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Sentenza breve 13 febbraio 2026
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01191/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 00391 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01191/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmaria Daminato e Matteo
Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Caneve 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01191/2025 REG.RIC.
del provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione n. 21-bis del 2025 -
Div. Crim/2025 M.P. emesso dal Questore della Provincia di Venezia, datato
06.05.2025 e notificato in data 07.05.2025, che “vieta l'accesso per anni 5 (CINQUE), dalla data della notifica del presente provvedimento, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive del BASKET di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, della Coppa Internazionali e delle partite della Nazionale Italiana di Basket e dei tornei internazionali, oltre che delle amichevoli di ogni categoria che siano disciplinate e organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva e che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione. Divieto di accesso a zone della città delimitate da apposite vie nonché anche da orari prestabiliti, meglio indicate nel provvedimento notificato e allegato alla presente. Inoltre prescrive [al ricorrente], per il periodo di anni 5 (CINQUE) di presentarsi presso gli Uffici del Commissariato PS di Mestre, sito in via Cà Rossa nr. 5 a Venezia, all'orario di inizio e un'ora e dieci minuti dopo
l'inizio di ogni incontro agonistico della squadra di basket maschile «UMANA REYER
VENEZIA» disputato nelle regioni VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO
AL GE, BA ed IL AG mentre, in occasione di incontri disputati in altre regioni del territorio nazionale o in Stato Estero, l'obbligo sarà limitato alla sola presentazione iniziale, ovvero all'orario di inizio dell'incontro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; N. 01191/2025 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n.
21-bis Div. Crim/2025 M.P. del 6 maggio 2025, notificato il 7 maggio 2025, con cui il Questore della Provincia di Venezia ha disposto nei suoi confronti – ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 – il divieto di accedere, per la durata di cinque anni, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive del basket, oltre a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni
(c.d. D.A.SPO.).
L'atto questorile è stato adottato in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell'incontro “Umana Reyer Venezia vs Vanoli Basket Cremona”, valido per il campionato di basket di serie A, disputatosi il 16 marzo 2025 presso il Palasport
“Taliercio” di Venezia-Mestre, a cui il ricorrente ha partecipato in qualità di “leader autorevole del gruppo «Panthers 1976»”, facente parte della tifoseria ultras della squadra veneziana.
Durante la partita e al termine della stessa si sono difatti verificati forti momenti di tensione tra le tifoserie rivali.
Nello specifico, “la prima fase di attrito si è realizzata verso la fine dell'incontro, allorquando il gruppo di tifosi veneziani «Panthers 1976», incattivito dai reiterati comportamenti offensivi e provocatori posti in essere dai supporters cremonesi, ha raggiunto il settore ospiti tentando di venirne a contatto nonostante questi ultimi si trovassero all'interno della cosiddetta «gabbia», porzione delimitata da pareti di plexiglass e porte in metallo apribili solo da personale addetto”. Tentativo di scontro scongiurato solo dall'immediato intervento delle forze dell'ordine, che ha tuttavia provocato una forte reazione da parte dei tifosi cremonesi. N. 01191/2025 REG.RIC.
Al termine della competizione, questi ultimi, una volta saliti a bordi dei pullman, “sono stati raggiunti da una quindicina di ultras locali che erano usciti in modo repentino dal palazzetto e nell'occasione hanno tentato per diversi minuti di venire a contatto con i tifosi avversari con chiare e decise azioni aggressive, insulti e inviti allo scontro”. Nella concitazione, “uno dei tifosi locali partecipanti alla turbativa scagliava un oggetto contundente verso il pullman, verosimilmente un pezzo di asfalto, procurandone il danneggiamento di un finestrino”.
L'Autorità questorile ha individuato il ricorrente tra i soggetti protagonisti delle descritte azioni antisportive sulla scorta dell'attività investigativa condotta dalla
D.I.G.O.S., concretatasi anche nella visione e analisi dei video prodotti dalla Polizia
Scientifica e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del palazzetto
“Taliercio”. Risultanze istruttorie da cui sarebbe emerso che l'interessato “durante il primo episodio tumultuoso ha raggiunto il settore ospiti delimitato da pareti in plexiglass sfidando ripetutamente la tifoserie avversaria mentre nella seconda vicenda si è collocato sempre nelle file avanzate, specialmente durante il tentativo di aggirare il pullman per addivenire allo scontro con i tifosi ospiti”.
Donde la prognosi di pericolosità sociale che ha portato all'emissione del D.A.SPO.
2. Avverso questa determinazione questorile è insorto il ricorrente, affidandosi a un'unica censura, così rubricata: “difetto ed l'illogicità di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al difetto di istruttoria concernente il comportamento concreto posto in essere dal ricorrente ed in ordine alla sua partecipazione agli eventi, nonché il travisamento dei fatti per non aver commesso il fatto contestato”.
Nella prospettiva dell'esponente, l'Amministrazione avrebbe emesso il provvedimento inibitorio in base a mere intuizioni degli agenti della D.I.G.O.S., non supportate da una analitica valutazione delle circostanze del fatto concreto, ma fondate su pregiudizi legati ai precedenti di polizia a suo carico. Egli infatti, pur presente N. 01191/2025 REG.RIC.
fisicamente sul luogo degli scontri, non avrebbe compiuto alcuna azione né di sfida, né di supporto ad atti di violenza e minaccia, “essendosi all'inverso prodigato per cercare di placare gli animi surriscaldati degli altri tifosi”. L'assenza di una convalida giudiziaria in relazione al collegato obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero confermerebbero l'illegittimità della misura interdittiva.
3. Con ordinanza n. 1985 del 24 ottobre 2025, questa Sezione ha ordinato alla Questura di Venezia – reiterando l'incombente istruttorio già disposto con ordinanza n. 375 del
4 settembre 2025, rimasta inadempiuta – di depositare in giudizio una relazione sui fatti di causa, nonché tutti gli atti e i documenti dalla stessa valutati in sede procedimentale, tra cui le registrazioni video relative agli scontri tra le opposte tifoserie, ritenendo detta documentazione necessaria per ricostruire l'effettivo ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito delle contestate condotte antisportive di gruppo.
4. Successivamente, il Ministero dell'Interno e la Questura di Venezia si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione dettagliata sui fatti occorsi il 16 marzo
2025, corredata dalla copiosa documentazione oggetto dell'istruttoria procedimentale.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
6. L'unico motivo di ricorso è infondato.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di D.A.SPO. appartiene al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo concreto. Pertanto la misura soggiace al criterio probatorio del “più probabile che non”, sicché la sua adozione non richiede la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili al soggetto destinatario: è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto N. 01191/2025 REG.RIC.
gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025; n.
4675; id., 29 settembre 2022, n. 8379; id., 4 febbraio 2019, n. 866).
Ne consegue che il D.A.SPO. può essere irrogato anche in assenza di una prova assoluta di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, purché il fumus di tale pericolosità risulti fondato su un quadro probatorio concreto e significativo, conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La misura in esame è pertanto espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per gravi errori di fatto o manifesta irragionevolezza.
6.1. A fronte di queste coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia immune dal contestato difetto di istruttoria e di motivazione.
È certamente vero quanto affermato nel gravame che la presenza fisica di un soggetto sul luogo degli scontri non sia di per sé sufficiente ad integrare una condotta di sfida o di supporto ad atti di violenza, tuttavia nel caso di specie l'interessato non può certo definirsi uno spettatore involontario degli scontri tra le opposte fazioni ultras, né un soggetto intervenuto nella dinamica dei tafferugli con lo scopo di impedire il protrarsi delle aggressioni, in quanto le immagini vagliate dalla Questura nel corso dell'istruttoria, prodotte in causa, mostrano in modo eloquente la sua partecipazione attiva a fatti indubbiamente pericolosi per l'ordine pubblico.
Nello specifico, le immagini mostrano il ricorrente mentre, dapprima, raggiunge il settore ospiti delimitato da pareti di plexiglass con il chiaro intento di sfidare la tifoseria avversaria e, dipoi, si pone alla testa del drappello di tifosi veneziani nel tentativo di addivenire allo scontro con i supporters ospiti intenti a salire sul loro pullman. È dirimente osservare come le immagini raffigurino l'interessato, leader della fazione “Panthers 1973” a cui sono riconducibili le azioni aggressive, non solo presente nel luogo dei disordini, ma anche compartecipe alle condotte violente, senza N. 01191/2025 REG.RIC.
mostrare alcun suo atto teso a placare gli animi dei tifosi veneziani (ma, semmai, ad accrescerne l'intensità offensiva).
