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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2413/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11641/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
GI AM - Cenro Direzionale Di Napoli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPI n. 01276202500000043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CPI n. 01276202500000043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22172/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/05/2025 all'Agenzia delle entrate - ON (di seguito AER) e alla GI AM (di seguito GI), Ricorrente_1 impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276202500000043, allo stesso notificata in data 15/04/2025, nonché le cartelle di pagamento n.
1220140004896076 e n. 1220240001253126 concernenti il pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2009 e 2018.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la mancata notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti prodromici;
2) la decadenza e/o prescrizione del credito;
3) la carenza di legittimazione con riferimento all'anno 2018.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AER, la quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto per i motivi meglio indicati nelle controdeduzioni depositate.
3. Il contribuente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In data antecedente alla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione, AER ha dedotto l'intervenuta notifica dei seguenti atti:
a) Cartella di pagamento n. 1220140004896076, che risulta regolarmente notificata in data 21/10/2014 al ricorrente personalmente;
b) Cartella di pagamento n. 1220240001253126, che risulta regolarmente notificata in data 23/09/2024 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con comunicazione di avvenuta notifica consegnata a mani della moglie del ricorrente il 26/09/2024. Diversamente da quanto osserva il ricorrente: i) la documentazione riguarda anche la cartella di pagamento indicata e non solo altra cartella pure notificata contestualmente al sig. Ricorrente_1; ii) la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, essendo irrilevante la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 24899 del 18/08/2022);
c) Intimazione di pagamento n. 01220159006867653, relativa alla cartella di pagamento n.
1220140004896076, regolarmente notificata in data 23/10/2015 a mani del destinatario;
d) Intimazione di pagamento n. 01220189000019663, relativa alla cartella di pagamento n. 1220140004896076, regolarmente notificata in data 12/07/2018 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con l'invio di regolare raccomandata, ricevuta dal destinatario;
e) Intimazione di pagamento n. 01220249000575331, relativa alla cartella di pagamento n.
1220140004896076, regolarmente notificata in data 18/05/2024 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con l'invio di regolare raccomandata, ricevuta dal destinatario.
1.2. Ne consegue che il ricorrente ha ricevuto non solo le cartelle di pagamento, ma anche le successive intimazioni di pagamento, valide come atti interruttivi della prescrizione.
1.3. Inoltre, va ricordato che «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non Banca_2 una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica» (Cass. n. 6436 del 2025; si vedano, altresì, Cass. n. 26311 del 2025; Cass. n. 25756 del 2025; Cass. n. 21945 del 2025; Cass. n. 21395 del 2025; Cass. n. 13329 del 2025; Cass. n. 32671 del 2024; Cass.
n. 22108 del 2024).
1.4. In altri termini, l'impugnazione della cartella di pagamento unitamente all'intimazione di pagamento con la quale la contribuente ha avuto conoscenza dell'atto, costituisce un onere e non già una facoltà, sicché, in assenza di impugnazione della cartella, la stessa non è più contestabile a seguito della notificazione di una successiva intimazione di pagamento ovvero di un preavviso di fermo.
1.5. Non avendo impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220249000575331, il contribuente – con riferimento alla cartella di pagamento n. 1220140004896076 – non può far valere in questa sede la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione (18/05/2024), ma solo la prescrizione
(triennale) maturata da detta notifica alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Prescrizione che, peraltro, è, all'evidenza, non maturata.
1.6. Né, a maggior ragione, è maturata la prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento
1220240001253126, notificata il 23/09/2024.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di AER, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.
2.2. Nulla per le spese in favore della GI, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente costituita, delle spese di lite, che si liquidano in euro 250, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11641/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
GI AM - Cenro Direzionale Di Napoli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPI n. 01276202500000043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CPI n. 01276202500000043 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22172/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/05/2025 all'Agenzia delle entrate - ON (di seguito AER) e alla GI AM (di seguito GI), Ricorrente_1 impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276202500000043, allo stesso notificata in data 15/04/2025, nonché le cartelle di pagamento n.
1220140004896076 e n. 1220240001253126 concernenti il pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2009 e 2018.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la mancata notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti prodromici;
2) la decadenza e/o prescrizione del credito;
3) la carenza di legittimazione con riferimento all'anno 2018.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AER, la quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto per i motivi meglio indicati nelle controdeduzioni depositate.
3. Il contribuente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In data antecedente alla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione, AER ha dedotto l'intervenuta notifica dei seguenti atti:
a) Cartella di pagamento n. 1220140004896076, che risulta regolarmente notificata in data 21/10/2014 al ricorrente personalmente;
b) Cartella di pagamento n. 1220240001253126, che risulta regolarmente notificata in data 23/09/2024 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con comunicazione di avvenuta notifica consegnata a mani della moglie del ricorrente il 26/09/2024. Diversamente da quanto osserva il ricorrente: i) la documentazione riguarda anche la cartella di pagamento indicata e non solo altra cartella pure notificata contestualmente al sig. Ricorrente_1; ii) la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1, essendo irrilevante la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 24899 del 18/08/2022);
c) Intimazione di pagamento n. 01220159006867653, relativa alla cartella di pagamento n.
1220140004896076, regolarmente notificata in data 23/10/2015 a mani del destinatario;
d) Intimazione di pagamento n. 01220189000019663, relativa alla cartella di pagamento n. 1220140004896076, regolarmente notificata in data 12/07/2018 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con l'invio di regolare raccomandata, ricevuta dal destinatario;
e) Intimazione di pagamento n. 01220249000575331, relativa alla cartella di pagamento n.
1220140004896076, regolarmente notificata in data 18/05/2024 nelle forme dell'irreperibilità relativa, con l'invio di regolare raccomandata, ricevuta dal destinatario.
1.2. Ne consegue che il ricorrente ha ricevuto non solo le cartelle di pagamento, ma anche le successive intimazioni di pagamento, valide come atti interruttivi della prescrizione.
1.3. Inoltre, va ricordato che «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non Banca_2 una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica» (Cass. n. 6436 del 2025; si vedano, altresì, Cass. n. 26311 del 2025; Cass. n. 25756 del 2025; Cass. n. 21945 del 2025; Cass. n. 21395 del 2025; Cass. n. 13329 del 2025; Cass. n. 32671 del 2024; Cass.
n. 22108 del 2024).
1.4. In altri termini, l'impugnazione della cartella di pagamento unitamente all'intimazione di pagamento con la quale la contribuente ha avuto conoscenza dell'atto, costituisce un onere e non già una facoltà, sicché, in assenza di impugnazione della cartella, la stessa non è più contestabile a seguito della notificazione di una successiva intimazione di pagamento ovvero di un preavviso di fermo.
1.5. Non avendo impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220249000575331, il contribuente – con riferimento alla cartella di pagamento n. 1220140004896076 – non può far valere in questa sede la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione (18/05/2024), ma solo la prescrizione
(triennale) maturata da detta notifica alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Prescrizione che, peraltro, è, all'evidenza, non maturata.
1.6. Né, a maggior ragione, è maturata la prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento
1220240001253126, notificata il 23/09/2024.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di AER, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.
2.2. Nulla per le spese in favore della GI, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente costituita, delle spese di lite, che si liquidano in euro 250, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.