CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
07103-25 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
REPUBBLICA ITALIANA d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio In nome del Popolo italiano
☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. 96/2025
- Presidente - AE De MI
UP 23/01/2025- AN LO
IM LL R.G.N. 32378/2024
NE PA DU
FE ON - Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposto da
KA IL, nata in [...] il [...]
KA PO, nata in [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria dell'avvocato DR Casula, difensore della parte civile AT
AU;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE ON;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'avvocato DR Casula, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Michela Reggio D'Aci, sostituto processuale dell'avvocato
IT BO, difensore di KA IL e di KA PO, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
fir RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/06/2022 il Tribunale di Pesaro ha ritenuto IL
KA e PO KA responsabili del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., perché, in concorso tra loro, trattenendo all'estero la minore RI IA
AT, figlia della prima e sorella della seconda, la sottraevano all'altro genitore
AU AT, impedendo allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con la medesima sentenza le imputate sono state condannate al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 15.000.
La Corte di appello di Ancona ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il difensore delle imputate, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto la minore è di nazionalità polacca, ha vissuto in Polonia dal mese di marzo 2010 al mese di giugno 2016 e i fatti si sono svolti interamente in tale
Stato. Aggiunge il difensore che gli artt. 3 e 8 del regolamento Bruxelles II bis stabiliscono che la giurisdizione non appartiene all'Italia ma alla Polonia, luogo di residenza abituale della minore.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di primo grado. All'udienza del 12 novembre 2021
è stata dichiarata l'assenza delle imputate, che erano ignare del procedimento in corso.
Si rileva, inoltre, che non è stata effettuata la traduzione degli atti in lingua comprensibile alla imputata KA. La censura era stata proposta in appello, ma la Corte ha confuso le due imputate ritenendo che l'eccezione fosse relativa a PO OL.
Si contesta, inoltre, la sussistenza del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di testimonianze di soggetti coinvolti in un vero e proprio rapimento della minore posto in essere insieme al padre.
Si deduce, in terzo luogo, il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata PO OL, e che si è limitata a difendere lei e la madre dall'attacco del gruppo guidato dalla persona offesa per prelevare coattivamente la sorella IA e condurla in Italia.
In quarto luogo, si rileva il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche all'imputata KA, non avendo la Corte adeguatamente considerato che ha agito per difendere i diritti e gli interessi della propria figlia minore, tanto da aver incardinato un giudizio civile in Polonia. Sotto questo profilo la difesa invoca la scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere.
In quinto luogo, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di escludere l'immediata esecuzione della provvisionale, in quanto la famiglia non disponeva di redditi sufficienti a pagarla.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata attivazione della procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja per il rientro della minore.
La minore, arrivata in Polonia il 30 gennaio 2018 accompagnato dal proprio padre, sarebbe dovuta rimanere con la madre fino al 6 gennaio 2019 secondo l'accordo siglato dai coniugi. È del tutto inverosimile, quindi, la ricostruzione fattuale del padre, che ha lamentato l'illegittima sottrazione ad opera della madre a partire dal 3 gennaio 2019.
In secondo luogo si deduce la violazione dell'art 574-bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., avendo la Corte d'appello accertato a carico di uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale la presunta commissione del reato;
nella prospettazione difensiva sarebbe stato, piuttosto, il padre, recandosi in Polonia, a commettere il reato e contro di lui si sarebbe dovuto procedere.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo del reato avendo l'imputata KA agito nel rispetto della normativa polacca, ritenendo che la sua condotta non costituisse reato, non essendo finalizzata a sottrarre la minore al padre. E, infatti, ha avviato un procedimento giudiziario in Polonia proprio perché non intendeva assumere arbitrariamente alcun tipo di decisione riguardante la minore ma solo preservarne l'integrità psicofisica.
2.5 Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata audizione del minore nel corso del giudizio penale. Deduce il difensore che l'art. 12 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, se è capace di discernimento;
analoghe previsioni sono contenute all'art. 315-bis cod. civ. e 336-
bis cod. civ.
Anche la convenzione di Lanzarote del 2007, malgrado riguardi più specificamente la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, contiene principi che si estendono alla protezione del minore in tutte le fasi del procedimento penale prevedendo l'obbligo di ascolto in modo protetto.
