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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 31/01/2026, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1531/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10726/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00929293 27 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20535/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente AD: come da verbali e atti di causa.
Resistente Regione Campania: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6.06.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate NE) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 15.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di euro 1.162,66.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione “della pretesa creditoria relativa alla tassa automobilistica anno 2017” e;
2) la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
La parte ricorrente ha quindi così concluso:
“In via preliminare
I) Nominativo_2 e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'atto della cartella di pagamento n. 071 2025 00929293 27 000
Per l'effetto
II) Disporne l'annullamento in con uno con tutti gli atti connessi e conseguenti;
III) Nominativo_2 e dichiarare che, in relazione alla tassa di circolazione 2020 è nulla per mancata notifica degli atti presupposti e comunque prescritta per decorso del termine previsto dalla normativa vigente ovvero che rispetto alla stessa l'amministrazione è incorsa nella decadenza il tutto come meglio specificato in parte motiva;
Per l'effetto
IV) Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Ricorrente_1 in relazione alla tassa automobilistica relative all'anno 2020;
In ogni caso
V) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
In data 24.06.2025 si è costituita AD che ha impugnato il ricorso e ha così concluso:
“• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.”
In data 3.11.2025 si è costituita la Regione Campania, che ha impugnato quanto dedotto ex adverso, ha prodotto documentazione e ha concluso nei seguenti termini: “rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che con il ricorso all'esame risulta impugnata la predetta cartella di pagamento inerente a tassa automobilistica 2020 (e non 2017 come, per evidente lapsus calami indicato nella rubrica del primo motivo di ricorso).
2. Il ricorso è palesemente infondato, avendo la Regione dimostrato l'avvenuta notifica in data 9.6.2023, a mezzo posta, a mani del contribuente, dell'avviso di accertamento cui fa riferimento la cartella impugnata (Indirizzo_2 prodotto agli atti). Pertanto, non si è verificata alcuna decadenza, né, tra detta data e quella della notifica della cartella impugnata, si è verificata la pure eccepita prescrizione triennale del diritto fatto valere.
3. Il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 2, non può che essere rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 960,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Regione Campania, e in complessivi € 960,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate-NE.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
NT IM
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10726/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00929293 27 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20535/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente AD: come da verbali e atti di causa.
Resistente Regione Campania: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6.06.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate NE) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 15.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di euro 1.162,66.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione “della pretesa creditoria relativa alla tassa automobilistica anno 2017” e;
2) la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
La parte ricorrente ha quindi così concluso:
“In via preliminare
I) Nominativo_2 e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'atto della cartella di pagamento n. 071 2025 00929293 27 000
Per l'effetto
II) Disporne l'annullamento in con uno con tutti gli atti connessi e conseguenti;
III) Nominativo_2 e dichiarare che, in relazione alla tassa di circolazione 2020 è nulla per mancata notifica degli atti presupposti e comunque prescritta per decorso del termine previsto dalla normativa vigente ovvero che rispetto alla stessa l'amministrazione è incorsa nella decadenza il tutto come meglio specificato in parte motiva;
Per l'effetto
IV) Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Ricorrente_1 in relazione alla tassa automobilistica relative all'anno 2020;
In ogni caso
V) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
In data 24.06.2025 si è costituita AD che ha impugnato il ricorso e ha così concluso:
“• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.”
In data 3.11.2025 si è costituita la Regione Campania, che ha impugnato quanto dedotto ex adverso, ha prodotto documentazione e ha concluso nei seguenti termini: “rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che con il ricorso all'esame risulta impugnata la predetta cartella di pagamento inerente a tassa automobilistica 2020 (e non 2017 come, per evidente lapsus calami indicato nella rubrica del primo motivo di ricorso).
2. Il ricorso è palesemente infondato, avendo la Regione dimostrato l'avvenuta notifica in data 9.6.2023, a mezzo posta, a mani del contribuente, dell'avviso di accertamento cui fa riferimento la cartella impugnata (Indirizzo_2 prodotto agli atti). Pertanto, non si è verificata alcuna decadenza, né, tra detta data e quella della notifica della cartella impugnata, si è verificata la pure eccepita prescrizione triennale del diritto fatto valere.
3. Il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 2, non può che essere rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 960,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Regione Campania, e in complessivi € 960,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate-NE.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
NT IM