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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5307/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002221159 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 17/06/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320230002221159 (invece di n.29320230002777442000) notificata in data 22/04/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, con la quale il comune di Scordia chiede il pagamento della somma di € 1.158,00 per IMU anno 2016, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
- per omessa compilazione della relazione di notifica;
- per omessa notifica dell'atto presupposto;
- per decadenza e prescrizione;
- per errata determinazione dell'imposta;
- per illegittima duplicazione delle sanzioni.
Il comune di Scordia si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso cartella esattoriale di altro contribuente, insiste sulla legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio da distarsi in favore dei difensori nominati.
Si costituisce anche l'Agenzia Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa, allegando relata di notifica della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preliminarmente, disattende l'eccezione di inammissibilità avanzata dal comune di
Scordia in quanto trattasi di evidente errore di trascrizione del numero della cartella impugnata,
n.29320230002221159 invece di n.29320230002777442000, essendo esatto l'importo della tassa dovuta per l'anno 2016 e la sua notifica. Nulla rileva l'errata allegazione di altra cartella esattoriale.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva, alla luce delle nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla L. n.296/06 (Finanziaria 2007), che l'eccezione relativa alla omessa notifica dell'atto presupposto dal quale trae origine l'iscrizione a ruolo, assorbente rispetto alle altre, è fondata e va accolta.
Invero, l'art.1, commi dal 161 al 167, ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali
(ICI, TARSU, TARI che sta diventando TIA, TOSAP, TARES etc.) prevedendo una disciplina unitaria in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli Enti Locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione. Dal 01/01/2007, quindi, è consentita all'Ente Locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio, da notificare, a pena di decadenza e con i requisiti previsti dai commi dal 161 al 167, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al pagamento della tassa. Le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 01/01/2007.
Nel caso in esame, trattandosi di IMU anno 2016, l'ente impositore, in forza della L. n.296/06, non può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo se prima non emette l'avviso di accertamento d'ufficio da notificare, a pena di decadenza e con i requisiti previsti dai commi dal 161 al 167, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al pagamento della tassa. Notifica dell'atto presupposto che, anche se riportata nella motivazione della cartella esattoriale impugnata, non viene provata, a nulla rilevando la relata prodotta in quanto non riconducibile all'accertamento in questione.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico soltanto del comune di Scordia, unico responsabile dell'omissione, e liquidate a favore della ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna il comune di Scordia al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in € 200,00 (euro duecento/00).
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5307/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002221159 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 17/06/2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320230002221159 (invece di n.29320230002777442000) notificata in data 22/04/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione, con la quale il comune di Scordia chiede il pagamento della somma di € 1.158,00 per IMU anno 2016, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
- per omessa compilazione della relazione di notifica;
- per omessa notifica dell'atto presupposto;
- per decadenza e prescrizione;
- per errata determinazione dell'imposta;
- per illegittima duplicazione delle sanzioni.
Il comune di Scordia si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso cartella esattoriale di altro contribuente, insiste sulla legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio da distarsi in favore dei difensori nominati.
Si costituisce anche l'Agenzia Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa, allegando relata di notifica della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preliminarmente, disattende l'eccezione di inammissibilità avanzata dal comune di
Scordia in quanto trattasi di evidente errore di trascrizione del numero della cartella impugnata,
n.29320230002221159 invece di n.29320230002777442000, essendo esatto l'importo della tassa dovuta per l'anno 2016 e la sua notifica. Nulla rileva l'errata allegazione di altra cartella esattoriale.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva, alla luce delle nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla L. n.296/06 (Finanziaria 2007), che l'eccezione relativa alla omessa notifica dell'atto presupposto dal quale trae origine l'iscrizione a ruolo, assorbente rispetto alle altre, è fondata e va accolta.
Invero, l'art.1, commi dal 161 al 167, ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali
(ICI, TARSU, TARI che sta diventando TIA, TOSAP, TARES etc.) prevedendo una disciplina unitaria in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli Enti Locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione. Dal 01/01/2007, quindi, è consentita all'Ente Locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio, da notificare, a pena di decadenza e con i requisiti previsti dai commi dal 161 al 167, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al pagamento della tassa. Le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 01/01/2007.
Nel caso in esame, trattandosi di IMU anno 2016, l'ente impositore, in forza della L. n.296/06, non può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo se prima non emette l'avviso di accertamento d'ufficio da notificare, a pena di decadenza e con i requisiti previsti dai commi dal 161 al 167, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al pagamento della tassa. Notifica dell'atto presupposto che, anche se riportata nella motivazione della cartella esattoriale impugnata, non viene provata, a nulla rilevando la relata prodotta in quanto non riconducibile all'accertamento in questione.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico soltanto del comune di Scordia, unico responsabile dell'omissione, e liquidate a favore della ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna il comune di Scordia al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in € 200,00 (euro duecento/00).
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè