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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15.12.2025, alle ore 12:17 compare il procuratore di parte ricorrente Avv. BUTTINI Emanuele in sostituzione dell'Avv. MILIANTI Ilaria Anna Maria e l'Avv. QUARTA OS per la parte resistente CP_1
È altresì presente il Funzionario upp Dr.ssa Persona_1
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discute oralmente la causa e contesta le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.20.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 32/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. MILIANTI Ilaria Anna Maria Parte_1
C o n t r o
con il patrocinio dell' Avv.to OS QUARTA CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 si rivolgeva al Tribunale per Parte_1 vedere riconosciuto il proprio diritto al supplemento di pensione che aveva allo CP_1 stesso negato.
Narrava a tal fine che il 14.2.23, al maturare dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'AGO, in accoglimento della domanda dal medesimo formulata datata CP_1
6.2.23, provvedeva a liquidare a proprio favore la pensione VO n.10055031 con decorrenza dal 1.5.23 e che, in data 30.5.23, aveva presentato domanda di liquidazione del supplemento di pensione per i contributi maturati precedentemente nelle gestioni speciali che tuttavia era stata respinta sull'erroneo presupposto che non fossero decorsi due anni dalla liquidazione della pensione.
Così concludeva:
1) accogliere la domanda attrice e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto dell'istante al supplemento di pensione richiesto in data 30/5/23, e quindi con decorrenza 1/6/23. CP_
2) conseguentemente condannare l' a corrispondere all'istante i relativi ratei nella misura di legge, con arretrati dalla data di decorrenza di cui sopra ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo;
3) con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in data 23.2.2024 rappresentando di aver agito correttamente nel CP_1 respingere la domanda di parte ricorrente non sussistendo i presupposti di legge per la liquidazione del richiesto supplemento.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, provvedesse a respingere il ricorso in quanto infondato, vinte le spese.
La causa veniva fissata per la prima udienza alla data del 4.3.2024 ove vewniva fissava udienza di discussione con termine per note.
Il ricorso merita accoglimento.
Giova precisare anzitutto che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 18035 del 19/08/2014) “l'art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n.
2 463, prevede che i periodi coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa, con la conseguenza che, attesa la struttura unitaria Parte_ dell' per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha diritto alla relativa liquidazione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, e non per la liquidazione di pensioni autonome”.
Quanto tuttavia alle modalità di ottenimento del supplemento di pensione, accreditati i relativi contributi, la legge fornisce chiara indicazione.
L'art. 7 della legge 155/1981 ai commi 4, 5 e 6 prevede infatti che: “….la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi…….”.
Ora, nel caso di specie, non è contestato – e comunque documentalmente provato (cfr. doc. ti 2 e 3) che, al momento della presentazione della domanda di supplemento, non fossero ancora decorsi due anni dalla liquidazione della pensione atteso che è lo stesso ricorrente a precisare, nell'atto introduttivo, che ciò è avvenuto con decorrenza dal
1.5.2023 e che la domanda di supplemento è stata depositata nello stesso mese, precisamente il 30.5.2023.
A fronte della chiarezza del dettato normativo -in claris non fit interpretaio- la Suprema Corte
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 13604 del 05/11/2001) ha comunque avuto modo di precisare che “in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede
l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a
3 contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963
n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria.
E, più recentemente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28738 del 23/12/2011) che “in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del
d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria”.
Ebbene, ritiene la giudicante, in applicazione di tale giurisprudenza, condivisibile e condivisa, che al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione fissati dalla CP_1 legge, sia tenuto a provvedere all'erogazione al soggetto beneficiario del trattamento pensionistico maturato sulla base della sommatoria dei vari periodi contributi e ciò a prescindere dalla circostanza che siano stati versati in una o più gestioni tra loro separate - salvo, naturalmente, il calcolo secondo i parametri propri della gestione in questione.
Conseguentemente il ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto l'incremento della pensione già erogata, pari ad €. 2,16 mensili (cfr. memoria di costituzione a partire CP_1 dal maggio 2023.