Le immagini collocano infatti il ricorrente mentre, nel corso dell'incontro sportivo, si trova difronte alla zona ospiti dello stadio “Taliercio”, sicché è incontestabile che lo stesso si sia volontariamente allontanato dalla curva nord, occupata dalla tifoseria locale, per raggiungere la cosiddetta “gabbia” con il solo fine di invitare allo scontro gli avversari, come dimostrano i gesti di scherno e di provocazione rivolti a questi ultimi (cfr. la relazione della Divisione Polizia Anticrimine depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 17 novembre 2025, p. 5).
Una volta terminata la partita, l'interessato viene raffigurato mentre conduce una decina di tifosi affiliati ai “Panthers 1973” che, usciti in velocità dallo stadio, si dirigono verso il pullman dei tifosi cremonesi con il chiaro intento di addivenire a una rissa, trasgredendo le disposizioni di sicurezza predisposte dall'Autorità per il pacifico deflusso dall'impianto sportivo. Con specifico riguardo a questo secondo episodio, è opportuno evidenziare come il gruppo di tifosi veneziani abbia a più riprese e per diversi minuti cercato di aggirare le misure di protezione poste a presidio dei supporters ospiti, avvicinandosi al loro mezzo di trasporto con inequivocabili gesti bellicosi, insulti e inviti allo scontro. Proprio il ricorrente è stato allontanato ripetutamente dal pullman dei tifosi cremonesi dalle forze dell'ordine, senza tuttavia desistere dal proprio intento, ma anzi continuando a gesticolare in modo provocatorio verso gli avversari.
Del resto, al termine degli episodi minacciosi e aggressivi, è stato proprio il ricorrente, quale leader della citata tifoseria, intercettato dal personale della D.I.G.O.S., a giustificare la reazione aggressiva del gruppo “sostenendo di non aver apprezzato, tra le altre cose, alcuni cori rivolti all'indirizzo del cestista dell'Umana” (così la relazione di servizio: doc. 3 depositato in giudizio il 23 ottobre 2025 da parte ricorrente, p. 5). N. 01191/2025 REG.RIC.
Il che conferma come l'interessato abbia attivamente partecipato alla condotta concorsuale condividendone la finalità violenta e intimidatoria.
Alla luce di quanto suesposto, deve ritenersi che la valutazione questorile non sia affetta dal denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, posto che la documentazione acquisita è senz'altro sufficiente, in base al criterio del più probabile che non”, a denotare il pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica insito nelle condotte addebitabili al ricorrente.
6.2. Né, al contrario, milita il rigetto della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché dovuto unicamente a un vizio di forma, ravvisabile nella mancata trasmissione della richiesta da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari nel termine di 48 ore previsto dall'art. 6, comma
3, della legge n. 401 del 1989.
Parimenti, è inconferente l'intervenuta archiviazione, disposta il 15 ottobre 2025, rispetto alle imputazioni concernenti i medesimi episodi valorizzati nel D.A.SPO.: quest'ultimo, in quanto misura amministrativa di prevenzione, è infatti soggetto, nell'accertamento dei fatti, a uno standard probatorio meno rigoroso rispetto al processo penale, governato dal regime della prova della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
6.3. D'altra parte, la circostanza che l'esponente sia già stato attinto in passato da un
D.A.SPO., scaduto l'8 novembre 2021, e che nondimeno si sia reso nuovamente responsabile di condotte antisportive convalida una prognosi negativa sul futuro contegno dell'interessato, tale da precludere il suo avvicinamento ai luoghi in cui si disputano le competizioni sportive (e quindi anche ai luoghi frequentati dai tifosi nell'imminenza e al termine delle gare). Da qui anche la proporzionalità della durata della misura applicata, tenuto conto altresì del grave pericolo di turbamento per l'ordine pubblico rappresentato dalle condotte contestate al ricorrente.