Br 3 All'epoca del giudizio di secondo grado la minore arriva al 14 anni e, quindi, aveva certamente la capacità di esprimere le proprie opinioni in modo consapevole e avrebbe potuto fornire la propria versione dei fatti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 2. primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è manifestamente infondato.
La circostanza che il trattenimento del minore all'estero sia stato posto in essere dopo l'uscita concordata con l'altro genitore (e, dunque, inizialmente legittima) dal territorio italiano non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sottrazione o di trattenimento di minore all'estero di cui all'art 574-bis cod. pen. è reato di evento (costituito dall'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale), e non già di mera condotta (Sez. 6,
n. 8660 del 11/12/2018, Rv 275086-01; Sez. 6, n. 7777 del 14/12/2017, dep.
2018, Rv. 272772-01). La fattispecie in esame, infatti, punisce la condotta di sottrazione di minore nei confronti del genitore esercente la responsabilità genitoriale, condotta che il legislatore ha già previsto possa essere realizzata anche con il trattenimento all'estero contro la volontà di costui. È, quindi, la stessa norma a stabilire la punibilità della condotta realizzata interamente all'estero in quanto l'elemento di collegamento con la giurisdizione italiana è pur sempre rappresentato dall'evento, che deve verificarsi sul territorio dello Stato.
L'evento va posto in correlazione al luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale, concordata con l'altro genitore, al momento della arbitraria decisione di trasferirlo o trattenerlo all'estero. È, infatti, in tale luogo che si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto (Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, Rv. 275086 - 01).
La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1080, ratificata con I. n. 64 del 1994
e vigente anche in Polonia, disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori e qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di residenza abituale di quest'ultimo immediatamente prima del suo trasferimento mancato rientro (art. 3).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che la nozione di residenza abituale, delineata dalla suddetta convenzione non coincide con quella
4 di domicilio né con quella di residenza in senso formale ma corrisponde ad una ' situazione di fatto e coincide con il luogo in cui il minore ha consolidato, consolida
(the) ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una serie di affetti relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico (Sez. 1 civ., n. 30123 del 14/12/2017, Rv 646487).
Nel caso di specie, emerge dalle sentenze di merito che, dopo aver vissuto in
Polonia, nel luglio del 2016 i genitori avevano deciso di trasferire la famiglia in
Italia. Nel successivo mese di novembre i due genitori avevano interrotto la convivenza e si erano rivolti al Tribunale per regolare l'affidamento e il mantenimento della figlia, giungendo ad un accordo, omologato dal Tribunale di
Pesaro, secondo cui la minore sarebbe stata affidata ad entrambi, vivendo parte in Italia a Pesaro e parte in Polonia a Varsavia. Come rilevato nel ricorso (pag. 3) la minore avrebbe dovuto rimanere in Italia con il padre durante l'anno scolastico e trascorrere le vacanze con la madre in Polonia.
I genitori, quindi, avevano deciso di regolamentare i propri rapporti secondo l'ordinamento italiano, avevano concluso un accordo omologato dal Tribunale di
Pesaro, fissando la residenza della minore, durante tutto l'anno scolastico, in Italia, da ritenersi, sulla base dei principi sopra enunciati, residenza abituale della stessa al momento del suo indebito trattenimento in Polonia, dove si era recata per passare alcuni giorni di vacanza con la madre.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Va, in primo luogo, esaminato il profilo della regolarità delle notificazioni del processo di primo grado.
Dall'esame degli atti emerge che risultava l'indirizzo di residenza a Varsavia di entrambe le imputate e che in quel luogo sono state loro inviate, secondo il regime delle notificazioni all'estero, due raccomandate con invito a eleggere domicilio in Italia. Poiché, però, le raccomandate non sono state ritirate, il pubblico ministero ha emesso decreto di irreperibilità. Il Tribunale, rilevata l'irritualità del decreto di irreperibilità, emesso solo perché le raccomandate non erano state ritirate, all'udienza del 19/04/2021, lo ha revocato e ha restituito gli atti al pubblico ministero.
