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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6607 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. MATTA ROBERTO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Uta, presso lo studio dell'avv. PILI DANIELA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vallermosa l'8/10/2000,
trascritto registro stato civile comune di Vallermosa al n. 6, parte II, serie A;
2. l'abitazione familiare sita a Uta (CA), Via Pintulinu n.11, resterà assegnata a che Controparte_1
continuerà a farsi integralmente carico del pagamento del canone di concessione alla proprietaria dell'immobile e delle spese relative all'immobile; CP_2
3. nessuno dei due coniugi sarà tenuto a versare all'altro alcun contributo a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
4. la figlia minore (nata il [...]) resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, mantenendo la sua residenza anagrafica con la madre;
5. per il suo mantenimento ordinario i coniugi prevedono che ciascuno vi provvederà quando la minore si troverà presso ciascuno di loro escludendo la necessità di un contributo perequativo a carico e/o a favore di ciascuno mentre per quanto riguarda le spese straordinarie – in considerazione del
CP_ persistere dello stato di inoccupazione del – si prevede siano poste a suo carico nella misura ridotta del 30%; tale obbligo decorrerà dal momento in cui lo stesso reperirà un'attività lavorativa che gli consenta di farvi fronte restando, in ogni caso, sospeso per la durata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data della presente udienza;
6. in merito alle spese straordinarie la madre convivente sarà autorizzata ad effettuare senza preventivo consenso del padre – salva comunque immediata comunicazione – quelle seguenti:
- medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche non coperte in tutto o in parte dal SSN, purché
prescritte dal medico di base o dallo specialista;
- ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
- libri di testo e di studio, attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario corredo scolastico
(es. strumenti informatici, relativi accessori e aggiornamenti) e gite scolastiche;
- corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e modiche spese accessorie (quali oneri di trasferta e partecipazione a tornei di categoria), purché per tutte le voci anzidette la spesa sia contenuta entro gli euro 100,00.
- Dovranno, invece, essere preventivamente concordate dai genitori le spese straordinarie che comportino un esborso superiore agli euro 100,00;
- per tutte le spese straordinarie anzidette il genitore non convivente corrisponderà l'importo necessario per la spesa sostenuta entro 5 giorni dal perfezionamento dell'accordo e/o dalla comunicazione all'altro genitore, anche via e-mail, salvo quanto sopra disposto in merito alla sospensione dell'obbligazione;
7. salvo diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre almeno tre pomeriggi alla settimana, in giornata da concordare o stabilire, dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino alla mattina del giorno dopo in cui il padre la riaccompagnerà a scuola, compresa la consumazione della cena, il pernottamento e la prima colazione;
8. sempre salvo diverso accordo tra le parti, nel fine settimana il padre trascorrerà con la figlia,
alternativamente, la giornata del sabato o quella della domenica di ciascuna settimana dalle ore 10
alle ore 19, con facoltà per la minore di pernottare presso di lui o fare rientro dalla madre per la notte;
9. ferma, in ogni caso, la possibilità della più ampia frequentazione tra padre e figlia ogni volta che ne esprimano il desiderio reciproco, la consueta alternanza delle vigilie e dei giorni festivi in occasione delle ricorrenze principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ferragosto, festa del santo patrono,
festività civili), delle attività sportive ed extrascolastiche della minore, e durante i turni di lavoro della
CP_ signora a questo proposito, la stessa si impegna a comunicarli al con congruo anticipo di Pt_1
almeno una settimana;
10. spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Pronunciata la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
con sentenza parziale n. 1807/2024, pubblicata il 17/07/2024, su domanda cumulativa di separazione e divorzio proposta dalla nell'udienza del 19/03/2025, fissata dal giudice delegato per la Pt_1
verifica della sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio, i coniugi personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di procedere al divorzio, alle condizioni concordate trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Risulta infatti che le parti hanno contratto matrimonio in VALLERMOSA l'8/10/2000, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di VALLERMOSA al n. 6, parte II, serie A, anno
2000.
