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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 10461/2023 RG. promossa da:
(17.08.1960 – Lavras - Brasil) in proprio ed in qualità di esercente Controparte_1 la potestà genitoriale – unitamente a (06.09.1963 – Controparte_2 [...]
– Brasil) - del minore (05.07.2006 – Belo Per_1 Persona_2 Horizonte - Brasil);
(04.09.1997 – Belo Horizonte - Brasil); Parte_1
(15.07.1964 – Lavras - Brasil); Parte_2
(12.04.1990 – Lavras - Brasil); Parte_3
(12.04.1990 - Lavras - Brasil); Parte_4
(17.09.2004 - Lavras - Brasil); Parte_5
(29.03.1979 - Lavras - Brasil) Parte_6
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO con domicilio eletto in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 00186 ROMA contro
RESISTENTE Controparte_3
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso
pagina 1 di 6 ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Controparte_3 civile competente, ovvero del Comune di Rimini (RN), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 31/07/2023, i ricorrenti, in proprio e il signor
[...]
in rappresentanza anche del figlio minore, ora Controparte_1 Persona_2 divenuto maggiorenne, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nata a [...] il [...] (doc.n.10) Persona_3 emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 20/12/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/11/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Con autonoma nota di deposito del 07/04/2025, non autorizzata dal giudice, la difesa dei ricorrenti provvedeva a depositare, per la prima volta, la documentazione tutta a sostegno delle proprie istanze, completa di apostille e traduzioni con apostille, nonché le procure alle liti.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 17/12/2025 in modalità c.d. cartolare, parte ricorrente depositava, in data 13/12/2025, note di trattazione nelle quali dichiarava che <<…la documentazione inerente il procedimento de quo, completa di apostille e di traduzione con apostille, è stata depositata, esattamente come previsto dalla normativa, che sul punto appare essere rigorosa e non lascia “(…) alcun margine all'interpretazione (…)”, come sottolineato con veemenza proprio dall'Avvocatura dello Stato in più di un'occasione…>>, insistendo per l'accoglimento delle domande.
pagina 2 di 6 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Rimini: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari anche se sono state tutte rilasciate, a favore dell'avv. Carosi, in data successiva all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e precisamente:
quella di anche in qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_1 minore e stata rilasciata in data 16/08/2023 (data Persona_2 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 07/02/2025 (data dell'autentica); Parte_1
quella di è stata rilasciata il 16/08/2023 (data dell'autentica); Parte_2
quella di è stata rilasciata il 17/08/2023 (data Parte_3 Pt_3 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 26/02/2025 (data Pt_4 Parte_3 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 16/08/2023 (data Parte_5 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 08/07/2024 (data Parte_6 dell'autentica).
Se è pur vero che l'avv. Carosi, al momento dell'iscrizione a ruolo, fosse totalmente privo dei mandati alle liti, questi ultimi sono stati successivamente rilasciati per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per cui è causa.
Occorre preliminarmente osservare che al momento dell'iscrizione a ruolo del 31/07/2023, risultasse totalmente mancante la produzione documentale a sostegno della domanda, seppur tutta già esistente prima di detta data (certificati di nascita e matrimonio risalenti nel tempo).
La difesa dei ricorrenti, infatti, depositava un ricorso ex art. 281 decies cpc per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, allegando unicamente un foglio contenente un'apparente bozza di procura alle liti, non firmata, e nulla più.
Poiché non è ipotizzabile che tale iscrizione abbia avuto, come unico fine, peraltro non previsto proceduralmente, quello di valere come mera prenotazione sull'agenda del giudice, occorre invece pagina 3 di 6 valutare se la mancanza dei mezzi di prova - atti a dimostrare la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano e dunque il fondamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis - possa essere supplita in corso di giudizio.
Nello specifico, solo con nota di deposito del 07/04/2025, ovvero 20 mesi dopo l'iscrizione a ruolo, la parte, in totale autonomia e senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice, ha provveduto a riversare nel fascicolo telematico “… tutta la documentazione completa di apostille e traduzione con apostille, della procura ad litem, nonché della prova della avvenuta notifica a controparte”.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La norma, nella sua attuale formulazione letterale, che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, poiché non essendosi costituito il CP_3 convenuto, l'esigenza di effettuare la produzione di documenti, non allegati al ricorso, non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha posto rimedio all'iniziale omissione ad essa sola riconducibile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali – visti il petitum e la causa petendi della domanda
– l'onere probatorio non può dirsi assolto (art.2697 c.c.).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, “…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate “…dalle difese della controparte” ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che “…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria”.
pagina 4 di 6 Peraltro, la ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Con l'introduzione, infatti, del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice, in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso pagina 5 di 6 necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda (si indicano alcuni precedenti di merito conformi: Tribunale Roma sentenza n.14528/2025, Tribunale di Brescia sentenze n.5092/2025 e n.5261/2025, Tribunale di Caltanissetta sentenze n.760/2025 e n. 784/2025).
Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a distanza di 20 mesi, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_3
RIGETTA il ricorso.