Le successive notificazioni sono state, pertanto, regolarmente rinnovate nelle forme dell'art. 169 cod proc. pen., mediante consegna al difensore, stante l'assenza di dichiarazione di domicilio in Italia e la regolare notificazione dell'invito a eleggerlo.
Successivamente PO AN è stata rintracciata in Milano (verbale del
30/11/2021, nel quale contestualmente dichiarava di comprendere correttamente la lingua italiana).
5 Il motivo di ricorso, quindi, è infondato, essendo le notificazioni dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio correttamente eseguite.
Rilevano le ricorrenti che, all'udienza del 12/11/2021 il giudice si avvedeva dell'esistenza di un errore sia nel nome che nel cognome dell'imputata, tale da portare all'individuazione di un diverso soggetto di sesso maschile.
Premesso che la censura non è stata fatta oggetto di specifico motivo di ricorso essendo riportata nella parte narrativa che introduce l'impugnazione, va rilevato che dalla sentenza di primo grado emerge che nel decreto di citazione a giudizio il solo cognome dell'imputata KA era indicato come
RZ. Trattandosi di un evidente errore materiale, correttamente ne è
stata disposta la correzione in udienza. Del resto, l'imputata non ha nemmeno dedotto quale sia il pregiudizio concreto derivatole da tale errore, per cui, sotto questo profilo, la doglianza presenta profili di inammissibilità.
3.2. Infondata è, inoltre, la censura relativa alla omessa traduzione degli atti in una lingua comprensibile all'imputata KA.
L'art. 143, comma 1, attribuisce all'imputato che non conosce la lingua italiana il diritto di farsi assistere da un interprete, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, degli atti elencati al comma 2 della medesima disposizione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 143 citato non prevede l'obbligo indiscriminato della traduzione e della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere- dovere di valutarne la necessità (ex multis, Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023,
Kakashvili Rv. 284528-01).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ricorrente RZ non necessitasse di un interprete, non essendo in alcun modo emersa nel procedimento la mancata o non sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.
3.3. La censura relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 574-bis cod.
pen. è inammissibile perché interamente versata in fatto.
La Corte di appello ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa, il cui racconto è riscontrato dalle e-mail scambiate dalle parti e dalle deposizioni testimoniali assunte.
pr 16 In particolare, il padre aveva perso ogni contatto con la figlia dal 30/12/2018; il 03/01/2019, giorno in cui la madre avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa, aveva ricevuto una e-mail con cui veniva avvisato che la figlia non voleva tornare in Italia e che era stata avviata una causa per l'affidamento in Polonia. Egli era, quindi, partito per la Polonia, aveva chiesto aiuto alla polizia polacca e si era rivolto a una agenzia di investigazioni, che aveva rintracciato la minore a 400 chilometri di distanza dalla casa di Varsavia, dove avrebbe dovuto essere.
(cle) Non vi è traccia di un presunto accorso relativo al fatto che la figlia potesse trascorrere le vacanze in un luogo sconosciuto.
Il teste DR RIni, che ha accompagnato la parte civile e la sorella in
Polonia, ha rilasciato dichiarazioni corrispondenti, riferendo che fu la minore,
appena visto il padre, a entrare di sua spontanea volontà nell'auto, piangendo perché diceva di aver avuto paura di non rivederli più.
PO AN ha fornito un contributo causale rilevante alla condotta della madre, in quanto, ritrovata dalla parte civile insieme a quest'ultima e alla sorella, non ha assunto solo una posizione difensiva in favore della RZ, ma ha cercato di strappare la piccola al padre. (Mar) logica
Tale ricostruzione, logia e immune da vizi, si sottrae alle censure mosse con il ricorso, con cui si sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
3.4. In quarto luogo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti all'imputata KA.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli,
Rv. 271269 01).
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, ponendo a fondamento del diniego circostanze attenuanti generiche la gravità del fatto e l'intensità del dolo, in quanto l'imputata, con ferma determinazione, violando gli accordi omologati dal Tribunale di Pesaro, ha trattenuto la minore all'estero in un luogo sconosciuto al padre, che solo dopo difficili ricerche è riuscito a rintracciare la figlia con la quale gli erano stati impediti contatti anche telefonici.
