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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10828 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 6232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. n. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA D'Amore;
-ATTRICE/convenuta in riconvenzionale-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e n.q. di già Controparte_1 C.F._1 titolare della ditta HORIZONT PROJECT di LL PE AL (P.IVA
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Muro e Giordano Di P.IVA_2
Meglio;
-CONVENUTO/attore in riconvenzionale-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 14 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 spiegato opposizione al precetto in oggetto, notificato ad istanza della ditta individuale Horizont Project di EL OL AL sulla scorta della cambiale tratta emessa dalla società opposta in suo favore in data 01.09.2023 con scadenza il 26.06.2023 dell'importo di euro 12.500,00 protestata in data 05.09.2023.
A fondamento della domanda la parte attrice ha innanzitutto contestato la sussistenza di un valido titolo esecutivo, evidenziando come nella specie la cambiale non contenesse gli elementi previsti ai fini della sua validità, ovvero l'accettazione e sottoscrizione del trattario.
Inoltre, l'attrice ha contestato altresì il computo di interessi moratori sulla sorta asseritamente vantata dalla controparte.
Attesa, a suo dire, la manifesta temerarietà dell'intimazione, ha infine chiesto emettersi la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta ed inibirsi già inaudita altera parte l'efficacia del titolo azionato.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale “In via preliminare- stante l'esistenza dei gravi motivi sospendere immediatamente, ai sensi e per l'effetto dell'art. 615, I Comma, C.p.c., con decreto emesso inaudita altera parte oppure previa comparizione personale delle parti, l'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto per cui è causa, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Nel merito - accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inesistente l'atto di precetto oggetto della presente opposizione per i motivi enucleati nel corpo del presente atto;
- condannare conseguentemente la ditta opposta in persona del suo titolare Sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in via Controparte_1 equitativa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito;
- condannarsi in ogni caso la ditta opposta in persona del suo titolare Sig. al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 di lite”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in Controparte_1 proprio e quale titolare della ditta individuale Horizont Project, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, preso atto della rinuncia all'atto di precetto cambiario notificato all'opponente in data 14.03.2024, dichiarare cessata la materia del contendere;
in via principale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la opponente al pagamento in favo-re del sig. CP_1 delle seguenti somme: 1. € 38.092,22 oltre IVA al 22%, per compensi conseguenti
[...] all'esecu-zione dei lavori di adeguamento architettonico dell'immobile sito in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 127/137 descritti in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2. € 6.412,50 oltre IVA al 22%, ovvero un importo pari al 10% del valore complessivo dei lavori, per le prestazioni professionali svolte in qualità di direttore dei detti lavori, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
3. il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di con-segna del cantiere del 20.05.2023 al soddisfo, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
nonché al rimborso delle seguenti spese: 4. € 150,00 per marca da bollo su cambiale;
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5. € 529,47 per spese di protesto della cambiale. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Secondo la prospettazione fornita in fatto dalla parte, il titolo cambiario era stato emesso, quale mezzo di pagamento, a fronte del rapporto di appalto intercorso tra le parti e, segnatamente, per le opere di adeguamento architettonico che essa intimante aveva svolto presso l'immobile sito in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 127/137, ove la svolge la propria attività di commercio all'ingrosso di attrezzature per la Parte_1 ristorazione. A detta della convenuta, i lavori erano consistiti nella realizzazione di un vano ascensore e nell'ammodernamento dei locali commerciali, con opere strutturali, murarie ed impiantistiche, delle quali aveva Controparte_1 curato altresì la direzione dei lavori, attività per la quale le parti avevano convenuto un compenso pari al 10% dell'importo lavori, oltre oneri di legge.
In diritto, l'intimante/opposta innanzitutto ha rinunciato al precetto opposto.
Tuttavia, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo dei lavori a suo dire eseguiti e per la prestazione professionale svolta dal quanto CP_1 alla direzione lavori;
il tutto, oltre interessi commerciali e ripetizione delle spese di protesto anticipate.
Preso atto della rinuncia all'intimazione e della domanda riconvenzionale proposta da delibare, è stata rivolta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 10.10.2024) che, però, non è stata accettata dalla società attrice. Rilevata, pertanto, l'irrilevanza ai fini della decisione della prova articolata, la causa è stata rinviata, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2025, allorquando è stata rimessa in decisione su conforme richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione preventiva, laddove invece la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta va rigettata perché inammissibile.
La domanda principale investe la legittimità del precetto notificato in data 14 marzo 2024, spiccato - in forza dei profili di censura addotti dall'opponente - in difetto di un valido titolo esecutivo e per interessi moratori non applicabili.