Nulla sulle spese
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 10461/2023 RG. promossa da:
(17.08.1960 – Lavras - Brasil) in proprio ed in qualità di esercente Controparte_1 la potestà genitoriale – unitamente a (06.09.1963 – Controparte_2 [...]
– Brasil) - del minore (05.07.2006 – Belo Per_1 Persona_2 Horizonte - Brasil);
(04.09.1997 – Belo Horizonte - Brasil); Parte_1
(15.07.1964 – Lavras - Brasil); Parte_2
(12.04.1990 – Lavras - Brasil); Parte_3
(12.04.1990 - Lavras - Brasil); Parte_4
(17.09.2004 - Lavras - Brasil); Parte_5
(29.03.1979 - Lavras - Brasil) Parte_6
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO con domicilio eletto in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 00186 ROMA contro
RESISTENTE Controparte_3
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso
pagina 1 di 6 ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Controparte_3 civile competente, ovvero del Comune di Rimini (RN), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 31/07/2023, i ricorrenti, in proprio e il signor
[...]
in rappresentanza anche del figlio minore, ora Controparte_1 Persona_2 divenuto maggiorenne, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nata a [...] il [...] (doc.n.10) Persona_3 emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 20/12/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/11/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Con autonoma nota di deposito del 07/04/2025, non autorizzata dal giudice, la difesa dei ricorrenti provvedeva a depositare, per la prima volta, la documentazione tutta a sostegno delle proprie istanze, completa di apostille e traduzioni con apostille, nonché le procure alle liti.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 17/12/2025 in modalità c.d. cartolare, parte ricorrente depositava, in data 13/12/2025, note di trattazione nelle quali dichiarava che <<…la documentazione inerente il procedimento de quo, completa di apostille e di traduzione con apostille, è stata depositata, esattamente come previsto dalla normativa, che sul punto appare essere rigorosa e non lascia “(…) alcun margine all'interpretazione (…)”, come sottolineato con veemenza proprio dall'Avvocatura dello Stato in più di un'occasione…>>, insistendo per l'accoglimento delle domande.
pagina 2 di 6 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Rimini: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari anche se sono state tutte rilasciate, a favore dell'avv. Carosi, in data successiva all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e precisamente:
quella di anche in qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_1 minore e stata rilasciata in data 16/08/2023 (data Persona_2 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 07/02/2025 (data dell'autentica); Parte_1
quella di è stata rilasciata il 16/08/2023 (data dell'autentica); Parte_2
quella di è stata rilasciata il 17/08/2023 (data Parte_3 Pt_3 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 26/02/2025 (data Pt_4 Parte_3 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 16/08/2023 (data Parte_5 dell'autentica);
quella di è stata rilasciata il 08/07/2024 (data Parte_6 dell'autentica).
Se è pur vero che l'avv. Carosi, al momento dell'iscrizione a ruolo, fosse totalmente privo dei mandati alle liti, questi ultimi sono stati successivamente rilasciati per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per cui è causa.
Occorre preliminarmente osservare che al momento dell'iscrizione a ruolo del 31/07/2023, risultasse totalmente mancante la produzione documentale a sostegno della domanda, seppur tutta già esistente prima di detta data (certificati di nascita e matrimonio risalenti nel tempo).
La difesa dei ricorrenti, infatti, depositava un ricorso ex art. 281 decies cpc per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, allegando unicamente un foglio contenente un'apparente bozza di procura alle liti, non firmata, e nulla più.
Poiché non è ipotizzabile che tale iscrizione abbia avuto, come unico fine, peraltro non previsto proceduralmente, quello di valere come mera prenotazione sull'agenda del giudice, occorre invece pagina 3 di 6 valutare se la mancanza dei mezzi di prova - atti a dimostrare la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano e dunque il fondamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis - possa essere supplita in corso di giudizio.
Nello specifico, solo con nota di deposito del 07/04/2025, ovvero 20 mesi dopo l'iscrizione a ruolo, la parte, in totale autonomia e senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice, ha provveduto a riversare nel fascicolo telematico “… tutta la documentazione completa di apostille e traduzione con apostille, della procura ad litem, nonché della prova della avvenuta notifica a controparte”.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La norma, nella sua attuale formulazione letterale, che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, poiché non essendosi costituito il CP_3 convenuto, l'esigenza di effettuare la produzione di documenti, non allegati al ricorso, non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha posto rimedio all'iniziale omissione ad essa sola riconducibile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali – visti il petitum e la causa petendi della domanda
– l'onere probatorio non può dirsi assolto (art.2697 c.c.).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, “…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate “…dalle difese della controparte” ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che “…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria”.
pagina 4 di 6 Peraltro, la ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Con l'introduzione, infatti, del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice, in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso pagina 5 di 6 necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda (si indicano alcuni precedenti di merito conformi: Tribunale Roma sentenza n.14528/2025, Tribunale di Brescia sentenze n.5092/2025 e n.5261/2025, Tribunale di Caltanissetta sentenze n.760/2025 e n. 784/2025).
Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma, a distanza di 20 mesi, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Non può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era costituita in giudizio, rimanendo anche in seguito contumace, sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione in giudizio del convenuto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_3
RIGETTA il ricorso.
Nulla sulle spese
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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