Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 7103
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Sentenza 23 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 96/2025 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal giudice Gaetano De Amicis. Le parti in causa, due imputate, hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di sottrazione di minore, riducendo però la pena. Le imputate hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la nullità delle notificazioni, la sussistenza del reato e la motivazione in merito all'applicazione delle circostanze attenuanti.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti. In particolare, ha affermato che la giurisdizione italiana sussiste in quanto l'evento di sottrazione si è consumato in Italia, nonostante il trattenimento sia avvenuto all'estero. Inoltre, ha confermato la regolarità delle notificazioni e la sussistenza del reato, sottolineando che il dolo richiesto dalla norma penale era presente. Infine, ha ritenuto che la motivazione riguardante le circostanze attenuanti fosse adeguata, considerando la gravità del fatto e l'intensità del dolo. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 7103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7103
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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