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. N. 01191/2025 REG.RIC.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA RD, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT ON LA RD N. 01191/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 00391 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01191/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmaria Daminato e Matteo
Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Caneve 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01191/2025 REG.RIC.
del provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione n. 21-bis del 2025 -
Div. Crim/2025 M.P. emesso dal Questore della Provincia di Venezia, datato
06.05.2025 e notificato in data 07.05.2025, che “vieta l'accesso per anni 5 (CINQUE), dalla data della notifica del presente provvedimento, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive del BASKET di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, della Coppa Internazionali e delle partite della Nazionale Italiana di Basket e dei tornei internazionali, oltre che delle amichevoli di ogni categoria che siano disciplinate e organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva e che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione. Divieto di accesso a zone della città delimitate da apposite vie nonché anche da orari prestabiliti, meglio indicate nel provvedimento notificato e allegato alla presente. Inoltre prescrive [al ricorrente], per il periodo di anni 5 (CINQUE) di presentarsi presso gli Uffici del Commissariato PS di Mestre, sito in via Cà Rossa nr. 5 a Venezia, all'orario di inizio e un'ora e dieci minuti dopo
l'inizio di ogni incontro agonistico della squadra di basket maschile «UMANA REYER
VENEZIA» disputato nelle regioni VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO
AL GE, BA ed IL AG mentre, in occasione di incontri disputati in altre regioni del territorio nazionale o in Stato Estero, l'obbligo sarà limitato alla sola presentazione iniziale, ovvero all'orario di inizio dell'incontro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; N. 01191/2025 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n.
21-bis Div. Crim/2025 M.P. del 6 maggio 2025, notificato il 7 maggio 2025, con cui il Questore della Provincia di Venezia ha disposto nei suoi confronti – ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 – il divieto di accedere, per la durata di cinque anni, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive del basket, oltre a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni
(c.d. D.A.SPO.).
L'atto questorile è stato adottato in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell'incontro “Umana Reyer Venezia vs Vanoli Basket Cremona”, valido per il campionato di basket di serie A, disputatosi il 16 marzo 2025 presso il Palasport
“Taliercio” di Venezia-Mestre, a cui il ricorrente ha partecipato in qualità di “leader autorevole del gruppo «Panthers 1976»”, facente parte della tifoseria ultras della squadra veneziana.
Durante la partita e al termine della stessa si sono difatti verificati forti momenti di tensione tra le tifoserie rivali.
Nello specifico, “la prima fase di attrito si è realizzata verso la fine dell'incontro, allorquando il gruppo di tifosi veneziani «Panthers 1976», incattivito dai reiterati comportamenti offensivi e provocatori posti in essere dai supporters cremonesi, ha raggiunto il settore ospiti tentando di venirne a contatto nonostante questi ultimi si trovassero all'interno della cosiddetta «gabbia», porzione delimitata da pareti di plexiglass e porte in metallo apribili solo da personale addetto”. Tentativo di scontro scongiurato solo dall'immediato intervento delle forze dell'ordine, che ha tuttavia provocato una forte reazione da parte dei tifosi cremonesi. N. 01191/2025 REG.RIC.
Al termine della competizione, questi ultimi, una volta saliti a bordi dei pullman, “sono stati raggiunti da una quindicina di ultras locali che erano usciti in modo repentino dal palazzetto e nell'occasione hanno tentato per diversi minuti di venire a contatto con i tifosi avversari con chiare e decise azioni aggressive, insulti e inviti allo scontro”. Nella concitazione, “uno dei tifosi locali partecipanti alla turbativa scagliava un oggetto contundente verso il pullman, verosimilmente un pezzo di asfalto, procurandone il danneggiamento di un finestrino”.
L'Autorità questorile ha individuato il ricorrente tra i soggetti protagonisti delle descritte azioni antisportive sulla scorta dell'attività investigativa condotta dalla
D.I.G.O.S., concretatasi anche nella visione e analisi dei video prodotti dalla Polizia
Scientifica e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del palazzetto
“Taliercio”. Risultanze istruttorie da cui sarebbe emerso che l'interessato “durante il primo episodio tumultuoso ha raggiunto il settore ospiti delimitato da pareti in plexiglass sfidando ripetutamente la tifoserie avversaria mentre nella seconda vicenda si è collocato sempre nelle file avanzate, specialmente durante il tentativo di aggirare il pullman per addivenire allo scontro con i tifosi ospiti”.
