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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37424 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OI SI nato a [...] il [...]. .• avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di Cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena e il rigetto del ricorso nel resto;
l'avvocato ANDREA SCIARRILLO che, nell'interesse della parte civile, si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37424 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse di AN OI, ha confermato la pronuncia in data 24 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Lecce, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato, perché commesso con abuso della relazione di prestazione d'opera e con destrezza (artt. 81, comma 2, 61, comma 1, n. 11, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen.), e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale (subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno), oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile IC RO MI. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del delitto come consumato, nonostante - come denunciato con l'atto di appello - la persona offesa, datore di lavoro dell'imputato, avesse installato un sistema di videosorveglianza dopo i precedenti ammanchi di cassa (e, dunque, scelto di lasciare consumare il reato, anche se avrebbe potuto intervenire per «monitorare un'azione furtiva della quale conosceva a priori l'imminente verificazione» e, in tal modo, mantenere il controllo e la disponibilità del denaro oggetto materiale del reato); e nonostante i Carabinieri avessero segnato alcune banconote, in relazione alle quali dovrebbe escludersi in radice la consumazione del furto, trattandosi di banconote «esca» monitorate ininterrottamente e successivamente recuperate, delle quali l'imputato non avrebbe mai acquisito la disponibilità. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, che la Corte di merito - con argomentazione illogica e difforme rispetto a quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) - ha fondato sul fatto che l'imputato si sia accertato di non essere visto mentre agiva guardando verso la telecamera di cui conosceva l'installazione (non conoscendo, invece, l'installazione di un'altra) e agendo in un ambiente nel quale non era abilitato a recarsi (così facendo discendere la destrezza dal luogo del fatto), non considerando che egli, invece, ha sfruttato una situazione favorevole (poiché il denaro era custodito in un'area lontana da quella in cui abitualmente stazionavano il proprietario e gli altri dipendenti), tale da consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché la Corte di merito avrebbe confermato la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, senza motivazione alcuna, nonostante le censure mosse 2 con l'atto di appello e non essendo stata nella specie resa condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (per cui è invece prevista tale statuizione). CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è inammissibile;
il secondo motivo è fondato;
il terzo motivo è assorbito. 1. Il primo motivo - che ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto la sussistenza di un furto consumato - è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Al riguardo è utile rimarcare che - come osservato dalle Sezioni Unite - «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi). Difatti, «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). Nel caso in esame la Corte di merito ha evidenziato come le telecamere installate dal proprietario della farmacia (di cui l'imputato era dipendente) non erano volte al monitoraggio dei movimenti dei dipendenti, ossia al controllo costante del loro agire, bensì erano funzionali a verificare ex post le modalità mediante le quali si verificavano gli ammanchi di denaro, come avvenuto nella specie. Da tale ricostruzione - che la difesa non ha neppure addotto che si sia fondata sul travisamento della prova - deriva che in maniera conforme a legge, difettando nella specie per l'appunto una vigilanza concomitante, attuale e immanente e il conseguente intervento in continenti, è stata affermata la consumazione del reato di furto;
né tale conclusione può dirsi utilmente censurata evidenziando che le banconote de quibus fossero state «segnate» dagli operanti (come si trae dalla sentenza impugnata, con «un segno a matita 3 quasi impercettibile)», atteso che esse sono state trovate quando l'imputato è stato sottoposto a perquisizione, ossia quando per l'appunto ne aveva acquisito la disponibilità. 2. Il secondo motivo - relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - è fondato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); difatti, «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto»; con la conseguenza che «il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore» (ivi). La Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato abbia prelevato il denaro recandosi in una zona della farmacia dove, per le sue mansioni, non avrebbe dovuto intrattenersi, accertandosi (prima del prelievo) che nessuno lo stesse osservando (tramite un'altra telecamera a lui nota) ed approfittando della distrazione del datore di lavoro e dei colleghi. Da tale ricostruzione non emerge alcuna particolare capacità operativa nel distogliere o allentare la vigilanza sul denaro, bensì l'approfittamento di una situazione di disattenzione non provocata dal OI. Il che impone di escludere la circostanza aggravante e rilevare, di conseguenza, la prescrizione del reato, commesso il 16 novembre 2013, il cui termine massimo di sette anni e sei mesi (alla luce della pena edittale per esso prevista: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) - tenuto conto dell'interruzione e della sospensione (60 giorni, dal 3 luglio 2015 per impedimento del difensore;
105 giorni, dal 23 ottobre 2019 al 5 febbraio 2020 per astensione del difensore) - è spirato il 28 ottobre 2021. 4 3. In ragione della rilevata estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. Il ricorso, alla luce di quanto esposto al primo motivo, deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. Dunque, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, esclusa l'aggravante della destrezza, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di Cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena e il rigetto del ricorso nel resto;
