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita. pagina 2 di 3 Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
Attesa la natura del procedimento vi sono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 20.12.2018 a Padova, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, al n. 247, parte I, anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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