Donde la prognosi di pericolosità sociale che ha portato all'emissione del D.A.SPO.
2. Avverso questa determinazione questorile è insorto il ricorrente, affidandosi a un'unica censura, così rubricata: “difetto ed l'illogicità di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al difetto di istruttoria concernente il comportamento concreto posto in essere dal ricorrente ed in ordine alla sua partecipazione agli eventi, nonché il travisamento dei fatti per non aver commesso il fatto contestato”.
Nella prospettiva dell'esponente, l'Amministrazione avrebbe emesso il provvedimento inibitorio in base a mere intuizioni degli agenti della D.I.G.O.S., non supportate da una analitica valutazione delle circostanze del fatto concreto, ma fondate su pregiudizi legati ai precedenti di polizia a suo carico. Egli infatti, pur presente N. 01191/2025 REG.RIC.
fisicamente sul luogo degli scontri, non avrebbe compiuto alcuna azione né di sfida, né di supporto ad atti di violenza e minaccia, “essendosi all'inverso prodigato per cercare di placare gli animi surriscaldati degli altri tifosi”. L'assenza di una convalida giudiziaria in relazione al collegato obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero confermerebbero l'illegittimità della misura interdittiva.
3. Con ordinanza n. 1985 del 24 ottobre 2025, questa Sezione ha ordinato alla Questura di Venezia – reiterando l'incombente istruttorio già disposto con ordinanza n. 375 del
4 settembre 2025, rimasta inadempiuta – di depositare in giudizio una relazione sui fatti di causa, nonché tutti gli atti e i documenti dalla stessa valutati in sede procedimentale, tra cui le registrazioni video relative agli scontri tra le opposte tifoserie, ritenendo detta documentazione necessaria per ricostruire l'effettivo ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito delle contestate condotte antisportive di gruppo.
4. Successivamente, il Ministero dell'Interno e la Questura di Venezia si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione dettagliata sui fatti occorsi il 16 marzo
2025, corredata dalla copiosa documentazione oggetto dell'istruttoria procedimentale.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
6. L'unico motivo di ricorso è infondato.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di D.A.SPO. appartiene al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo concreto. Pertanto la misura soggiace al criterio probatorio del “più probabile che non”, sicché la sua adozione non richiede la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili al soggetto destinatario: è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto N. 01191/2025 REG.RIC.
gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025; n.
4675; id., 29 settembre 2022, n. 8379; id., 4 febbraio 2019, n. 866).
Ne consegue che il D.A.SPO. può essere irrogato anche in assenza di una prova assoluta di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, purché il fumus di tale pericolosità risulti fondato su un quadro probatorio concreto e significativo, conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La misura in esame è pertanto espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per gravi errori di fatto o manifesta irragionevolezza.
6.1. A fronte di queste coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia immune dal contestato difetto di istruttoria e di motivazione.
È certamente vero quanto affermato nel gravame che la presenza fisica di un soggetto sul luogo degli scontri non sia di per sé sufficiente ad integrare una condotta di sfida o di supporto ad atti di violenza, tuttavia nel caso di specie l'interessato non può certo definirsi uno spettatore involontario degli scontri tra le opposte fazioni ultras, né un soggetto intervenuto nella dinamica dei tafferugli con lo scopo di impedire il protrarsi delle aggressioni, in quanto le immagini vagliate dalla Questura nel corso dell'istruttoria, prodotte in causa, mostrano in modo eloquente la sua partecipazione attiva a fatti indubbiamente pericolosi per l'ordine pubblico.
Nello specifico, le immagini mostrano il ricorrente mentre, dapprima, raggiunge il settore ospiti delimitato da pareti di plexiglass con il chiaro intento di sfidare la tifoseria avversaria e, dipoi, si pone alla testa del drappello di tifosi veneziani nel tentativo di addivenire allo scontro con i supporters ospiti intenti a salire sul loro pullman. È dirimente osservare come le immagini raffigurino l'interessato, leader della fazione “Panthers 1973” a cui sono riconducibili le azioni aggressive, non solo presente nel luogo dei disordini, ma anche compartecipe alle condotte violente, senza N. 01191/2025 REG.RIC.
mostrare alcun suo atto teso a placare gli animi dei tifosi veneziani (ma, semmai, ad accrescerne l'intensità offensiva).
