Sentenza 22 febbraio 2022
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Liparoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione disciplinare di stato n. -OMISSIS- del 15.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’appuntato scelto dei Carabinieri -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS- di annullamento del provvedimento di sospensione disciplinare di stato per il periodo di sei mesi adottato nei suoi confronti, lamentando la nullità per elusione del giudicato della successiva statuizione disciplinare n. -OMISSIS-, con cui il medesimo esponente è stato nuovamente sospeso per un periodo di tre mesi, agendo in via subordinata per l’annullamento della stessa.
Con sentenza parziale n. -OMISSIS- il Tribunale Ammnistrativo ha respinto l’ actio iudicati , sull’assunto che il vizio di violazione o elusione del giudicato sussiste laddove dal giudicato discenda in capo all’amministrazione un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell’adozione di un atto dal contenuto integralmente desumibile dalla pronuncia giurisdizionale, mentre la sentenza n. -OMISSIS- ha annullato il provvedimento di sospensione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità, con salvezza dell’adozione di ulteriori determinazioni.
Nel tratto libero del riesercizio del proprio potere discrezionale, l’amministrazione quindi ha adottato una sanzione disciplinare che, pur basata su ragioni analoghe a quelle del primo provvedimento, ha ridotto della metà i mesi di sospensione in origine inflitti al ricorrente.
Contestualmente alla reiezione della domanda di ottemperanza è stata quindi disposta la conversione del rito camerale in ordinario, il quale involge pertanto la domanda di annullamento della reiterata sanzione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità.
2. Resiste l’amministrazione intimata.
3. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre premettere che il provvedimento sanzionatorio ha trovato nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, conclusosi con il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto assunto dal competente g.i.p. competente il 7.01.2020.
L’ipotesi di reato era peculato d’uso di una motosega in dotazione alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
In particolare, le indagini dell’ufficio inquirente aveva accertato che il brigadiere -OMISSIS- aveva temporaneamente sottratto tale motosega al fine di utilizzarla per alcuni lavori presso la propria abitazione e nel corso dei lavori era accidentalmente saltata la catena, cosicché l’attrezzo aveva avuto bisogno di riparazioni, che avevano ritardato la sua restituzione.
Il ricorrente era quindi risultato corresponsabile della sottrazione, poiché aveva collaborato con il brigadiere nel tentativo di occultarla, allorché i superiori si erano resi conto della mancanza, sostituendo l’attrezzo con altro non più funzionale, asserendo che fosse stata conservata nell’auto di servizio e che fosse stata utilizzata da due operai per dei lavori di pulizia del cortile della caserma.
Ciò chiarito, con una prima censura rileva quindi l’esponente che a seguito della pronuncia di annullamento della prima sanzione disciplinare della durata di sei mesi, è stata irrogata la nuova sanzione disciplinare con la medesima motivazione, con la sola riduzione della durata a tre mesi, reiterandosi pertanto la violazione del principio di proporzionalità, poiché in contrasto con l’art. 1357, lett. a) cod. ord. mil., l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica per particolare tenuità del fatto accolta dal g.i.p. e più in generale del ruolo marginale dell’esponente.
L’assunto va disatteso.
Giova rammentare che secondo costante giurisprudenza “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l'illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2025, n. 2379).
Nel caso di specie il provvedimento disciplinare è stato adottato in quanto “ il graduato ha assunto un comportamento lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status, nonché contrario ai principi di esemplarità, rettitudine e correttezza che devono improntare l’agire di un Carabinieri, inficiando, altresì, il rapporto di fiducia con l’Amministrazione di appartenenza ”, con una valutazione che risulta immune alle deduzioni difensive, in considerazione del contegno di corresponsabilità comunque tenuto dal ricorrete, rispetto al quale la dimidiazione della durata della sanzione disciplinare, disposta dall’amministrazione in conformità alla sentenza n. -OMISSIS- si palesa congrua e proporzionata.
4.1. Parimenti da disattendere è la censura con cui il deducente prospetta la violazione dell’art. 1352 cod. ord. mil., in quanto la condotta del ricorrente ha integrato un contegno incompatibile con i principi e doveri che debbono ispirare la vita militare.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. La peculiarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AR LL, Presidente
RIgiovanna Amorizzo, Consigliere
UR LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | RI AR LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.