CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20112 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FE NO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena di 4 mesi di reclusione e il rigetto del ricorso nel resto;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Antonino Reina e Francesco Paolo Di Trapani, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 febbraio 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2022, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale IO RE era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di Penale Sent. Sez. 5 Num. 20112 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 05/03/2024 bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere compiuto condotte distrattive ai danni della società Farmacia La Madonnina del dott. Aldo RE & C. s.a.s. in particolare per avere occultato o dissipato la somma di 188.159,93 euro, pari al saldo cassa, mai consegnato al curatore fallimentare né rinvenuto;
dissipato in parte beni della società vendendo, nel corso dell'esercizio 2014, merci del valore complessivo di 1.558.010,00 euro, al prezzo di 1.457.326,00 euro, con una percentuale di ricarico pari a - 6% e una perdita complessiva di 100.684,15 euro;
occultato giacenze di magazzino pari a 189.970,00 euro;
dissipato la somma di 1.989.940,39 euro, prelevata in contanti dalle casse della società e utilizzata per fini personali estranei all'oggetto sociale (capo 1), con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (passivo accertato pari a 4.211.827,68 euro) e di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta;
nonché per avere, nella suddetta qualità, sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società, in particolare, sottraendo i registri IVA e i libri degli inventari della società, mai consegnati alla curatela (capo 2). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso RE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonino Reina, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2320 cod. civ., 216, 222 e 223 legge fall. e 110 cod. pen. in ordine alla responsabilità del socio accomandante, ai limiti di applicabilità dell'art. 222, legge fall. e all'insussistenza dell'incidenza causale nella verificazione dell'evento nel reato di concorso dell'extraneus nel reato fallimentare commesso dal fallito. Dopo avere premesso che la sentenza di primo grado aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato a partire dal ruolo svolto come amministratore di fatto della fallita, mentre la Corte di appello, avendo il Tribunale Fallimentare di Palermo, con decreto del 3 febbraio 2017, rigettato il ricorso della curatela fallimentare della società in accomandita semplice fallita di estensione del fallimento del ricorrente, quale socio accomandante, per essersi ingerito nella gestione e amministrazione della s.a.s., l'aveva affermata, per la prima volta e "a sorpresa", a partire dalla diversa qualità di concorrente estraneo al reato commesso dal socio accomandatario fallito (pag. 12 sentenza). In questo modo, la Corte di appello avrebbe realizzato la lesione del diritto di difesa su una riqualificazione giuridica "imprevedibile" e sulla quale non era stata informata a difendersi;
ma soprattutto non sarebbe riuscita a chiarire la valenza causale dei 2 segmenti di condotte riconducibili all'extrane.us, nella verificazione/causazione del fallimento, essendo la connotazione causale della condotta requisito costitutivo della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Infatti, la sentenza da un lato indica dettagliatamente le cause del fallimento (la mancata consegna al curatore della somma di 188.159,93 euro, indicata come cassa;
la sussi:stenza di un ingente credito pari a 2.053.765.55 euro della società nei confronti dei soci;
la probabile difformità del valore delle merci in magazzino 215.794.81 euro, con il valore delle merci concretamente individuate;
una esposizione debitoria complessiva ammontante a 4.673.753.40 euro), dall'altro lato si osserva che l'attività della farmacia La Madonnina s.a.s. era stata caratterizzata da comportamenti fraudolenti dell'organo amministrativo della società, il quale, attraverso sistematiche operazioni di ennungimento delle attività aziendali, aveva condotto l'impresa alla decozione, senza che però le condotte di ingerenza nella gestione della società in accomandita dell'accomandante, pur indicate a pag. 10, siano state analizzate nella loro incidenza causale. In altri termini, dopo avere indicato che IO RE, nonostante che fosse socio accomandante, era stato delegato a operare sino al 24 giugno 2015 sul rapporto di c/c n. 811171435 intrattenuto dalla fallita presso la Banca Nuova, il 5 settembre 2014 aveva girato per conto della fallita l'assegno circolare n. 6066784647 versato sul cc 811171435 e intestato alla società; aveva conservato i poteri di firma sul rapporto dm c/c n. 300531442, intrattenuto dalla società presso la Unicredit, quale legale rappresentante della società sino al 23 novembre 2011 e quale delegato per i periodi successivi sino al 10 febbraio 2015, ma alla indicazione delle singole operazioni non avrebbe corrisposto la indicazione di elementi probatori univoci e decisivi nella sequenza causale del fallimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 legge fall. e 110 cod. