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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, RE
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente - non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017 - ha impugnato il rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per
Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte, e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni, rilevando, sotto vari profili, la correttezza del proprio operato. Venivano depositate memorie.
All'ultima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva disposto rinvio per consentire l'accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo intercorso tra le parti e depositato agli atti, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione.
L'accordo conciliativo comprende la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, RE
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente - non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017 - ha impugnato il rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per
Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte, e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni, rilevando, sotto vari profili, la correttezza del proprio operato. Venivano depositate memorie.
All'ultima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva disposto rinvio per consentire l'accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo intercorso tra le parti e depositato agli atti, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione.
L'accordo conciliativo comprende la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.