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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 11687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11687 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. EM US IO, nato a [...] il [...] 2. NN TA, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ekntonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Dario Vannetiello, anche in sostituzione dell'Avv. Teodoro CC, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11687 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti dai terzi interessati US IO EM e TA EM avverso l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 dal Giudice dell'udienza preli mare dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca del ilEcreto di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con il quale sono stati soggetti a sequestr D, sia a fini di confisca ai sensi degli artt. 240 e 416-bis cod. pen., sia al fine di e /itare la consumazione di ulteriori reati, le quote sociali e il patrimonio aziendale della società "ZE.GI.RO . S.r.l.". 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difeni;
ori e procuratori speciali dei predetti terzi interessati che con unico atto di ricorso deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di sequ estro preventivo per la mancanza di motivazione in ordine al periculum in 'flora, essendosi devoluta al Tribunale, con specifico motivo, la mancanza di corrE zione tra i cespiti sequestrati e l'ipotizzata attività illecita del soggetto agente. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente, in relazione alla allegata capacità ecc nomica degli appellanti e alla presenza in azienda per soli motivi tecnici di NI;
:ema, proponendo il provvedimento impugnato una sovrapposizione del ruolo e fin zione di amministratore di US EM, con quello di "tecnico" di NI;
:ema, radicalmente diversi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il Tribunale ha, innanzitutto, opposto il giudicato cautelare intervenito sulla posizione dell'indagato NI EM, padre dei ricorrenti terzi interessati, in ordine alla misura cautelare personale in relazione al reato di cui agli arlt 110- 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata, affermando la non deducibilitè delle censure della difesa volte a contestare il merito della condotta conti .stata all'indagato. 2 Tuttavia, la stessa ordinanza esamina le predette censure affermami) che esse non sono in grado di contrastare gli elementi posti a base della g -avità indiziaria a carico di NI EM (v. pg. 11 e ss. della ordinanza impugnata). In particolare, quanto alla dedotta insussistenza di posizione dominante della società "ZE.GI.RO . s.r.l.", il Tribunale afferma che - anche ove non si configurasse tale posizione - non verrebbe meno il diverso profilo relativo alla CI . tinua sponsorizzazione nei suoi confronti della cosca Libri (v. pg. 14, ibidem). Int' ne, il Tribunale ha affermato (v. pg. 15, ibidem) che la difesa non ha dirmiarato l'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato in capo agli appellarti, né l'insussistenza di relazioni di collegamento concorsuale tra la società e l'imi: utato NI EM, sul rilievo della ipotesi estorsiva che dimostra come la prE detta società fosse direttamente gestita da NI EM e fosse strumento pE r porre in essere la condotta di concorso esterno contestatagli, valorizzando le dichiarazioni rese in sede difensiva dalle quali emergeva che - pur non E'S ;endo titolare della società - il predetto era presente e continuativamente impegnato nella direzione dell'ente. Inoltre, nello stesso senso si valorizzavano altri ele -nenti in ordine alla diretta gestione della società (e di altra in capo allo stesso imputato), oltre alla verosimile mancanza di mezzi da parte dei formali intestatari al mDi nento della costituzione della stessa società, data la loro giovane età. 3. Ritiene questo Collegio che il primo motivo è inammissibile in qua ito la relativa questione non è stata proposta in appello, essendo il riferimento difnnsivo al preteso specifico motivo proposto in appello riguardante il diverso profilo riguardante il fondamento indiziario del collegamento della società con la c)ir idotta criminosa dell'indagato e non già la genetica mancanza di motivazioni e sul periculum in mora, non posta neanche a fondamento della precedente isla iza di revoca del sequestro. E' stato - invero - condivisibilmente affermato che , in tema di impucinazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammis;ibilità delle deduzioni, siccome nuove(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Seco' . dulfo, Rv. 286752); ancora, in tema di appello cautelare, la cognizione del giud ce, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi decodi con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "I hema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e 3 grado del procedimento(Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025, llaffa, Rv. 287322) 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto - da un lato - manifestamente infondato e - dall'altro - genericamente proposto per mal ki i non consentiti. Invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il irizorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei viali della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a scisi:egno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, ::v3nov, Rv. 239692), palesandosi nella specie manifestamente insussistente il ladicale vizio denunciato che, in realtà, involge - secondo una inammissibile prospettazione in fatto - il mancato apprezzamento della versione difensiva in ordine alla mera presenza per ragioni tecniche dell'indagato in azienda, rispetto alla specifica motivazione espressa dal provvedimento impugnato della riconducibiliti nei termini indiziari richiesti, della attività aziendale allo stesso indagato nel cmitesto illecito delineato dal sinallagma mafioso da lui stretto con la cosca Libri. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanr a dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammeide. Così deciso, il 5 marzo 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ekntonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Dario Vannetiello, anche in sostituzione dell'Avv. Teodoro CC, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11687 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti dai terzi interessati US IO EM e TA EM avverso l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 dal Giudice dell'udienza preli mare dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca del ilEcreto di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con il quale sono stati soggetti a sequestr D, sia a fini di confisca ai sensi degli artt. 240 e 416-bis cod. pen., sia al fine di e /itare la consumazione di ulteriori reati, le quote sociali e il patrimonio aziendale della società "ZE.GI.RO . S.r.l.". 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difeni;
ori e procuratori speciali dei predetti terzi interessati che con unico atto di ricorso deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di sequ estro preventivo per la mancanza di motivazione in ordine al periculum in 'flora, essendosi devoluta al Tribunale, con specifico motivo, la mancanza di corrE zione tra i cespiti sequestrati e l'ipotizzata attività illecita del soggetto agente. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente, in relazione alla allegata capacità ecc nomica degli appellanti e alla presenza in azienda per soli motivi tecnici di NI;
:ema, proponendo il provvedimento impugnato una sovrapposizione del ruolo e fin zione di amministratore di US EM, con quello di "tecnico" di NI;
:ema, radicalmente diversi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il Tribunale ha, innanzitutto, opposto il giudicato cautelare intervenito sulla posizione dell'indagato NI EM, padre dei ricorrenti terzi interessati, in ordine alla misura cautelare personale in relazione al reato di cui agli arlt 110- 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata, affermando la non deducibilitè delle censure della difesa volte a contestare il merito della condotta conti .stata all'indagato. 2 Tuttavia, la stessa ordinanza esamina le predette censure affermami) che esse non sono in grado di contrastare gli elementi posti a base della g -avità indiziaria a carico di NI EM (v. pg. 11 e ss. della ordinanza impugnata). In particolare, quanto alla dedotta insussistenza di posizione dominante della società "ZE.GI.RO . s.r.l.", il Tribunale afferma che - anche ove non si configurasse tale posizione - non verrebbe meno il diverso profilo relativo alla CI . tinua sponsorizzazione nei suoi confronti della cosca Libri (v. pg. 14, ibidem). Int' ne, il Tribunale ha affermato (v. pg. 15, ibidem) che la difesa non ha dirmiarato l'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato in capo agli appellarti, né l'insussistenza di relazioni di collegamento concorsuale tra la società e l'imi: utato NI EM, sul rilievo della ipotesi estorsiva che dimostra come la prE detta società fosse direttamente gestita da NI EM e fosse strumento pE r porre in essere la condotta di concorso esterno contestatagli, valorizzando le dichiarazioni rese in sede difensiva dalle quali emergeva che - pur non E'S ;endo titolare della società - il predetto era presente e continuativamente impegnato nella direzione dell'ente. Inoltre, nello stesso senso si valorizzavano altri ele -nenti in ordine alla diretta gestione della società (e di altra in capo allo stesso imputato), oltre alla verosimile mancanza di mezzi da parte dei formali intestatari al mDi nento della costituzione della stessa società, data la loro giovane età. 3. Ritiene questo Collegio che il primo motivo è inammissibile in qua ito la relativa questione non è stata proposta in appello, essendo il riferimento difnnsivo al preteso specifico motivo proposto in appello riguardante il diverso profilo riguardante il fondamento indiziario del collegamento della società con la c)ir idotta criminosa dell'indagato e non già la genetica mancanza di motivazioni e sul periculum in mora, non posta neanche a fondamento della precedente isla iza di revoca del sequestro. E' stato - invero - condivisibilmente affermato che , in tema di impucinazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammis;ibilità delle deduzioni, siccome nuove(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Seco' . dulfo, Rv. 286752); ancora, in tema di appello cautelare, la cognizione del giud ce, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi decodi con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "I hema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e 3 grado del procedimento(Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025, llaffa, Rv. 287322) 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto - da un lato - manifestamente infondato e - dall'altro - genericamente proposto per mal ki i non consentiti. Invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il irizorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei viali della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a scisi:egno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, ::v3nov, Rv. 239692), palesandosi nella specie manifestamente insussistente il ladicale vizio denunciato che, in realtà, involge - secondo una inammissibile prospettazione in fatto - il mancato apprezzamento della versione difensiva in ordine alla mera presenza per ragioni tecniche dell'indagato in azienda, rispetto alla specifica motivazione espressa dal provvedimento impugnato della riconducibiliti nei termini indiziari richiesti, della attività aziendale allo stesso indagato nel cmitesto illecito delineato dal sinallagma mafioso da lui stretto con la cosca Libri. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanr a dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammeide. Così deciso, il 5 marzo 2025.