Pr 3.5. infondata è, anche, la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla richiesta di escludere l'immediata esecuzione della provvisionale.
Sulla sospensione della provvisionale la Corte ha confermato le statuizioni civili, essendo onere delle imputate dimostrare il danno grave che il suo pagamento avrebbe arrecato al loro patrimonio (Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019,
Guzzi, Rv. 275941 01, secondo cui in tema di impugnazione delle statuizioni
-
civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente).
4. Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
La mancata applicazione della convenzione dell'Aja, del 25 ottobre 1080, ratificata con I. n. 64 del 1994, che disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, non scrimina la condotta delle imputate, che hanno agito in violazione di un accordo omologato dal
Tribunale di Pesaro, per l'affidamento e il collocamento della minore.
Inammissibile, invece, è il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 574-
bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., avendo la Corte d'appello accertato a carico di uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale la presunta commissione del reato, poiché è stato il padre, recandosi in Polonia, a sottrarre la figlia alla madre.
La doglianza è formulata in modo del tutto generico e, in ogni caso, contrasta con la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, riproponendo una diversa, e inammissibile, valutazione delle risultanze processuali.
5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., è infondato.
Il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è, infatti, la coscienza e volontà di trattenere il minore all'estero contro la volontà del genitore impedendo l'esercizio della potestà genitoriale, mentre non rilevano eventuali personali convinzioni sulla liceità del proprio agire.
6. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce che illegittimamente non sarebbe stata sentita la minore, è inammissibile, in quanto non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello.
In ogni caso è infondata perché l'audizione della minore non è stata richiesta da alcuna parte nel giudizio di merito. for 8 7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le imputate vanno,
conseguentemente, condannate al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che vengono liquidate in euro 4500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrential pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla arte civile AT AU, che liquida in euro
4.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/01/2025
FE ой Il Presidente Il Consigliere
Mittmien AE De MI
)
E
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta,
a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 23/01/2025
Il Presidente
Edi
SEZIONE VI PENALE
20 FEB 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.s iuseppina Cirimele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Pr
a norma dell'art. 52
REPUBBLICA ITALIANA d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio In nome del Popolo italiano
☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. 96/2025
- Presidente - AE De MI
UP 23/01/2025- AN LO
IM LL R.G.N. 32378/2024
NE PA DU
FE ON - Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposto da
KA IL, nata in [...] il [...]
KA PO, nata in [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria dell'avvocato DR Casula, difensore della parte civile AT
AU;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE ON;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'avvocato DR Casula, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Michela Reggio D'Aci, sostituto processuale dell'avvocato
IT BO, difensore di KA IL e di KA PO, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
fir RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/06/2022 il Tribunale di Pesaro ha ritenuto IL
KA e PO KA responsabili del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., perché, in concorso tra loro, trattenendo all'estero la minore RI IA
AT, figlia della prima e sorella della seconda, la sottraevano all'altro genitore
AU AT, impedendo allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con la medesima sentenza le imputate sono state condannate al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 15.000.
La Corte di appello di Ancona ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il difensore delle imputate, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto la minore è di nazionalità polacca, ha vissuto in Polonia dal mese di marzo 2010 al mese di giugno 2016 e i fatti si sono svolti interamente in tale
Stato. Aggiunge il difensore che gli artt. 3 e 8 del regolamento Bruxelles II bis stabiliscono che la giurisdizione non appartiene all'Italia ma alla Polonia, luogo di residenza abituale della minore.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di primo grado. All'udienza del 12 novembre 2021
è stata dichiarata l'assenza delle imputate, che erano ignare del procedimento in corso.
Si rileva, inoltre, che non è stata effettuata la traduzione degli atti in lingua comprensibile alla imputata KA. La censura era stata proposta in appello, ma la Corte ha confuso le due imputate ritenendo che l'eccezione fosse relativa a PO OL.
Si contesta, inoltre, la sussistenza del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di testimonianze di soggetti coinvolti in un vero e proprio rapimento della minore posto in essere insieme al padre.
Si deduce, in terzo luogo, il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata PO OL, e che si è limitata a difendere lei e la madre dall'attacco del gruppo guidato dalla persona offesa per prelevare coattivamente la sorella IA e condurla in Italia.