A mezzo della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta a seguito della espressa rinuncia all'intimazione opposta, l'opposta ha ricostruito i rapporti intercorsi con la controparte forieri del titolo di credito azionato a mezzo
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dell'intimazione rinunciata. Segnatamente, ha evidenziato l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto in forza del quale aveva eseguito opere presso l'immobile di titolarità dell'opponente consistenti nella realizzazione di un vano ascensore e nell'ammodernamento dei locali commerciali, con opere strutturali, murarie ed impiantistiche, delle quali veniva curata ad iniziativa dello stesso titolare della ditta,
anche la direzione dei lavori. Sulla scorta di siffatto Controparte_1 rapporto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente/committente al pagamento delle opere eseguite e del compenso per la direzione dei lavori.
Ciò posto, come anticipato, l'intimazione di pagamento che forma oggetto della domanda principale di opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rinunciata dalla convenuta/intimante all'atto della sua costituzione in giudizio (cfr. pagina 4 della comparsa di costituzione).
Orbene, è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Ed è quanto accaduto nella specie, laddove la rinuncia all'atto opposto ha determinato il venir meno della res controversa.
Il difetto di accettazione da parte dell'opponente alla rinuncia all'atto formulata dalla parte intimante non pregiudica il perfezionamento della fattispecie.
Va condiviso, infatti, l'orientamento secondo il quale “La rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Pertanto, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Roma, sez. IV, 29/04/2019, n. 9006; conformi: Tribunale Spoleto, 08 gennaio 2020, n. 7; Tribunale Roma, sez. IV, 07 agosto 2019, n. 16155; Tribunale Parma, sez. lav., 04 aprile 2019, n. 60; Tribunale Nola, sez. II, 31 maggio 2018, n. 556).
La domanda riconvenzionale, invece, è inammissibile.
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Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto (atti che si formano senza contraddittorio tra le parti), solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto.
Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenze nn. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), che fanno salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 11415/2004).
Lo stesso principio è stato, infine, esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15814/2008). Per analogia, peraltro non smentita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.
Ne consegue che, laddove l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto non sussiste più, la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, va dichiarata inammissibile. Viceversa, qualora il debitore opponente ponesse, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio reconventionis, cioè potrebbe rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente.
Non si trascura il diverso orientamento della Corte di legittimità secondo cui la proposizione di specifica domanda riconvenzionale del creditore opposto può conseguire, in aggiunta alle eccezioni dirette alla difesa del credito, anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario (così, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 16.11.1994 n. 9695). Potrebbe pertanto sembrare ribaltato il principio della inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al precetto, rispetto all'univoco orientamento che non consente riconvenzionali dirette in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, la citata sentenza della Corte di Cassazione che fonda l'ammissibilità della riconvenzionale del precettante opposto, letta nella sua interezza, afferma un
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principio decisivo che non consente di estrapolare un principio valido a ribaltare del tutto quanto pocanzi sostenuto. Nella motivazione della richiamata sentenza si legge
“Con il giudizio di opposizione a precetto cambiario il debitore opponente svolge una azione tendente a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento. Si tratta di un giudizio di cognizione nel suo pieno significato. Da questa premessa discende che nel giudizio di opposizione a precetto l'intimato opposto (il quale mantiene la posizione sostanziale di creditore procedente nonostante quella processuale di convenuto) può non solo opporre le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, ma può chiedere anche la condanna del debitore opponente per un titolo diverso da quello originariamente fatto valere. In questa seconda prospettiva, quando sia dedotta l'inefficacia della cambiale o la sua nullità esso, attraverso la proposizione di specifica domanda riconvenzionale, può, cioè, conseguire anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario;
come questa Corte ha già ritenuto con le sentenze n. 3849 del 1988, n. 1717 e n. 752 del 1979” (cfr. Cass. Civ., sentenza Sez. III, 16.11.1994 n. 9695).
In altri termini, il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitum, ma solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionato in suo favore.
A perimetrare ulteriormente le ragioni di quanto appena posto, soccorre in particolare la sentenza n. 3849 del 1988 - peraltro chiamata a fondamento della motivazione della sent. 9695/94 ut supra - che, analogamente alle altre pronunce, ha ammesso la domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'esecuzione con riguardo a fattispecie in cui, contestatosi dall'opponente il credito - costituito dall'assegno provvisorio concesso in pendenza della causa di divorzio - per il quale era stato intimato precetto, l'opposta aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dei ratei dell'assegno riconosciutole dalla sentenza di divorzio con la conferma del precedente provvedimento presidenziale.