Relativamente alle spese infine, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore fino a euro 1.100,00, nei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 1) in accoglimento della domanda, riconosce e dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto in data 30.5.2023 con decorrenza 1.6.2023;
2) condanna a corrispondergli i relativi ratei in misura di legge, con arretrati CP_1
dalla data di decorrenza di cui sopra ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in €. 499,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge;
4) dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Massa, 15 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
5
È altresì presente il Funzionario upp Dr.ssa Persona_1
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discute oralmente la causa e contesta le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.20.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 32/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. MILIANTI Ilaria Anna Maria Parte_1
C o n t r o
con il patrocinio dell' Avv.to OS QUARTA CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 si rivolgeva al Tribunale per Parte_1 vedere riconosciuto il proprio diritto al supplemento di pensione che aveva allo CP_1 stesso negato.
Narrava a tal fine che il 14.2.23, al maturare dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'AGO, in accoglimento della domanda dal medesimo formulata datata CP_1
6.2.23, provvedeva a liquidare a proprio favore la pensione VO n.10055031 con decorrenza dal 1.5.23 e che, in data 30.5.23, aveva presentato domanda di liquidazione del supplemento di pensione per i contributi maturati precedentemente nelle gestioni speciali che tuttavia era stata respinta sull'erroneo presupposto che non fossero decorsi due anni dalla liquidazione della pensione.
Così concludeva:
1) accogliere la domanda attrice e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto dell'istante al supplemento di pensione richiesto in data 30/5/23, e quindi con decorrenza 1/6/23. CP_
2) conseguentemente condannare l' a corrispondere all'istante i relativi ratei nella misura di legge, con arretrati dalla data di decorrenza di cui sopra ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo;
3) con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in data 23.2.2024 rappresentando di aver agito correttamente nel CP_1 respingere la domanda di parte ricorrente non sussistendo i presupposti di legge per la liquidazione del richiesto supplemento.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, provvedesse a respingere il ricorso in quanto infondato, vinte le spese.
La causa veniva fissata per la prima udienza alla data del 4.3.2024 ove vewniva fissava udienza di discussione con termine per note.
Il ricorso merita accoglimento.
Giova precisare anzitutto che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 18035 del 19/08/2014) “l'art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n.
2 463, prevede che i periodi coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa, con la conseguenza che, attesa la struttura unitaria Parte_ dell' per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha diritto alla relativa liquidazione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, e non per la liquidazione di pensioni autonome”.
Quanto tuttavia alle modalità di ottenimento del supplemento di pensione, accreditati i relativi contributi, la legge fornisce chiara indicazione.
L'art. 7 della legge 155/1981 ai commi 4, 5 e 6 prevede infatti che: “….la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi…….”.
Ora, nel caso di specie, non è contestato – e comunque documentalmente provato (cfr. doc. ti 2 e 3) che, al momento della presentazione della domanda di supplemento, non fossero ancora decorsi due anni dalla liquidazione della pensione atteso che è lo stesso ricorrente a precisare, nell'atto introduttivo, che ciò è avvenuto con decorrenza dal
1.5.2023 e che la domanda di supplemento è stata depositata nello stesso mese, precisamente il 30.5.2023.
A fronte della chiarezza del dettato normativo -in claris non fit interpretaio- la Suprema Corte
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 13604 del 05/11/2001) ha comunque avuto modo di precisare che “in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede
l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a
3 contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963
n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria.
E, più recentemente (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28738 del 23/12/2011) che “in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del
d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria”.
Ebbene, ritiene la giudicante, in applicazione di tale giurisprudenza, condivisibile e condivisa, che al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione fissati dalla CP_1 legge, sia tenuto a provvedere all'erogazione al soggetto beneficiario del trattamento pensionistico maturato sulla base della sommatoria dei vari periodi contributi e ciò a prescindere dalla circostanza che siano stati versati in una o più gestioni tra loro separate - salvo, naturalmente, il calcolo secondo i parametri propri della gestione in questione.
Conseguentemente il ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto l'incremento della pensione già erogata, pari ad €. 2,16 mensili (cfr. memoria di costituzione a partire CP_1 dal maggio 2023.
Relativamente alle spese infine, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore fino a euro 1.100,00, nei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 1) in accoglimento della domanda, riconosce e dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto in data 30.5.2023 con decorrenza 1.6.2023;
2) condanna a corrispondergli i relativi ratei in misura di legge, con arretrati CP_1
dalla data di decorrenza di cui sopra ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in €. 499,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge;
4) dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Massa, 15 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
5