Art. 24. Rilascio dei certificati medici
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell' art. 39 dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati.
Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell' art. 39 dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati.
Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.