In data 27/03/2024, i coniugi sono comparsi davanti al giudice delegato che li ha autorizzati a vivere separatamente. La separazione è stata pronunciata con la sentenza parziale indicata, passata in giudicato.
Dal momento della separazione essi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio
coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 1807/2024,
pubblicata il 17/07/2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VALLERMOSA
l'8/10/2000 tra nata in [...], l'[...], e Parte_1 CP_1
nato in [...], il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
[...]
VALLERMOSA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 6, parte II, serie A).
Sull'accordo delle parti:
2. Affida ad entrambi i genitori la figlia minore (nata il [...]), la quale manterrà Per_1
la residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
3. Assegna a l'abitazione familiare sita a Uta (CA), via Pintulinu n.11, il Controparte_1
quale continuerà a farsi integralmente carico del pagamento del canone di concessione alla proprietaria dell'immobile e delle spese relative all'immobile. CP_2
4. Dispone, che salvo diversi accordi tra le parti, la minore trascorra con il padre almeno tre pomeriggi alla settimana, in giornata da concordare o stabilire, dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino alla mattina del giorno dopo in cui il padre la riaccompagnerà a scuola, compresa la consumazione della cena, il pernottamento e la prima colazione. Sempre salvo diverso accordo tra le parti, nel fine settimana il padre trascorrerà con la figlia, alternativamente, la giornata del sabato o quella della domenica di ciascuna settimana dalle ore 10 alle ore 19, con facoltà per la minore di pernottare presso di lui o fare rientro dalla madre per la notte. Resta ferma, in ogni caso,
la possibilità della più ampia frequentazione tra padre e figlia ogni volta che ne esprimano il desiderio reciproco, la consueta alternanza delle vigilie e dei giorni festivi in occasione delle ricorrenze principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ferragosto, festa del santo patrono, festività
civili), delle attività sportive ed extrascolastiche della minore, e durante i turni di lavoro della signora a questo proposito, la stessa si impegna a comunicarli a Pt_1 Controparte_1
con congruo anticipo di almeno una settimana.
5. Le parti provvederanno in via diretta al mantenimento della minore quando la stessa si troverà
presso ciascuno di loro escludendo la necessità di un contributo perequativo a carico e/o a favore di ciascuno mentre per quanto riguarda le spese straordinarie – in considerazione del persistere dello stato di inoccupazione del padre – si prevede siano poste a suo carico nella misura ridotta del 30%; tale obbligo decorrerà dal momento in cui lo stesso reperirà un'attività lavorativa che gli consenta di farvi fronte restando, in ogni caso, sospeso per la durata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data della presente udienza. In merito alle spese straordinarie la madre convivente sarà autorizzata ad effettuare senza preventivo consenso del padre – salva comunque immediata comunicazione – quelle seguenti: - medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche non coperte in tutto o in parte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o dallo specialista;
- ticket sanitari,
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
-
libri di testo e di studio, attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario corredo scolastico
(es. strumenti informatici, relativi accessori e aggiornamenti) e gite scolastiche;
- corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e modiche spese accessorie (quali oneri di trasferta e partecipazione a tornei di categoria), purché per tutte le voci anzidette la spesa sia contenuta entro gli euro 100,00. Dovranno, invece, essere preventivamente concordate dai genitori le spese straordinarie che comportino un esborso superiore agli euro 100,00; - per tutte le spese straordinarie anzidette il genitore non convivente corrisponderà l'importo necessario per la spesa sostenuta entro 5 giorni dal perfezionamento dell'accordo e/o dalla comunicazione all'altro genitore, anche via e-mail, salvo quanto sopra disposto in merito alla sospensione dell'obbligazione.
6. Dà atto che nessun contributo è previsto in favore dell'una, o dell'altra parte, a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
7. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari, il 29/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti