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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
IR MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4049/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mistretta - Via Liberta' 98073 Mistretta ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 97 PROT 14826 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 1377 PROT 14825 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. Ricorrente_1 s.p.a. si è opposta all'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 97 prot. 14826 del 6/12/2024 e dell'avviso di accertamento TASI anno 2019
n. 1377 dell'11/12/2024 protocollo 14825 del 6/12/2024 notificati a mezzo servizio postale il 28 marzo 2025.
Ha riferito di essere proprietaria di un parco eolico ricadente nel territorio del Comune di Mistretta che, con gli atti che ha impugnato, ha accerta per l'anno 2019 omessi versamenti IMU per euro 78.892,00 ed omessi versamenti TASI per euro 4.398,00, importi che richiede in pagamento maggiorati di interessi, sanzioni irrogate nella misura del 30%, per complessivi 108.543,00 euro (accertamento IMU) e 6.125,00 euro
(accertamento TASI)
Ha chiesto l'annullamento dei citati avvisi per i motivi che ha indicato, facendo presente che gli stessi sono stati fatti valere, con riferimento ad altre annualità, in altri ricorsi con esito favorevole, giusta sentenze che ha versato in atti.
Il Comune di Mistretta, ritualmente convenuto, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del Comune di Mistretta, ritualmente convenuto, e non costituitosi.
Ciò detto, va osservato che, così come affermato da questa Corte di Giustizia Tributaria in altri precedenti riguardanti altre annualità (cfr.), la ricorrente ha provato di avere aggiornato in aumento già a partire dall'anno
2016 le rendite catastali dei terreni sui quali ricade il parco eolico di cui è proprietaria in modo da rientrare entro la previsione dell'art. 1 commi 22 e ss. della legge 208/2015 che “ha escluso dalle rendite catastali il valore dei c.d. imbullonati” prevedendo anche una norma transitoria, al comma 23, che ha stabilito che
“limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.
Il Comune di Mistretta, per altro, non costituendosi, nulla ha obiettato al riguardo.
Per quanto sopra, è condiviso da questa Corte il principio per cui la ricorrente non deve le imposte accertate per i terreni sui quali ricade il parco eolico trattandosi di oggetto legislativamente escluso dalla tassazione applicate attraverso la rivalutazione delle rendite catastali, effettuata nel periodo richiesto, in ragione del fatto che l'immobile è produttivo di fonti di energia rinnovabili.
Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno annullati, e sulle spese non ci si pronunzia, tenuto conto della contumacia del comune
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Nulla sulle spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
IR MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4049/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mistretta - Via Liberta' 98073 Mistretta ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 97 PROT 14826 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N 1377 PROT 14825 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. Ricorrente_1 s.p.a. si è opposta all'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 97 prot. 14826 del 6/12/2024 e dell'avviso di accertamento TASI anno 2019
n. 1377 dell'11/12/2024 protocollo 14825 del 6/12/2024 notificati a mezzo servizio postale il 28 marzo 2025.
Ha riferito di essere proprietaria di un parco eolico ricadente nel territorio del Comune di Mistretta che, con gli atti che ha impugnato, ha accerta per l'anno 2019 omessi versamenti IMU per euro 78.892,00 ed omessi versamenti TASI per euro 4.398,00, importi che richiede in pagamento maggiorati di interessi, sanzioni irrogate nella misura del 30%, per complessivi 108.543,00 euro (accertamento IMU) e 6.125,00 euro
(accertamento TASI)
Ha chiesto l'annullamento dei citati avvisi per i motivi che ha indicato, facendo presente che gli stessi sono stati fatti valere, con riferimento ad altre annualità, in altri ricorsi con esito favorevole, giusta sentenze che ha versato in atti.
Il Comune di Mistretta, ritualmente convenuto, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del Comune di Mistretta, ritualmente convenuto, e non costituitosi.
Ciò detto, va osservato che, così come affermato da questa Corte di Giustizia Tributaria in altri precedenti riguardanti altre annualità (cfr.), la ricorrente ha provato di avere aggiornato in aumento già a partire dall'anno
2016 le rendite catastali dei terreni sui quali ricade il parco eolico di cui è proprietaria in modo da rientrare entro la previsione dell'art. 1 commi 22 e ss. della legge 208/2015 che “ha escluso dalle rendite catastali il valore dei c.d. imbullonati” prevedendo anche una norma transitoria, al comma 23, che ha stabilito che
“limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.
Il Comune di Mistretta, per altro, non costituendosi, nulla ha obiettato al riguardo.
Per quanto sopra, è condiviso da questa Corte il principio per cui la ricorrente non deve le imposte accertate per i terreni sui quali ricade il parco eolico trattandosi di oggetto legislativamente escluso dalla tassazione applicate attraverso la rivalutazione delle rendite catastali, effettuata nel periodo richiesto, in ragione del fatto che l'immobile è produttivo di fonti di energia rinnovabili.
Il ricorso va, pertanto, accolto e gli atti impugnati vanno annullati, e sulle spese non ci si pronunzia, tenuto conto della contumacia del comune
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Nulla sulle spese.