Nella duplice ottica di preservare la finalità essenziale di garanzia del procedimento di opposizione e di contenere la cognizione nei confini propri del procedimento iscritto a ruolo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto che non vanta alcun altro titolo esecutivo in aggiunta a quello del precetto oggetto dell'opposizione, non può ritenersi legittimato a riconvenzionare il petitum, essendo il procedimento di opposizione al precetto finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non potendosi perciò estendere la cognizione, indefinitamente, ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato.
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In definitiva, in assenza di altri titoli esecutivi, la domanda riconvenzionale del creditore opposto è da ritenere inammissibile.
Per questa ragione non sono state ammesse le richieste istruttorie articolate in corso di causa in relazione alla riconvenzionale ora in disamina.
In relazione alla domanda riconvenzionale, pertanto, la parte opposta è soccombente.
Del pari, la medesima parte è soccombente – sebbene virtualmente - in relazione alla domanda principale.
Difatti, nonostante la rinuncia all'intimazione e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, la richiesta dell'attrice di riconoscimento in proprio favore delle spese del giudizio impone l'accertamento del merito della pretesa azionata al fine di individuare la fondatezza della domanda in virtù del principio c.d. della soccombenza virtuale.
Al riguardo, in via del tutto assorbente, è fondata la censura relativa al difetto del titolo esecutivo.
La cambiale tratta posta a fondamento dell'intimazione rinunciata, infatti, è priva dei presupposti idonei a renderla titolo valido a sorreggere l'intimazione, in quanto priva di sottoscrizione e, quindi, di accettazione.
Nonostante la soccombenza - reale e virtuale - della parte opposta, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n.
9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
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Le spese del giudizio sono poste a carico dell'opposta e sono liquidate, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 in ragione dello scaglione di riferimento applicabile (€ 26.001 - € 52.000, tenuto conto della domanda riconvenzionale) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare della ditta individuale Horizont Project, iscritta al n. 6232/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di opposizione;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opposta;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della società opponente, con distrazione in favore dell'Avv. MA D'Amore dichiaratosi antistatario, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 6232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. n. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA D'Amore;
-ATTRICE/convenuta in riconvenzionale-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e n.q. di già Controparte_1 C.F._1 titolare della ditta HORIZONT PROJECT di LL PE AL (P.IVA
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Muro e Giordano Di P.IVA_2
Meglio;
-CONVENUTO/attore in riconvenzionale-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 14 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 spiegato opposizione al precetto in oggetto, notificato ad istanza della ditta individuale Horizont Project di EL OL AL sulla scorta della cambiale tratta emessa dalla società opposta in suo favore in data 01.09.2023 con scadenza il 26.06.2023 dell'importo di euro 12.500,00 protestata in data 05.09.2023.
A fondamento della domanda la parte attrice ha innanzitutto contestato la sussistenza di un valido titolo esecutivo, evidenziando come nella specie la cambiale non contenesse gli elementi previsti ai fini della sua validità, ovvero l'accettazione e sottoscrizione del trattario.
Inoltre, l'attrice ha contestato altresì il computo di interessi moratori sulla sorta asseritamente vantata dalla controparte.
Attesa, a suo dire, la manifesta temerarietà dell'intimazione, ha infine chiesto emettersi la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta ed inibirsi già inaudita altera parte l'efficacia del titolo azionato.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale “In via preliminare- stante l'esistenza dei gravi motivi sospendere immediatamente, ai sensi e per l'effetto dell'art. 615, I Comma, C.p.c., con decreto emesso inaudita altera parte oppure previa comparizione personale delle parti, l'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto per cui è causa, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Nel merito - accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inesistente l'atto di precetto oggetto della presente opposizione per i motivi enucleati nel corpo del presente atto;
- condannare conseguentemente la ditta opposta in persona del suo titolare Sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in via Controparte_1 equitativa dall'Ill.mo Sig. Giudice adito;
- condannarsi in ogni caso la ditta opposta in persona del suo titolare Sig. al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 di lite”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in Controparte_1 proprio e quale titolare della ditta individuale Horizont Project, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, preso atto della rinuncia all'atto di precetto cambiario notificato all'opponente in data 14.03.2024, dichiarare cessata la materia del contendere;
in via principale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la opponente al pagamento in favo-re del sig. CP_1 delle seguenti somme: 1. € 38.092,22 oltre IVA al 22%, per compensi conseguenti
[...] all'esecu-zione dei lavori di adeguamento architettonico dell'immobile sito in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 127/137 descritti in atti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2. € 6.412,50 oltre IVA al 22%, ovvero un importo pari al 10% del valore complessivo dei lavori, per le prestazioni professionali svolte in qualità di direttore dei detti lavori, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
3. il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di con-segna del cantiere del 20.05.2023 al soddisfo, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
nonché al rimborso delle seguenti spese: 4. € 150,00 per marca da bollo su cambiale;
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5. € 529,47 per spese di protesto della cambiale. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Secondo la prospettazione fornita in fatto dalla parte, il titolo cambiario era stato emesso, quale mezzo di pagamento, a fronte del rapporto di appalto intercorso tra le parti e, segnatamente, per le opere di adeguamento architettonico che essa intimante aveva svolto presso l'immobile sito in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 127/137, ove la svolge la propria attività di commercio all'ingrosso di attrezzature per la Parte_1 ristorazione. A detta della convenuta, i lavori erano consistiti nella realizzazione di un vano ascensore e nell'ammodernamento dei locali commerciali, con opere strutturali, murarie ed impiantistiche, delle quali aveva Controparte_1 curato altresì la direzione dei lavori, attività per la quale le parti avevano convenuto un compenso pari al 10% dell'importo lavori, oltre oneri di legge.