Le immagini collocano infatti il ricorrente mentre, nel corso dell'incontro sportivo, si trova difronte alla zona ospiti dello stadio “Taliercio”, sicché è incontestabile che lo stesso si sia volontariamente allontanato dalla curva nord, occupata dalla tifoseria locale, per raggiungere la cosiddetta “gabbia” con il solo fine di invitare allo scontro gli avversari, come dimostrano i gesti di scherno e di provocazione rivolti a questi ultimi (cfr. la relazione della Divisione Polizia Anticrimine depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 17 novembre 2025, p. 5).
Una volta terminata la partita, l'interessato viene raffigurato mentre conduce una decina di tifosi affiliati ai “Panthers 1973” che, usciti in velocità dallo stadio, si dirigono verso il pullman dei tifosi cremonesi con il chiaro intento di addivenire a una rissa, trasgredendo le disposizioni di sicurezza predisposte dall'Autorità per il pacifico deflusso dall'impianto sportivo. Con specifico riguardo a questo secondo episodio, è opportuno evidenziare come il gruppo di tifosi veneziani abbia a più riprese e per diversi minuti cercato di aggirare le misure di protezione poste a presidio dei supporters ospiti, avvicinandosi al loro mezzo di trasporto con inequivocabili gesti bellicosi, insulti e inviti allo scontro. Proprio il ricorrente è stato allontanato ripetutamente dal pullman dei tifosi cremonesi dalle forze dell'ordine, senza tuttavia desistere dal proprio intento, ma anzi continuando a gesticolare in modo provocatorio verso gli avversari.
Del resto, al termine degli episodi minacciosi e aggressivi, è stato proprio il ricorrente, quale leader della citata tifoseria, intercettato dal personale della D.I.G.O.S., a giustificare la reazione aggressiva del gruppo “sostenendo di non aver apprezzato, tra le altre cose, alcuni cori rivolti all'indirizzo del cestista dell'Umana” (così la relazione di servizio: doc. 3 depositato in giudizio il 23 ottobre 2025 da parte ricorrente, p. 5). N. 01191/2025 REG.RIC.
Il che conferma come l'interessato abbia attivamente partecipato alla condotta concorsuale condividendone la finalità violenta e intimidatoria.
Alla luce di quanto suesposto, deve ritenersi che la valutazione questorile non sia affetta dal denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, posto che la documentazione acquisita è senz'altro sufficiente, in base al criterio del più probabile che non”, a denotare il pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica insito nelle condotte addebitabili al ricorrente.
6.2. Né, al contrario, milita il rigetto della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché dovuto unicamente a un vizio di forma, ravvisabile nella mancata trasmissione della richiesta da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari nel termine di 48 ore previsto dall'art. 6, comma
3, della legge n. 401 del 1989.
Parimenti, è inconferente l'intervenuta archiviazione, disposta il 15 ottobre 2025, rispetto alle imputazioni concernenti i medesimi episodi valorizzati nel D.A.SPO.: quest'ultimo, in quanto misura amministrativa di prevenzione, è infatti soggetto, nell'accertamento dei fatti, a uno standard probatorio meno rigoroso rispetto al processo penale, governato dal regime della prova della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
6.3. D'altra parte, la circostanza che l'esponente sia già stato attinto in passato da un
D.A.SPO., scaduto l'8 novembre 2021, e che nondimeno si sia reso nuovamente responsabile di condotte antisportive convalida una prognosi negativa sul futuro contegno dell'interessato, tale da precludere il suo avvicinamento ai luoghi in cui si disputano le competizioni sportive (e quindi anche ai luoghi frequentati dai tifosi nell'imminenza e al termine delle gare). Da qui anche la proporzionalità della durata della misura applicata, tenuto conto altresì del grave pericolo di turbamento per l'ordine pubblico rappresentato dalle condotte contestate al ricorrente.
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. N. 01191/2025 REG.RIC.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA RD, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT ON LA RD N. 01191/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.