Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui e' annesso il testo nella traduzione italiana.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui e' annesso il testo nella traduzione italiana.