In diritto, l'intimante/opposta innanzitutto ha rinunciato al precetto opposto.
Tuttavia, ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo dei lavori a suo dire eseguiti e per la prestazione professionale svolta dal quanto CP_1 alla direzione lavori;
il tutto, oltre interessi commerciali e ripetizione delle spese di protesto anticipate.
Preso atto della rinuncia all'intimazione e della domanda riconvenzionale proposta da delibare, è stata rivolta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 10.10.2024) che, però, non è stata accettata dalla società attrice. Rilevata, pertanto, l'irrilevanza ai fini della decisione della prova articolata, la causa è stata rinviata, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2025, allorquando è stata rimessa in decisione su conforme richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione preventiva, laddove invece la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta va rigettata perché inammissibile.
La domanda principale investe la legittimità del precetto notificato in data 14 marzo 2024, spiccato - in forza dei profili di censura addotti dall'opponente - in difetto di un valido titolo esecutivo e per interessi moratori non applicabili.
A mezzo della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta a seguito della espressa rinuncia all'intimazione opposta, l'opposta ha ricostruito i rapporti intercorsi con la controparte forieri del titolo di credito azionato a mezzo
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dell'intimazione rinunciata. Segnatamente, ha evidenziato l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto in forza del quale aveva eseguito opere presso l'immobile di titolarità dell'opponente consistenti nella realizzazione di un vano ascensore e nell'ammodernamento dei locali commerciali, con opere strutturali, murarie ed impiantistiche, delle quali veniva curata ad iniziativa dello stesso titolare della ditta,
anche la direzione dei lavori. Sulla scorta di siffatto Controparte_1 rapporto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente/committente al pagamento delle opere eseguite e del compenso per la direzione dei lavori.
Ciò posto, come anticipato, l'intimazione di pagamento che forma oggetto della domanda principale di opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata rinunciata dalla convenuta/intimante all'atto della sua costituzione in giudizio (cfr. pagina 4 della comparsa di costituzione).
Orbene, è consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Ed è quanto accaduto nella specie, laddove la rinuncia all'atto opposto ha determinato il venir meno della res controversa.
Il difetto di accettazione da parte dell'opponente alla rinuncia all'atto formulata dalla parte intimante non pregiudica il perfezionamento della fattispecie.
Va condiviso, infatti, l'orientamento secondo il quale “La rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Pertanto, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Roma, sez. IV, 29/04/2019, n. 9006; conformi: Tribunale Spoleto, 08 gennaio 2020, n. 7; Tribunale Roma, sez. IV, 07 agosto 2019, n. 16155; Tribunale Parma, sez. lav., 04 aprile 2019, n. 60; Tribunale Nola, sez. II, 31 maggio 2018, n. 556).
La domanda riconvenzionale, invece, è inammissibile.
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Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto (atti che si formano senza contraddittorio tra le parti), solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto.
Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenze nn. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), che fanno salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 11415/2004).
Lo stesso principio è stato, infine, esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 15814/2008). Per analogia, peraltro non smentita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.
Ne consegue che, laddove l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto non sussiste più, la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, va dichiarata inammissibile. Viceversa, qualora il debitore opponente ponesse, nel suo atto di opposizione al precetto, una domanda idonea a riconvenzionare le pretese di debito in ragioni di credito, il convenuto opposto a sua volta avrebbe la facoltà di agire in reconventio reconventionis, cioè potrebbe rimodellare il thema disputandum ed ampliarlo sulle basi delle richieste ulteriori dell'attore opponente.
