Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 16/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto dalla dott.ssa IN SU, rappresentata e difesa dall’avv. Ennio De Vita, PEC avvenniodevita@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Anna Nocera, PEC nocera.mariangela@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 219 del 6.3.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AS NO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La dott.ssa IN SU ha partecipato al procedimento, indetto dall’ASP con la Del. n. 121 del 19.2.2021, per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Centro Salute Mentale di Potenza, che si è concluso con la Del. del Direttore Generale n. 387 dell’8.6.2021, con la quale il predetto incarico è stato conferito alla dott.ssa Anna Maria MI.
La dott.ssa SU ha adito il Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale con Sentenza n. 219 del 6.3.2025 ha dichiarato l’illegittimità della predetta Del. n. 387 dell’8.6.2021, ordinando all’ASP “una nuova valutazione”: nella motivazione il Tribunale di Potenza ha anche rilevato l’assenza di “criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti”.
Pertanto, la dott.ssa IN SU:
-prima con il ricorso introduttivo, notificato il 22.7.2025 e depositato il 25.7.2025, ha chiesto l’esecuzione del predetto giudicato, compreso la nomina di un Commissario ad acta, ed anche la condanna dell’ASP al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. “per ogni giorno di ulteriore ritardo”, allegando il certificato attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.;
-e poi con memoria, notificata il 17.10.2025 e depositata nella stessa giornata del 17.10.2025, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, con la quale il Direttore Generale, dopo aver richiamato la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 219 del 6.3.2025 e la rivalutazione delle quattro domande pervenute e dei relativi curricula, effettuata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale, ha nuovamente conferito l’incarico di Responsabile del Centro Salute Mentale di Potenza alla dott.ssa Anna Maria MI; con tale domanda la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione e/o elusione del giudicato.
Si è costituita in giudizio l’ASP, sostenendo l’infondatezza sia del ricorso introduttivo, sia della domanda, volta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, in quanto:
1) la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 219 del 6.3.2025 ha dichiarato l’illegittimità della predetta Del. n. 387 dell’8.6.2021, ordinando all’ASP “una nuova valutazione”, soltanto perché non era stata motivata la scelta della dott.ssa Anna Maria MI, in comparazione con gli altri aspiranti;
2) la conferma con la contestata Del. n. 719 del 29.8.2025 nell’incarico di Responsabile del Centro Salute Mentale di Potenza della dott.ssa Anna Maria MI, è stata preceduta dalla valutazione delle quattro domande pervenute e dei relativi curricula, effettuata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale in data 9.4.2025, all’esito della quale la dott.ssa Anna Maria MI ha riportato il migliore giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 19.11.2025 è stato dato l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., per aver rilevato:
1) l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo;
2) l’inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025 formulata con la memoria notificata, da riqualificarsi come motivi aggiunti, in quanto non ricadente nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha concesso alle parti il termine del 29.11.2025 per la presentazione di memorie concernenti esclusivamente tale questione pregiudiziale.
Con memoria del 27.11.2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, volta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, sostenendo che nella ripetizione del procedimento non erano stati prestabiliti “criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti”.
Con memoria del 28.11.2025 l’ASP ha nuovamente chiesto il rigetto della predetta domanda, rilevando, però, che, in sede di ottemperanza civile di un giudicato civile, i poteri del Giudice Amministrativo sono meramente esecutivi e non possono estendersi a profili di cognizione, che esulano dalla sua giurisdizione, in quanto il giudice amministrativo non può integrare e/o specificare il contenuto del giudicato civile.
Nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
Come già anticipato, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché dopo la sua proposizione l’ASP ha adempiuto alla Sentenza del Tribunale di Potenza n. 219 del 6.3.2025; ha provveduo, infatti a riaprire il procedimento conclusosi con l’adozione della deliberazione n. 719 del 29.8.2025, che ha confermato il precedente provvedimento di conferimento dell’incarico di Responsabile del Centro Salute Mentale di Potenza in favore della dott.ssa Anna Maria MI.
La domanda volta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, risulta invece inammissibile, perché questo giudice non può interpretare la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 219 del 6.3.2025 per valutare se l’attività successiva dell’ASP è conforme alle statuizioni della precedente Sentenza n. 219/2025, in quanto la sua decisione travalicherebbe l’ambito della giurisdizione amministrativa.
Come ha condivisibilmente rilevato la resistente, la consolidata giurisprudenza è unanime nel ritenere che, in sede di ottemperanza di un giudicato civile, i poteri del giudice amministrativo siano estremamente circoscritti e non possano estendersi a profili di cognizione che esulano dalla sua giurisdizione. In particolare, quando il giudice amministrativo è chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, la sua funzione è meramente esecutiva e non può in alcun modo integrare, modificare o specificare il contenuto del giudicato, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza. In tali ipotesi, il giudice amministrativo deve orientarsi a un criterio di “stretta continenza”, senza poter effettuare accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione, il che significherebbe, infatti, alterare il riparto di giurisdizione, permettendogli di recuperare, attraverso il giudizio di ottemperanza, un sindacato su un rapporto (nella specie, di pubblico impiego) su cui difetta di giurisdizione, come nel caso di specie in cui si verte sulla corretta esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (C.d.S., Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
Nella fattispecie, il Giudice del lavoro, ritenendo “ non adeguatamente motivata la valutazione e la scelta della dott.ssa MI né la comparazione effettuata con gli altri aspiranti, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ”, ha ordinato “ una nuova valutazione da conformarsi ai principi sopra enunciati ”; la ASP ha dato esecuzione a tale statuizione con la citata Deliberazione n. 719 del 29/08/2025, regolarmente pubblicata nell’Albo Pretorio dell’ASP, adottata sulla base della motivata proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale (nota prot. n. 37090 del 09.04.2025).
La questione dedotta con la memoria notificata, riqualificata come motivi aggiunti, introduce nuove questioni che appartengono alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto implicano un accertamento nel merito del rapporto sottostante che non può essere svolto dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza ad una Sentenza del Giudice Ordinario passata in giudicato, essendo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio dì esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria dei giudice che ha emesso la sentenza. Ne consegue che, qualora in sede di ottemperanza del giudicato civile il giudice amministrativo disponga un sindacato integrativo, individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva, ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione (Cass. Sez. Un. 27/12/ 2011 n.28812; cfr. anche Cass. Sez. Un. 10/10/2012, n. 8513; Cass. Sez. Un. 26/04/ 2013, n. 10060; Cass. Sez. Un. 08/11/2018, n. 28573; Cass. Sez. Un. 19/12/2011, n. 27277; Cass. Sez. Un. 19/07/2006, n. 16469).
Pertanto, applicando tali principi consolidati al caso di specie, emerge con chiarezza l’inammissibilità della domanda proposta con la memoria notificata (da qualificarsi come motivi aggiunti), atteso che le doglianze della ricorrente introducono una nuova questione di cognizione, che ricade nella giurisdizione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto sottostante (Giudice del Lavoro).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda, volta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, in quanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono eccezionali motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile la domanda, volta ad ottenere la declaratoria nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. della Del. n. 719 del 29.8.2025, indicando, ai fini della translatio judicii, il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE AN, Presidente
AS NO, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS NO | TE AN |
IL SEGRETARIO