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine al contributo dell'extraneus al delitto di bancarotta documentale per sottrazione dei libri contabili. La Corte di appello avrebbe dovuto evidenziare il contributo causale tra le condotte di concorso esterno e la bancarotta documentale per sottrazione di libri contabili proprio dell'amministratore di diritto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 219, comma 2, legge fall., 81 e 110 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla illegalità della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione per il reato di bancarotta documentale per sottrazione di libri contabili contestato al capo 2). CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. La prospettazione difensiva muove dalla corretta premessa che, con la sentenza di appello, sia stata esclusa, in capo a IO RE, la qualifica di amministratore di fatto della società e che sia stata pronunciata condanna a suo carico soltanto a titolo di concorso esterno nella bancarotta commessa dall'amministratore di diritto. Tuttavia, tale operazione non integra affatto i lamentati profili di illegittimità, alla luce dell'orientamento secondo cui non configura alcuna violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva al medesimo ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come extraneus nel delitto di bancarotta (Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 - 01). 2.1. Tanto osservato in premessa, osserva il Collegio che non può nemmeno condividersi l'assunto difensivo secondo il quale non sarebbe stato indicato il contributo causale dell'extraneus, avendo la sentenza impugnata evidenziato come, nella nota informativa depositata dal consulente tecnico del Pubblico ministero in data 6 luglio 2017, fosse stato riportato che una parte delle somme utilizzate per gli apporti eseguiti dal socio provenivano dalla medesima società fallita che li aveva trasferiti all'imputato giustificando contabilmente gli esborsi attraverso l'utilizzo del fondo prelievi chtili;
e come, quest'ultimo, alla data del fallimento, nonostante le compensazioni realizzate con gli apporti, fosse stato privato di oltre 2 milioni di euro (e che, per quanto riguarda IO RE, le differenze ammontavano a oltre 288 mila euro). Inoltre, i soci avevano prelevato contante dalla cassa per oltre 1,7 milioni di euro, venendo indicata come causale generica quella di "prelievo soci" e, in qualche occasione, quella di "Prelevamento titolare RE IO" o altra causale simile, dalla quale l'imputato era comunque individuabile come il socio prenditore. Tali passaggi motivazionali, qui sinteticamente riportati, hanno efficacemente ricostruito la natura distrattiva delle operazioni, avvenute, quanto ai versamenti effettuati a beneficio dello stesso RE, con un contributo concorsuale 4 dell'interessato che è stato puntualmente indicato nei provvedimenti impugnati, donde l'infondatezza della contraria prospettazione difensiva. 3. Fondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo di ricorso. Mentre rispetto alla bancarotta patrimoniale il contributo causale dell'extraneus è stato rinvenuto nelle molteplici condotte distrattive dallo stesso realizzate, manca totalmente, nella sentenza di appello, la individuazione del relativo apporto concorsuale rispetto alle condotte di bancarotta documentale. Queste ultime, una volta esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo all'imputato, avrebbero dovuto essere indicate con la necessaria puntualità e precisione, laddove la sentenza di appello invece non fornisce, sul punto, alcuna adeguata specificazione. 4. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso concernente la responsabilità dell'imputato per il concorso nella bancarotta fraudolenta documentale consegue che deve ritenersi assorbito, ma non precluso, il terzo motivo, concernente la prospettata illegalità del relativo aumento a titolo di continuazione e la sua sottrazione al giudizio di bilanciamento. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2), con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 5 marzo 2024 Il Ile/sriIen te Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FE NO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena di 4 mesi di reclusione e il rigetto del ricorso nel resto;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Antonino Reina e Francesco Paolo Di Trapani, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 febbraio 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2022, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale IO RE era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di Penale Sent. Sez. 5 Num. 20112 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 05/03/2024 bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere compiuto condotte distrattive ai danni della società Farmacia La Madonnina del dott. Aldo RE & C. s.a.s. in particolare per avere occultato o dissipato la somma di 188.159,93 euro, pari al saldo cassa, mai consegnato al curatore fallimentare né rinvenuto;
dissipato in parte beni della società vendendo, nel corso dell'esercizio 2014, merci del valore complessivo di 1.558.010,00 euro, al prezzo di 1.457.326,00 euro, con una percentuale di ricarico pari a - 6% e una perdita complessiva di 100.684,15 euro;
occultato giacenze di magazzino pari a 189.970,00 euro;
dissipato la somma di 1.989.940,39 euro, prelevata in contanti dalle casse della società e utilizzata per fini personali estranei all'oggetto sociale (capo 1), con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (passivo accertato pari a 4.211.827,68 euro) e di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta;
nonché per avere, nella suddetta qualità, sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società, in particolare, sottraendo i registri IVA e i libri degli inventari della società, mai consegnati alla curatela (capo 2). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso RE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonino Reina, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2320 cod. civ., 216, 222 e 223 legge fall. e 110 cod. pen. in ordine alla responsabilità del socio accomandante, ai limiti di applicabilità dell'art. 222, legge fall. e all'insussistenza dell'incidenza causale nella verificazione dell'evento nel reato di concorso dell'extraneus nel reato fallimentare commesso dal fallito. Dopo avere premesso che la sentenza di primo grado aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato a partire dal ruolo svolto come amministratore di fatto della fallita, mentre la Corte di appello, avendo il Tribunale Fallimentare di Palermo, con decreto del 3 febbraio 2017, rigettato il ricorso della curatela fallimentare della società in accomandita semplice fallita di estensione del fallimento del ricorrente, quale socio accomandante, per essersi ingerito nella gestione e amministrazione della s.a.s., l'aveva affermata, per la prima volta e "a sorpresa", a partire dalla diversa qualità di concorrente estraneo al reato commesso dal socio accomandatario fallito (pag. 12 sentenza). In questo modo, la Corte di appello avrebbe realizzato la lesione del diritto di difesa su una riqualificazione giuridica "imprevedibile" e sulla quale non era stata informata a difendersi;
ma soprattutto non sarebbe riuscita a chiarire la valenza causale dei 2 segmenti di condotte riconducibili all'extrane.us, nella verificazione/causazione del fallimento, essendo la connotazione causale della condotta requisito costitutivo della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Infatti, la sentenza da un lato indica dettagliatamente le cause del fallimento (la mancata consegna al curatore della somma di 188.159,93 euro, indicata come cassa;
la sussi:stenza di un ingente credito pari a 2.053.765.55 euro della società nei confronti dei soci;
la probabile difformità del valore delle merci in magazzino 215.794.81 euro, con il valore delle merci concretamente individuate;
una esposizione debitoria complessiva ammontante a 4.673.753.40 euro), dall'altro lato si osserva che l'attività della farmacia La Madonnina s.a.s. era stata caratterizzata da comportamenti fraudolenti dell'organo amministrativo della società, il quale, attraverso sistematiche operazioni di ennungimento delle attività aziendali, aveva condotto l'impresa alla decozione, senza che però le condotte di ingerenza nella gestione della società in accomandita dell'accomandante, pur indicate a pag. 10, siano state analizzate nella loro incidenza causale. In altri termini, dopo avere indicato che IO RE, nonostante che fosse socio accomandante, era stato delegato a operare sino al 24 giugno 2015 sul rapporto di c/c n. 811171435 intrattenuto dalla fallita presso la Banca Nuova, il 5 settembre 2014 aveva girato per conto della fallita l'assegno circolare n. 6066784647 versato sul cc 811171435 e intestato alla società; aveva conservato i poteri di firma sul rapporto dm c/c n. 300531442, intrattenuto dalla società presso la Unicredit, quale legale rappresentante della società sino al 23 novembre 2011 e quale delegato per i periodi successivi sino al 10 febbraio 2015, ma alla indicazione delle singole operazioni non avrebbe corrisposto la indicazione di elementi probatori univoci e decisivi nella sequenza causale del fallimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 legge fall. e 110 cod. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine al contributo dell'extraneus al delitto di bancarotta documentale per sottrazione dei libri contabili. La Corte di appello avrebbe dovuto evidenziare il contributo causale tra le condotte di concorso esterno e la bancarotta documentale per sottrazione di libri contabili proprio dell'amministratore di diritto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 219, comma 2, legge fall., 81 e 110 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla illegalità della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione per il reato di bancarotta documentale per sottrazione di libri contabili contestato al capo 2). CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. La prospettazione difensiva muove dalla corretta premessa che, con la sentenza di appello, sia stata esclusa, in capo a IO RE, la qualifica di amministratore di fatto della società e che sia stata pronunciata condanna a suo carico soltanto a titolo di concorso esterno nella bancarotta commessa dall'amministratore di diritto. Tuttavia, tale operazione non integra affatto i lamentati profili di illegittimità, alla luce dell'orientamento secondo cui non configura alcuna violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva al medesimo ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come extraneus nel delitto di bancarotta (Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 - 01). 2.1. Tanto osservato in premessa, osserva il Collegio che non può nemmeno condividersi l'assunto difensivo secondo il quale non sarebbe stato indicato il contributo causale dell'extraneus, avendo la sentenza impugnata evidenziato come, nella nota informativa depositata dal consulente tecnico del Pubblico ministero in data 6 luglio 2017, fosse stato riportato che una parte delle somme utilizzate per gli apporti eseguiti dal socio provenivano dalla medesima società fallita che li aveva trasferiti all'imputato giustificando contabilmente gli esborsi attraverso l'utilizzo del fondo prelievi chtili;
e come, quest'ultimo, alla data del fallimento, nonostante le compensazioni realizzate con gli apporti, fosse stato privato di oltre 2 milioni di euro (e che, per quanto riguarda IO RE, le differenze ammontavano a oltre 288 mila euro). Inoltre, i soci avevano prelevato contante dalla cassa per oltre 1,7 milioni di euro, venendo indicata come causale generica quella di "prelievo soci" e, in qualche occasione, quella di "Prelevamento titolare RE IO" o altra causale simile, dalla quale l'imputato era comunque individuabile come il socio prenditore. Tali passaggi motivazionali, qui sinteticamente riportati, hanno efficacemente ricostruito la natura distrattiva delle operazioni, avvenute, quanto ai versamenti effettuati a beneficio dello stesso RE, con un contributo concorsuale 4 dell'interessato che è stato puntualmente indicato nei provvedimenti impugnati, donde l'infondatezza della contraria prospettazione difensiva. 3. Fondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo di ricorso. Mentre rispetto alla bancarotta patrimoniale il contributo causale dell'extraneus è stato rinvenuto nelle molteplici condotte distrattive dallo stesso realizzate, manca totalmente, nella sentenza di appello, la individuazione del relativo apporto concorsuale rispetto alle condotte di bancarotta documentale. Queste ultime, una volta esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo all'imputato, avrebbero dovuto essere indicate con la necessaria puntualità e precisione, laddove la sentenza di appello invece non fornisce, sul punto, alcuna adeguata specificazione. 4. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso concernente la responsabilità dell'imputato per il concorso nella bancarotta fraudolenta documentale consegue che deve ritenersi assorbito, ma non precluso, il terzo motivo, concernente la prospettata illegalità del relativo aumento a titolo di continuazione e la sua sottrazione al giudizio di bilanciamento. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2), con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 5 marzo 2024 Il Ile/sriIen te Il Consigliere estensore