In quarto luogo, si rileva il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche all'imputata KA, non avendo la Corte adeguatamente considerato che ha agito per difendere i diritti e gli interessi della propria figlia minore, tanto da aver incardinato un giudizio civile in Polonia. Sotto questo profilo la difesa invoca la scriminante dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere.
In quinto luogo, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di escludere l'immediata esecuzione della provvisionale, in quanto la famiglia non disponeva di redditi sufficienti a pagarla.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata attivazione della procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja per il rientro della minore.
La minore, arrivata in Polonia il 30 gennaio 2018 accompagnato dal proprio padre, sarebbe dovuta rimanere con la madre fino al 6 gennaio 2019 secondo l'accordo siglato dai coniugi. È del tutto inverosimile, quindi, la ricostruzione fattuale del padre, che ha lamentato l'illegittima sottrazione ad opera della madre a partire dal 3 gennaio 2019.
In secondo luogo si deduce la violazione dell'art 574-bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., avendo la Corte d'appello accertato a carico di uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale la presunta commissione del reato;
nella prospettazione difensiva sarebbe stato, piuttosto, il padre, recandosi in Polonia, a commettere il reato e contro di lui si sarebbe dovuto procedere.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo del reato avendo l'imputata KA agito nel rispetto della normativa polacca, ritenendo che la sua condotta non costituisse reato, non essendo finalizzata a sottrarre la minore al padre. E, infatti, ha avviato un procedimento giudiziario in Polonia proprio perché non intendeva assumere arbitrariamente alcun tipo di decisione riguardante la minore ma solo preservarne l'integrità psicofisica.
2.5 Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata audizione del minore nel corso del giudizio penale. Deduce il difensore che l'art. 12 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, se è capace di discernimento;
analoghe previsioni sono contenute all'art. 315-bis cod. civ. e 336-
bis cod. civ.
Anche la convenzione di Lanzarote del 2007, malgrado riguardi più specificamente la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, contiene principi che si estendono alla protezione del minore in tutte le fasi del procedimento penale prevedendo l'obbligo di ascolto in modo protetto.
Br 3 All'epoca del giudizio di secondo grado la minore arriva al 14 anni e, quindi, aveva certamente la capacità di esprimere le proprie opinioni in modo consapevole e avrebbe potuto fornire la propria versione dei fatti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 2. primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è manifestamente infondato.
La circostanza che il trattenimento del minore all'estero sia stato posto in essere dopo l'uscita concordata con l'altro genitore (e, dunque, inizialmente legittima) dal territorio italiano non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sottrazione o di trattenimento di minore all'estero di cui all'art 574-bis cod. pen. è reato di evento (costituito dall'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale), e non già di mera condotta (Sez. 6,
n. 8660 del 11/12/2018, Rv 275086-01; Sez. 6, n. 7777 del 14/12/2017, dep.
2018, Rv. 272772-01). La fattispecie in esame, infatti, punisce la condotta di sottrazione di minore nei confronti del genitore esercente la responsabilità genitoriale, condotta che il legislatore ha già previsto possa essere realizzata anche con il trattenimento all'estero contro la volontà di costui. È, quindi, la stessa norma a stabilire la punibilità della condotta realizzata interamente all'estero in quanto l'elemento di collegamento con la giurisdizione italiana è pur sempre rappresentato dall'evento, che deve verificarsi sul territorio dello Stato.
L'evento va posto in correlazione al luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale, concordata con l'altro genitore, al momento della arbitraria decisione di trasferirlo o trattenerlo all'estero. È, infatti, in tale luogo che si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto (Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, Rv. 275086 - 01).
La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1080, ratificata con I. n. 64 del 1994
e vigente anche in Polonia, disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori e qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di residenza abituale di quest'ultimo immediatamente prima del suo trasferimento mancato rientro (art. 3).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che la nozione di residenza abituale, delineata dalla suddetta convenzione non coincide con quella
4 di domicilio né con quella di residenza in senso formale ma corrisponde ad una ' situazione di fatto e coincide con il luogo in cui il minore ha consolidato, consolida
(the) ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una serie di affetti relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico (Sez. 1 civ., n. 30123 del 14/12/2017, Rv 646487).
