Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
cir СашаCamp 77575 IN 07792/03 REPUB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 14898/01 Dott. Mario CICALA - Consigliere Cron. 17145 Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 77575 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 3801
contro
-1- CROCCHIONI PIETRO;
- intimato avverso la sentenza n. 197/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Atteso che: il contribuente, residente in [...]colpito dagli eventi sismici del 7/11 5/1984, ha usufruito delle provvidenze di cui alla legge n. 363 del 1984, relativa alla sospensione per l'anno 1984, del pagamento delle imposte dirette, e ha detratto dall'imponibile dell'anno successivo l'ammontare delle imposte sospese;
che l'Ufficio ha iscritto a ruolo 1' IRPEF calcolandone 1'imponibile senza la suddetta detrazione;
Tributaria Regionale, con che la Commissione ha accolto la tesi del contribuente, sentenza escludendo che le imposte e i contributi sospesi potessero considerarsi elementi positivi del reddito, come tali sottoposti a prelievo fiscale, ciò argomentando anche alla luce della legge interpretativa 13 maggio 1999 n. 133; che il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 28 della legge n. 133 del 1999; del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3 comma 2 bis;
della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 123 primo comma;
della 3 Legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; del DPR n. 597 del 1973, art. 2; del D.L. 29 maggio 1989 n. 202 convertito nella Legge n. 263 del 1989; che l'intimato non ha resistito;
che il proposto ricorso infondato e Va pertanto rigettato sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo la quale l'art. 3 comma secondo bis del DL n. 791 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986, che prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi ex art. 13 del D.L. n. 159 del 1984 come convertito nella legge n. 363 del 1984 (sospensione poi estesa dall'art. 13, comma 1 della legge n. 449 del 1997 a tutti i- tributi il cui pagamento sia stato sospeso a seguito di calamità naturali), non concorrono alla formazione dell'imponibile a' fini IRPEF ILOR, in virtù della interpretazione autentica dell'art. 28 della legge n. 133 del 1999, che deve considerarsi quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000; 8659/2001; 11248/2001; 14783/2001), non configurabili come oneri 4 deducibili dal reddito relativo al periodo di w imposta in cui sono stati eseguiti (Cass. 14780/2001; 512/2002), ma come somme da escludersi integralmente dal calcolo dell'imponibile; che non vi è luogo a liquidazione di spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Roma, li 22.10.2002 Il Relatore Il PresidentePresidente IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATODEPOT MAG. 2003 9 Pone. Frances Catania 5 Esente da registrazione sensi dell'art. 13 quinquies L a Legge 26/5/84 n°159