Non si trascura il diverso orientamento della Corte di legittimità secondo cui la proposizione di specifica domanda riconvenzionale del creditore opposto può conseguire, in aggiunta alle eccezioni dirette alla difesa del credito, anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario (così, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 16.11.1994 n. 9695). Potrebbe pertanto sembrare ribaltato il principio della inammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al precetto, rispetto all'univoco orientamento che non consente riconvenzionali dirette in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, la citata sentenza della Corte di Cassazione che fonda l'ammissibilità della riconvenzionale del precettante opposto, letta nella sua interezza, afferma un
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principio decisivo che non consente di estrapolare un principio valido a ribaltare del tutto quanto pocanzi sostenuto. Nella motivazione della richiamata sentenza si legge
“Con il giudizio di opposizione a precetto cambiario il debitore opponente svolge una azione tendente a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento. Si tratta di un giudizio di cognizione nel suo pieno significato. Da questa premessa discende che nel giudizio di opposizione a precetto l'intimato opposto (il quale mantiene la posizione sostanziale di creditore procedente nonostante quella processuale di convenuto) può non solo opporre le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, ma può chiedere anche la condanna del debitore opponente per un titolo diverso da quello originariamente fatto valere. In questa seconda prospettiva, quando sia dedotta l'inefficacia della cambiale o la sua nullità esso, attraverso la proposizione di specifica domanda riconvenzionale, può, cioè, conseguire anche la condanna del debitore attraverso un titolo esecutivo che sia diverso da quello cambiario;
come questa Corte ha già ritenuto con le sentenze n. 3849 del 1988, n. 1717 e n. 752 del 1979” (cfr. Cass. Civ., sentenza Sez. III, 16.11.1994 n. 9695).
In altri termini, il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitum, ma solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionato in suo favore.
A perimetrare ulteriormente le ragioni di quanto appena posto, soccorre in particolare la sentenza n. 3849 del 1988 - peraltro chiamata a fondamento della motivazione della sent. 9695/94 ut supra - che, analogamente alle altre pronunce, ha ammesso la domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'esecuzione con riguardo a fattispecie in cui, contestatosi dall'opponente il credito - costituito dall'assegno provvisorio concesso in pendenza della causa di divorzio - per il quale era stato intimato precetto, l'opposta aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dei ratei dell'assegno riconosciutole dalla sentenza di divorzio con la conferma del precedente provvedimento presidenziale.
Nella duplice ottica di preservare la finalità essenziale di garanzia del procedimento di opposizione e di contenere la cognizione nei confini propri del procedimento iscritto a ruolo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto che non vanta alcun altro titolo esecutivo in aggiunta a quello del precetto oggetto dell'opposizione, non può ritenersi legittimato a riconvenzionare il petitum, essendo il procedimento di opposizione al precetto finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno del credito di cui si ha titolo esecutivo e non potendosi perciò estendere la cognizione, indefinitamente, ad ulteriori rapporti di dare-avere eventualmente derivanti da altri titoli non esecutivi tra precettante e precettato.
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In definitiva, in assenza di altri titoli esecutivi, la domanda riconvenzionale del creditore opposto è da ritenere inammissibile.
Per questa ragione non sono state ammesse le richieste istruttorie articolate in corso di causa in relazione alla riconvenzionale ora in disamina.
In relazione alla domanda riconvenzionale, pertanto, la parte opposta è soccombente.
Del pari, la medesima parte è soccombente – sebbene virtualmente - in relazione alla domanda principale.
Difatti, nonostante la rinuncia all'intimazione e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, la richiesta dell'attrice di riconoscimento in proprio favore delle spese del giudizio impone l'accertamento del merito della pretesa azionata al fine di individuare la fondatezza della domanda in virtù del principio c.d. della soccombenza virtuale.
Al riguardo, in via del tutto assorbente, è fondata la censura relativa al difetto del titolo esecutivo.
La cambiale tratta posta a fondamento dell'intimazione rinunciata, infatti, è priva dei presupposti idonei a renderla titolo valido a sorreggere l'intimazione, in quanto priva di sottoscrizione e, quindi, di accettazione.
Nonostante la soccombenza - reale e virtuale - della parte opposta, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n.
9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
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Le spese del giudizio sono poste a carico dell'opposta e sono liquidate, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 in ragione dello scaglione di riferimento applicabile (€ 26.001 - € 52.000, tenuto conto della domanda riconvenzionale) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare della ditta individuale Horizont Project, iscritta al n. 6232/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale di opposizione;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opposta;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della società opponente, con distrazione in favore dell'Avv. MA D'Amore dichiaratosi antistatario, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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