Nel caso di specie, emerge dalle sentenze di merito che, dopo aver vissuto in
Polonia, nel luglio del 2016 i genitori avevano deciso di trasferire la famiglia in
Italia. Nel successivo mese di novembre i due genitori avevano interrotto la convivenza e si erano rivolti al Tribunale per regolare l'affidamento e il mantenimento della figlia, giungendo ad un accordo, omologato dal Tribunale di
Pesaro, secondo cui la minore sarebbe stata affidata ad entrambi, vivendo parte in Italia a Pesaro e parte in Polonia a Varsavia. Come rilevato nel ricorso (pag. 3) la minore avrebbe dovuto rimanere in Italia con il padre durante l'anno scolastico e trascorrere le vacanze con la madre in Polonia.
I genitori, quindi, avevano deciso di regolamentare i propri rapporti secondo l'ordinamento italiano, avevano concluso un accordo omologato dal Tribunale di
Pesaro, fissando la residenza della minore, durante tutto l'anno scolastico, in Italia, da ritenersi, sulla base dei principi sopra enunciati, residenza abituale della stessa al momento del suo indebito trattenimento in Polonia, dove si era recata per passare alcuni giorni di vacanza con la madre.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Va, in primo luogo, esaminato il profilo della regolarità delle notificazioni del processo di primo grado.
Dall'esame degli atti emerge che risultava l'indirizzo di residenza a Varsavia di entrambe le imputate e che in quel luogo sono state loro inviate, secondo il regime delle notificazioni all'estero, due raccomandate con invito a eleggere domicilio in Italia. Poiché, però, le raccomandate non sono state ritirate, il pubblico ministero ha emesso decreto di irreperibilità. Il Tribunale, rilevata l'irritualità del decreto di irreperibilità, emesso solo perché le raccomandate non erano state ritirate, all'udienza del 19/04/2021, lo ha revocato e ha restituito gli atti al pubblico ministero.
Le successive notificazioni sono state, pertanto, regolarmente rinnovate nelle forme dell'art. 169 cod proc. pen., mediante consegna al difensore, stante l'assenza di dichiarazione di domicilio in Italia e la regolare notificazione dell'invito a eleggerlo.
Successivamente PO AN è stata rintracciata in Milano (verbale del
30/11/2021, nel quale contestualmente dichiarava di comprendere correttamente la lingua italiana).
5 Il motivo di ricorso, quindi, è infondato, essendo le notificazioni dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio correttamente eseguite.
Rilevano le ricorrenti che, all'udienza del 12/11/2021 il giudice si avvedeva dell'esistenza di un errore sia nel nome che nel cognome dell'imputata, tale da portare all'individuazione di un diverso soggetto di sesso maschile.
Premesso che la censura non è stata fatta oggetto di specifico motivo di ricorso essendo riportata nella parte narrativa che introduce l'impugnazione, va rilevato che dalla sentenza di primo grado emerge che nel decreto di citazione a giudizio il solo cognome dell'imputata KA era indicato come
RZ. Trattandosi di un evidente errore materiale, correttamente ne è
stata disposta la correzione in udienza. Del resto, l'imputata non ha nemmeno dedotto quale sia il pregiudizio concreto derivatole da tale errore, per cui, sotto questo profilo, la doglianza presenta profili di inammissibilità.
3.2. Infondata è, inoltre, la censura relativa alla omessa traduzione degli atti in una lingua comprensibile all'imputata KA.
L'art. 143, comma 1, attribuisce all'imputato che non conosce la lingua italiana il diritto di farsi assistere da un interprete, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, degli atti elencati al comma 2 della medesima disposizione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 143 citato non prevede l'obbligo indiscriminato della traduzione e della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere- dovere di valutarne la necessità (ex multis, Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023,
Kakashvili Rv. 284528-01).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ricorrente RZ non necessitasse di un interprete, non essendo in alcun modo emersa nel procedimento la mancata o non sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.
3.3. La censura relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 574-bis cod.
pen. è inammissibile perché interamente versata in fatto.