l'avvocato ANDREA SCIARRILLO che, nell'interesse della parte civile, si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37424 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse di AN OI, ha confermato la pronuncia in data 24 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Lecce, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato, perché commesso con abuso della relazione di prestazione d'opera e con destrezza (artt. 81, comma 2, 61, comma 1, n. 11, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen.), e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale (subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno), oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile IC RO MI. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del delitto come consumato, nonostante - come denunciato con l'atto di appello - la persona offesa, datore di lavoro dell'imputato, avesse installato un sistema di videosorveglianza dopo i precedenti ammanchi di cassa (e, dunque, scelto di lasciare consumare il reato, anche se avrebbe potuto intervenire per «monitorare un'azione furtiva della quale conosceva a priori l'imminente verificazione» e, in tal modo, mantenere il controllo e la disponibilità del denaro oggetto materiale del reato); e nonostante i Carabinieri avessero segnato alcune banconote, in relazione alle quali dovrebbe escludersi in radice la consumazione del furto, trattandosi di banconote «esca» monitorate ininterrottamente e successivamente recuperate, delle quali l'imputato non avrebbe mai acquisito la disponibilità. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, che la Corte di merito - con argomentazione illogica e difforme rispetto a quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) - ha fondato sul fatto che l'imputato si sia accertato di non essere visto mentre agiva guardando verso la telecamera di cui conosceva l'installazione (non conoscendo, invece, l'installazione di un'altra) e agendo in un ambiente nel quale non era abilitato a recarsi (così facendo discendere la destrezza dal luogo del fatto), non considerando che egli, invece, ha sfruttato una situazione favorevole (poiché il denaro era custodito in un'area lontana da quella in cui abitualmente stazionavano il proprietario e gli altri dipendenti), tale da consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché la Corte di merito avrebbe confermato la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, senza motivazione alcuna, nonostante le censure mosse 2 con l'atto di appello e non essendo stata nella specie resa condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (per cui è invece prevista tale statuizione). CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è inammissibile;
il secondo motivo è fondato;
il terzo motivo è assorbito. 1. Il primo motivo - che ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto la sussistenza di un furto consumato - è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato» - per quel che qui rileva -«attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Al riguardo è utile rimarcare che - come osservato dalle Sezioni Unite - «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente» è escluso da una vigilanza che sia «concomitante [...], attuale e immanente» e dal conseguente intervento, come detto, «esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso» (ivi). Difatti, «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). Nel caso in esame la Corte di merito ha evidenziato come le telecamere installate dal proprietario della farmacia (di cui l'imputato era dipendente) non erano volte al monitoraggio dei movimenti dei dipendenti, ossia al controllo costante del loro agire, bensì erano funzionali a verificare ex post le modalità mediante le quali si verificavano gli ammanchi di denaro, come avvenuto nella specie. Da tale ricostruzione - che la difesa non ha neppure addotto che si sia fondata sul travisamento della prova - deriva che in maniera conforme a legge, difettando nella specie per l'appunto una vigilanza concomitante, attuale e immanente e il conseguente intervento in continenti, è stata affermata la consumazione del reato di furto;
né tale conclusione può dirsi utilmente censurata evidenziando che le banconote de quibus fossero state «segnate» dagli operanti (come si trae dalla sentenza impugnata, con «un segno a matita 3 quasi impercettibile)», atteso che esse sono state trovate quando l'imputato è stato sottoposto a perquisizione, ossia quando per l'appunto ne aveva acquisito la disponibilità. 2. Il secondo motivo - relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - è fondato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); difatti, «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto»; con la conseguenza che «il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore» (ivi). La Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato abbia prelevato il denaro recandosi in una zona della farmacia dove, per le sue mansioni, non avrebbe dovuto intrattenersi, accertandosi (prima del prelievo) che nessuno lo stesse osservando (tramite un'altra telecamera a lui nota) ed approfittando della distrazione del datore di lavoro e dei colleghi. Da tale ricostruzione non emerge alcuna particolare capacità operativa nel distogliere o allentare la vigilanza sul denaro, bensì l'approfittamento di una situazione di disattenzione non provocata dal OI. Il che impone di escludere la circostanza aggravante e rilevare, di conseguenza, la prescrizione del reato, commesso il 16 novembre 2013, il cui termine massimo di sette anni e sei mesi (alla luce della pena edittale per esso prevista: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) - tenuto conto dell'interruzione e della sospensione (60 giorni, dal 3 luglio 2015 per impedimento del difensore;
105 giorni, dal 23 ottobre 2019 al 5 febbraio 2020 per astensione del difensore) - è spirato il 28 ottobre 2021. 4 3. In ragione della rilevata estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. Il ricorso, alla luce di quanto esposto al primo motivo, deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. Dunque, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, esclusa l'aggravante della destrezza, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/05/2023.