La Corte di appello ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa, il cui racconto è riscontrato dalle e-mail scambiate dalle parti e dalle deposizioni testimoniali assunte.
pr 16 In particolare, il padre aveva perso ogni contatto con la figlia dal 30/12/2018; il 03/01/2019, giorno in cui la madre avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa, aveva ricevuto una e-mail con cui veniva avvisato che la figlia non voleva tornare in Italia e che era stata avviata una causa per l'affidamento in Polonia. Egli era, quindi, partito per la Polonia, aveva chiesto aiuto alla polizia polacca e si era rivolto a una agenzia di investigazioni, che aveva rintracciato la minore a 400 chilometri di distanza dalla casa di Varsavia, dove avrebbe dovuto essere.
(cle) Non vi è traccia di un presunto accorso relativo al fatto che la figlia potesse trascorrere le vacanze in un luogo sconosciuto.
Il teste DR RIni, che ha accompagnato la parte civile e la sorella in
Polonia, ha rilasciato dichiarazioni corrispondenti, riferendo che fu la minore,
appena visto il padre, a entrare di sua spontanea volontà nell'auto, piangendo perché diceva di aver avuto paura di non rivederli più.
PO AN ha fornito un contributo causale rilevante alla condotta della madre, in quanto, ritrovata dalla parte civile insieme a quest'ultima e alla sorella, non ha assunto solo una posizione difensiva in favore della RZ, ma ha cercato di strappare la piccola al padre. (Mar) logica
Tale ricostruzione, logia e immune da vizi, si sottrae alle censure mosse con il ricorso, con cui si sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
3.4. In quarto luogo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti all'imputata KA.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli,
Rv. 271269 01).
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, ponendo a fondamento del diniego circostanze attenuanti generiche la gravità del fatto e l'intensità del dolo, in quanto l'imputata, con ferma determinazione, violando gli accordi omologati dal Tribunale di Pesaro, ha trattenuto la minore all'estero in un luogo sconosciuto al padre, che solo dopo difficili ricerche è riuscito a rintracciare la figlia con la quale gli erano stati impediti contatti anche telefonici.
Pr 3.5. infondata è, anche, la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla richiesta di escludere l'immediata esecuzione della provvisionale.
Sulla sospensione della provvisionale la Corte ha confermato le statuizioni civili, essendo onere delle imputate dimostrare il danno grave che il suo pagamento avrebbe arrecato al loro patrimonio (Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019,
Guzzi, Rv. 275941 01, secondo cui in tema di impugnazione delle statuizioni
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civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente).
4. Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
La mancata applicazione della convenzione dell'Aja, del 25 ottobre 1080, ratificata con I. n. 64 del 1994, che disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, non scrimina la condotta delle imputate, che hanno agito in violazione di un accordo omologato dal
Tribunale di Pesaro, per l'affidamento e il collocamento della minore.
Inammissibile, invece, è il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 574-
bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., avendo la Corte d'appello accertato a carico di uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale la presunta commissione del reato, poiché è stato il padre, recandosi in Polonia, a sottrarre la figlia alla madre.
La doglianza è formulata in modo del tutto generico e, in ogni caso, contrasta con la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, riproponendo una diversa, e inammissibile, valutazione delle risultanze processuali.
5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., è infondato.
Il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è, infatti, la coscienza e volontà di trattenere il minore all'estero contro la volontà del genitore impedendo l'esercizio della potestà genitoriale, mentre non rilevano eventuali personali convinzioni sulla liceità del proprio agire.
6. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce che illegittimamente non sarebbe stata sentita la minore, è inammissibile, in quanto non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello.
In ogni caso è infondata perché l'audizione della minore non è stata richiesta da alcuna parte nel giudizio di merito. for 8 7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le imputate vanno,
conseguentemente, condannate al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che vengono liquidate in euro 4500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrential pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla arte civile AT AU, che liquida in euro
4.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/01/2025
FE ой Il Presidente Il Consigliere
Mittmien AE De MI
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Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta,
a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 23/01/2025
Il Presidente
Edi
SEZIONE VI PENALE
20 FEB 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.s iuseppina Cirimele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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